Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 10235 del 12 marzo 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Paolini ed altri
Urbanistica.Certificato di collaudo e certificazione di idoneità statica
In linea generale, una certificazione/dichiarazione di idoneità statica non equivale al certificato di collaudo, formalmente non ne costituisce equipollente. Un certificato di collaudo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole normativamente ben determinati, relativi alla qualificazione dei tecnici, e della loro anzianità professionale, dei costruttori, dei materiali, della tipologia degli esami e delle ispezioni, ecc.); la certificazione di idoneità statica, no. In realtà, la dichiarazione di idoneità statica contiene le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale, vale a dire, gli stessi elementi che portano il tecnico estensore, su sua responsabilità, al proprio convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione, di quelli contenute nel certificato di collaudo statico. E può dirsi che conduce alle medesime conclusioni sostanziali. E’ un fatto, però, che l'art. 24 del DPR 380/2001 espressamente prevede, per il rilascio del certificato di agibilità, che per interventi di: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, sia presente il certificato di collaudo statico, ai sensi dell’art. 67 del DPR stesso. Dunque, non solo nei casi di opere strutturali.
Consiglio di Stato Sez. II n. 1016 del 1° febbraio 2024
Urbanistica.Onere probatorio in materia di abusi edilizi
È il proprietario (o il responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, in forza del quale spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità
TAR Basilicata Sez. I n. 86 del 17 febbraio 2024
Rumore.Obbligo di rispetto dei limiti nazionali di inquinamento acustico e situazioni di emergenza
Relativamente all’obbligo di rispettare i limiti nazionali di inquinamento acustico ex art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1.3.1991, deve rilevarsi che tali limiti acustici vanno applicati alla normale attività di esercizio dell’impianto e non anche alle situazioni emergenziali (fattispecie in cui il superamento alle ore 5,50 del del limite acustico notturno ex art. 6, comma 1, D.P.C.M. 1.3.1991, era stato causato dall’attivazione delle sirene d’allarme “dovuto dal blocco della sezione di trattamento gas con pressurizzazione verso torce di sicurezza indotto dal rilascio di gas infiammabile da una flangia”, in attuazione di specifiche norme di sicurezza ed antincendio).
Consiglio di Stato e megatermovalorizzatore di Roma
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 228 del 13 febbraio 2024
Ambiente in genere.Sindacabilità della valutazione di incidenza ambientale - VINCA
La valutazione di incidenza ambientale (cd. “Vinca”), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione. È evidente, pertanto, come l’apprezzamento dell’amministrazione preposta alla tutela dell’habitat ambientale è sindacabile in sede giudiziale, solo sotto il profilo della manifesta illogicità, incongruità, della motivazione anche alla luce di una istruttoria incompleta.
Cass. Sez. III n. 9456 del 6 marzo 2024 (UP 19 gen 2024)
Pres. Aceto Rel. Corbo Ric. Marchetti
Urbanistica.Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e confisca
Non è ravvisabile, almeno relativamente alla confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, alcuna differenza, idonea a giustificare un trattamento diverso in ordine alla tutela del soggetto destinatario della misura, tra l’ipotesi di ablazione disposta contestualmente ad una sentenza di prescrizione e l’ipotesi di ablazione disposta contestualmente ad una sentenza di condanna. In entrambe le ipotesi, infatti, ciò che conta per disporre la confisca è che vi sia stata una «sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva», come precisa appunto l’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Né l’art. 578-bis cod. proc. pen. contiene precisi elementi per ritenere che, a fronte delle medesime conseguenze pregiudizievoli connesse all’ablazione di un bene, debba essere trattata in modo deteriore la posizione di chi, in primo grado, è stato destinatario di sentenza di proscioglimento rispetto a quella di chi, in primo grado, è stato destinatario di sentenza di condanna. Va inoltre segnalato che, proprio in forza di quanto dispone l’art. 578-bis cod. proc. pen., secondo l’interpretazione datane dalla giurisprudenza, il giudice di appello ha il potere/dovere di procedere ad un pieno di accertamento dei presupposti per l’applicazione della confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 anche quando in primo grado sia stata pronunciata sentenza di assoluzione e, nelle more del giudizio di appello, sia ormai decorso il termine di estinzione del reato per prescrizione.
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