Proposta di un nuovo forum
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Butto lì una proposta, ditemi voi se può essere utile (e fattibile): analogamente ai forum che si occupano, per esempio, di informatica, si potrebbe costituire un nuovo forum dal titolo "Guide e tutorial" nel quale si possono schematizzare le procedure previste dalle leggi, regolamenti ecc. ecc.
Ovvio che molti procedimenti sono territorialmente "specifici", ma illustrare la procedura per il trasporto dei RAEE (è la prima cosa che mi viene in mente) in maniera più chiara possibile potrebbe essere un esempio.
Altrettanto ovvio che God dovrebbe essere d'accordo e studiare il sistema per inviare queste guide e tutorial.
Vabbè...work in progress...
Ovvio che molti procedimenti sono territorialmente "specifici", ma illustrare la procedura per il trasporto dei RAEE (è la prima cosa che mi viene in mente) in maniera più chiara possibile potrebbe essere un esempio.
Altrettanto ovvio che God dovrebbe essere d'accordo e studiare il sistema per inviare queste guide e tutorial.
Vabbè...work in progress...
"you can blow out a candle, but you can't blow out a fire, once the flames begin to catch the wind will blow it higher"
Biko - Peter Gabriel
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- arthem-the-hero
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Re: Proposta di un nuovo forum
caro Moz mi trovi d'accordissimo!
Re: Proposta di un nuovo forum
Ottima idea, io ne proporrei anche un altra, ossia un forum con tutte le risposte hai dubbi più comuni, intendo inserire a parte tutti gli argomenti tanto discussi ma oramai chiari :
ad esempio..adempimenti ditta artigiana con 10 dipendenti:
deve per ora tenere il registro dei rifiuti sia pericolosi e sia non pericolsosi, deve inviare il mud per i soli rifiuti pericolosi, si deve iscrivere al sistri per i pericolosi ecc ecc.
ad esempio..adempimenti ditta artigiana con 10 dipendenti:
deve per ora tenere il registro dei rifiuti sia pericolosi e sia non pericolsosi, deve inviare il mud per i soli rifiuti pericolosi, si deve iscrivere al sistri per i pericolosi ecc ecc.
Re: Proposta di un nuovo forum
Se fosse come dire: "Unificare il simile ... ed eliminare il superfluo"; se fosse come dire: "Questo é, relativamente all'argomento, un punto fisso" ed un dato di fatto condiviso, virtualmente, da una maggioranza democratica; se fosse come dire: "Quelli che si incontrano (e magari si scontrano) in un ambiente virtuale, Lexambiente, sono capaci di essere anche propositivi, oltre che critici rispetto all'attuale?
Certo! Bellissimo.
Altra proposta, scusa Mozart se approfitto: tutti gli argomenti, anche vecchi e senza ulteriori risposte, che abbiano ottenuto un numero di visite maggiore delle 2.000 visite, dovrebbero venir mantenuti senza essere cancellati, ed essere considerati "storici"; per dare il senso "storico" di un ABC che tutti, con il nostro modesto contributo, stiamo a dare.
Un saluto a Mozart, un saluto a tutti; Cesare.
Certo! Bellissimo.
Altra proposta, scusa Mozart se approfitto: tutti gli argomenti, anche vecchi e senza ulteriori risposte, che abbiano ottenuto un numero di visite maggiore delle 2.000 visite, dovrebbero venir mantenuti senza essere cancellati, ed essere considerati "storici"; per dare il senso "storico" di un ABC che tutti, con il nostro modesto contributo, stiamo a dare.
Un saluto a Mozart, un saluto a tutti; Cesare.
- Rao_Giuseppe
- Nuovo arrivo
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Re: Proposta di un nuovo forum
Complimenti a tutti.
Bravi.
Buon lavoro.
Bravi.
Buon lavoro.
- God
- Amministratore del sito
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- Contatta:
Re: Proposta di un nuovo forum
i leggo... di corsa.
Sono due ottime idee.
Guide e tutorial si potrebbero mettere nella sezione download in modo da poter essere scaricate.
Oppure si potrebbe creare un nuovo forum "bloccato" dove inserire il tutto, compresi gli argomenti "unificati". Ma chi si prende la briga di predisporli?
Comincuiamo a raccoglierli e poi si decide
Sono due ottime idee.
Guide e tutorial si potrebbero mettere nella sezione download in modo da poter essere scaricate.
Oppure si potrebbe creare un nuovo forum "bloccato" dove inserire il tutto, compresi gli argomenti "unificati". Ma chi si prende la briga di predisporli?
Comincuiamo a raccoglierli e poi si decide
Luca RAMACCI
Buona navigazione con lexambiente.it
Buona navigazione con lexambiente.it
Re: Proposta di un nuovo forum
Perché gli argomenti postati in "Usare meglio Lexambiente" non appaiono negli "Argomenti attivi"?
E per vedere il postato su "Usare meglio Lexambiente" occorre chiedere "Torna al sito"?
@ ... grazie; Cesare
E per vedere il postato su "Usare meglio Lexambiente" occorre chiedere "Torna al sito"?
@ ... grazie; Cesare
- orione
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- Iscritto il: 25 agosto 2008, 0:00
- Località: Il paese dei balocchi
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Re: Proposta di un nuovo forum
L'idea è buona, la disponibilità del Capo c'è, bisognerebbe secondo me, per andare avanti e metterla in pratica creare dei piccoli gruppi di lavoro composti da volontari e suddivisi in funzione dell'argomento che si vorrebbe inserire nella "guida" o "tutorial". All' interno del singolo gruppo, i singoli volontari appartenenti al gruppo, si potrebbero suddividere i singoli argomenti e svilupparli ognuno per proprio conto (questo consentirebbe di poter "lavorare" in funzione delle singole disponibilità di ritagli di tempo -io oramai sono arrivato a portarmi il portatile anche in bagno e non vi dico le facce di moglie e figli -). Al termine del lavoro singolo occorrerebbe eseguire il "collage" del tutto e sottoporlo a revisione generale.
Secondo me potrebbe funzionare, sentiamo il Capo e sentiamo se ci sono altri volontari.
Saluti
Secondo me potrebbe funzionare, sentiamo il Capo e sentiamo se ci sono altri volontari.
Saluti
lexambiente fidelis
Re: Proposta di un nuovo forum
Riemergo per appoggiare l'iniziativa "guida".
tira l'acqua Signor Orione.
tira l'acqua Signor Orione.
- orione
- Guru
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- Località: Il paese dei balocchi
- Contatta:
Re: Proposta di un nuovo forum
Cerco di dare seguito all'idea proponendo la seguente bozza sull' argomento deposito temporaneo.
Il testo è "open source" intendo con ciò che è di pubblico dominio e chiunque può integrarlo modificarlo correggerlo e riproporlo.
L’organizzazione di un deposito temporaneo dei rifiuti
Il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti che deve essere effettuato, esclusivamente nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e prima della raccolta.
Affinchè si possa parlare di deposito temporaneo devono sussistere contemporaneamente diverse condizioni:
nei rifiuti oggetto di deposito temporaneo, la quantità di Policlorodibenzodiossine, Policlorodibenzofurani, Policlorodibenzofenoli eventualmente contenuta,non deve essere superiore ai 2,5 ppm; né superiore ai 25 ppm deve risultare la quantità di PCB o PCT;
Il deposito temporaneo deve avvenire nel rispetto di determinate scadenze relative alle operazioni di recupero o di smaltimento successive, in particolare, l’avvio verso le successive operazioni (smaltimento/recupero) può avvenire a scelta del produttore unicamente secondo una delle seguenti modalità alternative:
- criterio temporale
il conferimento dei rifiuti avviene con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- criterio volumetrico:
il conferimento dei rifiuti quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
Il deposito temporaneo deve essere eseguito per categorie omogenee di rifiuti, ogni rifiuto deve quindi preliminarmente essere identificato tramite attribuzione del Codice CER, in funzione del tipo, dell’ attività di provenienza e della eventuale pericolosità.
Per l’ attribuzione del codice CER occorre seguire il criterio dato dall’ allegato D alla parte IV del TU, in pratica:
identificare la fonte della lavorazione che genera il rifiuto attraverso la consultazione delle voci di capitolo dell’ allegato che vanno da 01 a 12 o da 17 a 20 e tramite queste risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto oggetto della classificazione con eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. (Supponiamo ad esempio di dover classificare un rifiuto costituito da limature e trucioli di materiale ferroso, scorrendo l’elenco delle voci di capitolo troviamo: 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica nel sottoelenco della voce di cui al capitolo 12 troviamo 12.01.01 limatura e trucioli di materiali ferrosi)
Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto iniziale.
Uno stesso sito di produzione di rifiuti può avere più attività che generano rifiuti e quindi è possibile che ci si debba riferire a più voci di capitolo al fine di classificare i diversi rifiuti generati dalle attività presenti nel sito.
All’interno dell’allegato, alcuni rifiuti risultano contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" , questo asterisco identifica il rifiuto come pericoloso.
Perchè il rifiuto sia considerato pericoloso deve presentare una o più caratteristiche di pericolo, come indicate di seguito sotto la voce “Caratteristiche di pericolo dei rifiuti” e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 seguenti, una o più delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilità < o = 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti:
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattuto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.
per "sostanza pericolosa" viene intesa qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa (ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche);
per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà sopra descritte.
Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui sopra, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, 12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui sopra.
La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto: in pratica in presenza di voce a specchio occorre effettuare un’analisi di classificazione per escludere o attribuire l’eventuale “pericolosità”
Per il deposito temporaneo devono essere rispettate le relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e quindi:
Per ogni codice CER identificato deve essere predisposto un apposito contenitore di stoccaggio per il deposito temporaneo.
Il contenitore dovrà essere scelto in modo appropriato in base al volume e al tipo di rifiuto,
L'imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi
fuoriuscita del contenuto, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni che prescrivono speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono essere suscettibili di
deteriorarsi a causa del contenuto, nè poter formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da
escludere qualsiasi allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali sollecitazioni
della manipolazione;
d) il recipiente munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve essere
progettato in modo che l'imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto;
I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
Se Il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici (acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento)
I recipienti mobili devono essere provvisti di:
— idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
— accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
— mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
— per le sostanze liquide infiammabili devono essere utilizzati contenitori a norma, idonei alla natura del rifiuto, al volume prodotto e al carico infiammabile, con chiusura a tenuta, mezzi di presa e a bocca stretta.
I contenitori mobili contenenti i rifiuti devono avere un peso compatibile alle norme sulla movimentazione dei carichi (massimo 25 kg).
Allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.
I rifiuti dovranno essere stoccati unicamente nell’ apposita area prevista come deposito; tale area dovrà essere, inaccessibile alle persone non autorizzate e adeguatamente protetta onde evitare la contaminazione dell’ambiente circostante
I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici. Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario.
I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
Ogni contenitore deve essere provvisto di etichettatura l’ etichetta deve riportare il codice C.E.R. e una "R" nera in campo giallo. Le etichette devono essere poste sul contenitore prima del suo utilizzo.
In caso di contenitore per rifiuti pericolosi devono essere riportate in etichetta anche le caratteristiche di pericolosità del rifiuto:
L'etichettatura deve recare in caratteri leggibili e indelebili:
a) la denominazione della sostanza conforme a una della denominazioni riportate
nell'allegato I del dlgs 52/97. Se la sostanza non figura nell'allegato I, la denominazione deve basarsi su una nomenclatura internazionalmente riconosciuta;
b) il nome e l'indirizzo completo nonchè il numero di telefono del produttore del rifiuto:
c) i simboli di pericolo, se previsti, e l'indicazione di pericolo che comporta l'impiego della
sostanza. I simboli e le indicazioni di pericolo devono essere conformi all'allegato II al Dlgs 52/97 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione. I simboli e le indicazioni di pericolo da usare per ciascuna sostanza sono quelli riportati nell'allegato I dlgs 52/97. Alle sostanze pericolose non ancora contenute nell'allegato I, i simboli e le indicazioni di pericolo sono assegnati in base alle norme dell'allegato VI. Quando ad una sostanza sono assegnati più simboli, salvo disposizioni contrarie riportate in allegato I, l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C, l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X, l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O;
d) le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell'uso della sostanza, dette
"frasi R". Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'allegato III. Quelle da usare per ciascuna sostanza sono riportate nell'allegato I. Per le sostanze pericolose non ancora contenute nell'allegato I, le "frasi R" da usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;
e) le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza, dette "frasi S".
Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'allegato VI. Quelle da usare per
ciascuna sostanza sono riportate nell'allegato I. Per le sostanze pericolose non ancora
contenute nell'allegato I, le "frasi S" da usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;
f) il numero CE, se assegnato, desunto dall'EINECS o dall'elenco di cui all'articolo 18 Dlg 52/97;
g) l'indicazione "Etichetta CE" per le sostanze contenute nell'allegato I Dlgs 52/97.
2. Per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti, non è
necessaria l'indicazione delle relative "frasi R" e "frasi S" se il contenuto dell'imballaggio non
supera i 125 millilitri. Lo stesso vale per le sostanze nocive che, in imballaggi di pari contenuto, non sono vendute al consumatore.
3. Indicazioni quali "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra analoga non devono
figurare sull'etichetta o sull'imballaggio delle sostanze che rientrano nell'ambito del presente
decreto.
(Attuazione delle norme di etichettatura)
1. L’etichetta deve essere solidalmente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentire la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni e le caratteristiche delle etichette debbono corrispondere alle prescrizioni di cui alla Tabella A del Dlgs 52/97.
2. L'etichetta non è necessaria quando l'imballaggio stesso reca, ben visibili, le indicazioni
richieste, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso di cui al comma 2,
devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo col suo fondo.
4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, devono risaltare sullo sfondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentire un'agevole lettura. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente stabilisce, in conformità alla
normativa comunitaria, le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato delle informazioni di cui al presente comma.
5. Le indicazioni devono essere in lingua italiana; qualora siano redatte in più lingue, quelle in lingua italiana non devono essere di caratteri inferiori a quelli delle altre lingue.
6. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto (52/97)si considerano soddisfatti:
a) se si tratta di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando
l'imballaggio esterno è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali
relativi al trasporto delle merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme al presente decreto;
b) se si tratta di un imballaggio unico, quando l'imballaggio è provvisto di un'etichettatura
conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose ed all'articolo 20 Dlgs 52/97, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) e, per tipi particolari di imballaggio, quali le bombole mobili per i gas, conforme alle disposizioni dell'allegato VI.
Il testo è "open source" intendo con ciò che è di pubblico dominio e chiunque può integrarlo modificarlo correggerlo e riproporlo.
L’organizzazione di un deposito temporaneo dei rifiuti
Il deposito temporaneo consiste nel raggruppamento dei rifiuti che deve essere effettuato, esclusivamente nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e prima della raccolta.
Affinchè si possa parlare di deposito temporaneo devono sussistere contemporaneamente diverse condizioni:
nei rifiuti oggetto di deposito temporaneo, la quantità di Policlorodibenzodiossine, Policlorodibenzofurani, Policlorodibenzofenoli eventualmente contenuta,non deve essere superiore ai 2,5 ppm; né superiore ai 25 ppm deve risultare la quantità di PCB o PCT;
Il deposito temporaneo deve avvenire nel rispetto di determinate scadenze relative alle operazioni di recupero o di smaltimento successive, in particolare, l’avvio verso le successive operazioni (smaltimento/recupero) può avvenire a scelta del produttore unicamente secondo una delle seguenti modalità alternative:
- criterio temporale
il conferimento dei rifiuti avviene con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- criterio volumetrico:
il conferimento dei rifiuti quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
Il deposito temporaneo deve essere eseguito per categorie omogenee di rifiuti, ogni rifiuto deve quindi preliminarmente essere identificato tramite attribuzione del Codice CER, in funzione del tipo, dell’ attività di provenienza e della eventuale pericolosità.
Per l’ attribuzione del codice CER occorre seguire il criterio dato dall’ allegato D alla parte IV del TU, in pratica:
identificare la fonte della lavorazione che genera il rifiuto attraverso la consultazione delle voci di capitolo dell’ allegato che vanno da 01 a 12 o da 17 a 20 e tramite queste risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto oggetto della classificazione con eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. (Supponiamo ad esempio di dover classificare un rifiuto costituito da limature e trucioli di materiale ferroso, scorrendo l’elenco delle voci di capitolo troviamo: 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica nel sottoelenco della voce di cui al capitolo 12 troviamo 12.01.01 limatura e trucioli di materiali ferrosi)
Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
Se un determinato rifiuto non é classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto iniziale.
Uno stesso sito di produzione di rifiuti può avere più attività che generano rifiuti e quindi è possibile che ci si debba riferire a più voci di capitolo al fine di classificare i diversi rifiuti generati dalle attività presenti nel sito.
All’interno dell’allegato, alcuni rifiuti risultano contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" , questo asterisco identifica il rifiuto come pericoloso.
Perchè il rifiuto sia considerato pericoloso deve presentare una o più caratteristiche di pericolo, come indicate di seguito sotto la voce “Caratteristiche di pericolo dei rifiuti” e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 seguenti, una o più delle seguenti caratteristiche:
- punto di infiammabilità < o = 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%;
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti:
H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattuto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o - che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.
per "sostanza pericolosa" viene intesa qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa (ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche);
per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.
Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà sopra descritte.
Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui sopra, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, 12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui sopra.
La classificazione di un rifiuto identificato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto: in pratica in presenza di voce a specchio occorre effettuare un’analisi di classificazione per escludere o attribuire l’eventuale “pericolosità”
Per il deposito temporaneo devono essere rispettate le relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e quindi:
Per ogni codice CER identificato deve essere predisposto un apposito contenitore di stoccaggio per il deposito temporaneo.
Il contenitore dovrà essere scelto in modo appropriato in base al volume e al tipo di rifiuto,
L'imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi
fuoriuscita del contenuto, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni che prescrivono speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono essere suscettibili di
deteriorarsi a causa del contenuto, nè poter formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da
escludere qualsiasi allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali sollecitazioni
della manipolazione;
d) il recipiente munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve essere
progettato in modo che l'imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto;
I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
Se Il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici (acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento)
I recipienti mobili devono essere provvisti di:
— idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
— accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
— mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
— per le sostanze liquide infiammabili devono essere utilizzati contenitori a norma, idonei alla natura del rifiuto, al volume prodotto e al carico infiammabile, con chiusura a tenuta, mezzi di presa e a bocca stretta.
I contenitori mobili contenenti i rifiuti devono avere un peso compatibile alle norme sulla movimentazione dei carichi (massimo 25 kg).
Allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.
I rifiuti dovranno essere stoccati unicamente nell’ apposita area prevista come deposito; tale area dovrà essere, inaccessibile alle persone non autorizzate e adeguatamente protetta onde evitare la contaminazione dell’ambiente circostante
I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici. Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario.
I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
Ogni contenitore deve essere provvisto di etichettatura l’ etichetta deve riportare il codice C.E.R. e una "R" nera in campo giallo. Le etichette devono essere poste sul contenitore prima del suo utilizzo.
In caso di contenitore per rifiuti pericolosi devono essere riportate in etichetta anche le caratteristiche di pericolosità del rifiuto:
L'etichettatura deve recare in caratteri leggibili e indelebili:
a) la denominazione della sostanza conforme a una della denominazioni riportate
nell'allegato I del dlgs 52/97. Se la sostanza non figura nell'allegato I, la denominazione deve basarsi su una nomenclatura internazionalmente riconosciuta;
b) il nome e l'indirizzo completo nonchè il numero di telefono del produttore del rifiuto:
c) i simboli di pericolo, se previsti, e l'indicazione di pericolo che comporta l'impiego della
sostanza. I simboli e le indicazioni di pericolo devono essere conformi all'allegato II al Dlgs 52/97 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione. I simboli e le indicazioni di pericolo da usare per ciascuna sostanza sono quelli riportati nell'allegato I dlgs 52/97. Alle sostanze pericolose non ancora contenute nell'allegato I, i simboli e le indicazioni di pericolo sono assegnati in base alle norme dell'allegato VI. Quando ad una sostanza sono assegnati più simboli, salvo disposizioni contrarie riportate in allegato I, l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C, l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X, l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O;
d) le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell'uso della sostanza, dette
"frasi R". Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'allegato III. Quelle da usare per ciascuna sostanza sono riportate nell'allegato I. Per le sostanze pericolose non ancora contenute nell'allegato I, le "frasi R" da usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;
e) le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza, dette "frasi S".
Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'allegato VI. Quelle da usare per
ciascuna sostanza sono riportate nell'allegato I. Per le sostanze pericolose non ancora
contenute nell'allegato I, le "frasi S" da usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;
f) il numero CE, se assegnato, desunto dall'EINECS o dall'elenco di cui all'articolo 18 Dlg 52/97;
g) l'indicazione "Etichetta CE" per le sostanze contenute nell'allegato I Dlgs 52/97.
2. Per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti, non è
necessaria l'indicazione delle relative "frasi R" e "frasi S" se il contenuto dell'imballaggio non
supera i 125 millilitri. Lo stesso vale per le sostanze nocive che, in imballaggi di pari contenuto, non sono vendute al consumatore.
3. Indicazioni quali "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra analoga non devono
figurare sull'etichetta o sull'imballaggio delle sostanze che rientrano nell'ambito del presente
decreto.
(Attuazione delle norme di etichettatura)
1. L’etichetta deve essere solidalmente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentire la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni e le caratteristiche delle etichette debbono corrispondere alle prescrizioni di cui alla Tabella A del Dlgs 52/97.
2. L'etichetta non è necessaria quando l'imballaggio stesso reca, ben visibili, le indicazioni
richieste, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso di cui al comma 2,
devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo col suo fondo.
4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, devono risaltare sullo sfondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentire un'agevole lettura. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente stabilisce, in conformità alla
normativa comunitaria, le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato delle informazioni di cui al presente comma.
5. Le indicazioni devono essere in lingua italiana; qualora siano redatte in più lingue, quelle in lingua italiana non devono essere di caratteri inferiori a quelli delle altre lingue.
6. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto (52/97)si considerano soddisfatti:
a) se si tratta di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando
l'imballaggio esterno è provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali
relativi al trasporto delle merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme al presente decreto;
b) se si tratta di un imballaggio unico, quando l'imballaggio è provvisto di un'etichettatura
conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose ed all'articolo 20 Dlgs 52/97, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) e, per tipi particolari di imballaggio, quali le bombole mobili per i gas, conforme alle disposizioni dell'allegato VI.
lexambiente fidelis
Re: Proposta di un nuovo forum
Cavolo,
Hai fatto un gran bel lavoro.
Serve un bel pò tempo per leggerlo con attenzione... Chissà per produrlo...
Mi riprometto di rileggerlo e (eventualmente) consigliare delle modifiche.
E sei -4 messaggi dalla cerchia dei mitici.
Saluti
Hai fatto un gran bel lavoro.
Serve un bel pò tempo per leggerlo con attenzione... Chissà per produrlo...
Mi riprometto di rileggerlo e (eventualmente) consigliare delle modifiche.
E sei -4 messaggi dalla cerchia dei mitici.
Saluti
Omnia venenum sunt nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit ut venenum non fit.
Re: Proposta di un nuovo forum
Complimenti veramente Signor Orione.
p.s. - se continui così la carta igienica ce la metto io a mie spese!
p.s. - se continui così la carta igienica ce la metto io a mie spese!
- orione
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Re: Proposta di un nuovo forum
Grazie per i complimenti, ma in realtà si tratta solo di un copia-incolla di elementi normativi, "ragionato" sulle definizioni di cui all'art 183 c1 lett m).
niente di più...
niente di più...
lexambiente fidelis
Re: Proposta di un nuovo forum
I miei rispetti! Eccellente lavoro.
"you can blow out a candle, but you can't blow out a fire, once the flames begin to catch the wind will blow it higher"
Biko - Peter Gabriel
Biko - Peter Gabriel
- God
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Re: Proposta di un nuovo forum
Complimenti!
Non mi avete ancora detto, però, come possiamo valorizzare questi contenuti:
- Forum "bloccato"
- Sezione download (ma per documenti piccoli è scomoda)
- negli articoli con una nuova sezione (es. Guide)
Il problema è per le modifche: fare una specie di Wikipedia sarebbe un bel problema.
Attendo indicazioni....
Non mi avete ancora detto, però, come possiamo valorizzare questi contenuti:
- Forum "bloccato"
- Sezione download (ma per documenti piccoli è scomoda)
- negli articoli con una nuova sezione (es. Guide)
Il problema è per le modifche: fare una specie di Wikipedia sarebbe un bel problema.
Attendo indicazioni....
Luca RAMACCI
Buona navigazione con lexambiente.it
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Re: Proposta di un nuovo forum
Stavo per suggerire qualcosa di simile a Wikipedia, ma la frasina...
... mi fà pensare che la soluzione non è così semplice....God ha scritto:
Il problema è per le modifche: fare una specie di Wikipedia sarebbe un bel problema.
Omnia venenum sunt nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit ut venenum non fit.
Re: Proposta di un nuovo forum
Si potrebbe aprire un nuovo forum (oltre a rifiuti, acque, ecc...) dove porre i vari argomenti in costruzione.
Per un determinato lasso di tempo.
Dopidichè spostarli nella sezione definitiva (guide in articoli mi sembra ottimo).
Magari riportando autore e chi ha fornito il proprio contributo.
Si può fare?
Saluti
Per un determinato lasso di tempo.
Dopidichè spostarli nella sezione definitiva (guide in articoli mi sembra ottimo).
Magari riportando autore e chi ha fornito il proprio contributo.
Si può fare?
Saluti
Omnia venenum sunt nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit ut venenum non fit.
- God
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- Messaggi: 390
- Iscritto il: 10 ottobre 2006, 0:00
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Re: Proposta di un nuovo forum
Si' si può fare.Si potrebbe aprire un nuovo forum (oltre a rifiuti, acque, ecc...) dove porre i vari argomenti in costruzione.
Per un determinato lasso di tempo.
Dopidichè spostarli nella sezione definitiva (guide in articoli mi sembra ottimo).
Appena ho un attimo di tempo ci lavoro....
Anche questo fine settimana dovrò dedicarmi al "trasloco" sul nuovo server che creerà sicuramente qualche problema
Devo anche fare verifiche sulla newsletter, perché mi vengono segnalati disguidi nella ricezione.
Vi chiedo un pò di pazienza
Luca RAMACCI
Buona navigazione con lexambiente.it
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Re: Proposta di un nuovo forum
Qualunque aggiunta al sito verrà accolta come
un dono dal cielo
dal nostro GOD
al quale volgiamo preghiere
non accampiamo pretese
Umilmente paziente
Max
un dono dal cielo
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non accampiamo pretese
Umilmente paziente
Max
Omnia venenum sunt nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit ut venenum non fit.
- benassaisergio
- Inseparabile
- Messaggi: 303
- Iscritto il: 9 febbraio 2009, 0:00
Re: Proposta di un nuovo forum
Se posso avanzare un suggerimento:
1) aprire una sezione del sito intitolata "Ambipedia"
2) in tale sezione, articolata come un'enciclopedia (suggerirei in ordine alfabetico), inserire articoli (il più possibile completi, ma non lunghissimi, magari anche con immagini, foto, ecc., e comunque chiari !) sui diversi argomenti: naturalmente devono essere articoli non problematici, ma che danno definizioni ed indicazioni precise
3) gli articoli devono poter essere modificabili
4) gli articoli (e le modifiche) devono essere approvati da un comitato di persone competenti e sagge: ad esempio quelle che hanno la qualifica "mitico" e "insostituibile" o comunque esperte in materia
1) aprire una sezione del sito intitolata "Ambipedia"
2) in tale sezione, articolata come un'enciclopedia (suggerirei in ordine alfabetico), inserire articoli (il più possibile completi, ma non lunghissimi, magari anche con immagini, foto, ecc., e comunque chiari !) sui diversi argomenti: naturalmente devono essere articoli non problematici, ma che danno definizioni ed indicazioni precise
3) gli articoli devono poter essere modificabili
4) gli articoli (e le modifiche) devono essere approvati da un comitato di persone competenti e sagge: ad esempio quelle che hanno la qualifica "mitico" e "insostituibile" o comunque esperte in materia
Re: Proposta di un nuovo forum
Quoto la terza...God ha scritto:Complimenti!
Non mi avete ancora detto, però, come possiamo valorizzare questi contenuti:
- Forum "bloccato"
- Sezione download (ma per documenti piccoli è scomoda)
- negli articoli con una nuova sezione (es. Guide)
Il problema è per le modifche: fare una specie di Wikipedia sarebbe un bel problema.
Attendo indicazioni....
Dura lex sed lex - Digesto