Ciao
1)se l'impianto non accetta i rifiuti e nemmeno annota qualcosa che si fa?
2)Io ho annotato sul FIR impianto chiuso e mancat acceyttazione rifiuti-
ma subito dopo va fatto un'altro FIR se i rifiuti partono
3)e se si deve stoccarli causa mancanza di destinazione?
1)D.m. 1 aprile 1998, n. 145
VII. Nella quinta sezione , casella, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso , la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l’ora e la firma.
Il destinatario non può esimersi dalla compilazione della quinta sezione. L’unico caso in cui la quinta sezione resta in bianco è quando il trasportatore non può conferire il rifiuto (esempio: a causa della chiusura dell’impianto).
2)L’annotazione fatta dal trasportatore si giustifica solo in questo ultimo caso, ovvero, l’impianto è chiuso, non posso conferire, uso le annotazioni per ottemperare a quanto disposto dalla circolare del 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98, alla lettera m) :
nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione devono essere riportati nell’apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni.
Non è necessaria l’emissione di un nuovo fir in questo caso.
3) Il trasportatore non può fare stoccaggio. Se non può conferire il rifiuto ad un impianto autorizzato deve riconsegnarlo al produttore.
