Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Piemonte Sez. II n. 619 del 16 giugno 2023
Rifiuti.Impugnazione provvedimento di localizzazione di una discarica o di un impianto industriale
Non occorre provare l'esistenza di un danno concreto e attuale al fine di impugnare il provvedimento di localizzazione di una discarica o di un impianto industriale ritenuto inquinante in quanto la questione della concreta pericolosità dell'impianto, valutata alla luce dei parametri normativi, è questione di merito, mentre al fine di radicare l'interesse ad impugnare è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata. La realizzazione di una discarica per il conferimento di materiali contenenti amianto costituisce un’attività che reca in sé un indice di rischio a fronte del quale si deve riconoscere alle comunità viciniore, e quindi agli enti che le rappresentano, la possibilità di sottrarvisi opponendosi alla realizzazione dell’intervento
Cass. Sez. III n. 29818 del 10 luglio 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Filippi ed altro
Ambiente in genere.Particolare tenuità del fatto
L’assenza di danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette costituisce condizione del procedimento di estinzione delle contravvenzioni ambientali previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 disciplinato dagli artt. 318-bis e segg. del medesimo decreto, non della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 522 del 14 giugno 2023
Rifiuti.Obblighi di bonifica
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e il suo inquinamento, occorre utilizzare il canone civilistico del “più probabile che non”, con la conseguenza che l'individuazione del responsabile può basarsi anche su presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c. Ne consegue che qualora l'Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare, sebbene in via presuntiva, l'ascrivibilità dell'inquinamento a un soggetto, spetta a quest'ultimo l'onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un'incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario provare la reale dinamica degli avvenimenti e indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento
Cass. Sez. III n. 29179 del 5 luglio 2023 (PU 16 feb 2023)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. PG in proc. Carceo
Urbanistica.Violazioni antisismiche e limiti alla sanatoria
Il permesso a costruire in sanatoria, se vale a elidere il reato edilizio in presenza dei requisiti di legge, non incide però sulle violazioni antisismiche. La perduranza delle violazioni antisismiche ridonda anche sulla possibilità di configurare la cosiddetta doppia conformità prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 per la sanatoria degli abusi edilizi, perché non è possibile ottenere la sanatoria edilizia se non si è posto rimedio alle violazioni antisismiche.
TAR Piemonte Sez. I n. 612 del 14 giugno 2023
Rifiuti.Abbandono e colpa del proprietario
In tema di abbandono di rifiuti la negligenza (vale a dire la mancata diligenza) consiste nella trascuratezza, nell'incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nell'assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene; segnatamente essa si verifica quando il proprietario si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate, risultando invece esimente la diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, sicché è imposto invece all'amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che - per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche - nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti. La condotta illecita del terzo - ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi - dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l'evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dalla incuria), quando costituisce un fatto prevedibile e prevenibile. Questa conclusione sia pienamente in linea con la concezione della proprietà-funzione recepita dalla nostra Costituzione, per la quale la proprietà pone anche degli obblighi di rendersi attivo al suo titolare.
Cass. Sez. III n. 29824 del 10 luglio 2023 (CC 7 mar 2023)
Pres. Liberati Rel. Macrì Ric. Cincotti
Caccia e animali.Tarpatura delle ali
Il piumaggio, diversamente dal pelo che copre i mammiferi, costituisce parte non solo integrante ma altresì funzionale del volatile, fornendo il sostegno aerodinamico necessario al volo (penne remiganti), nonché il controllo e la regolazione del volo stesso (penne timoniere), per cui la tarpatura delle ali costituisce a tutti gli effetti una lesione compromettente la stessa libertà di movimento dei volatili. E non si può obiettare che le penne ricrescano, perché comunque si è agito violando il naturale periodico ricambio e alterando l’etologia dell’animale
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