AUA - ambito di applicazione
Re: AUA - ambito di applicazione
Vedi Perk, un tale diceva:
Quando non riesci a portare l’attacco ad rem (quando non riesci a confutare l’argomento) cerca l’attacco ad personam (così riesci a distogliere l’attenzione)
perché in tal senso tu dici ad Orione:
“@orio1 .... cesare vive nella "repubblica indipendente della basilicata" ove l'aua non viene contemplata ... e neanke i "ducati di potenza e matera" contemplano tale forma di autorizzazione ... battute a parte non ho trovato nulla sull'aua nei siti della regione basilicata, delle province di potenza e matera ... confermi cesare?”
E Cesare, che vuole riproporre la rem –la questione- de quo, conferma. Ed aggiunge:
Hic relegavit nos Potentia Romanorum (Qui ci confinò la Potenza dei Romani –da cui il nome del capoluogo-) … però, caro Perk, l’art.124 co.1 ... "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" - regola generale – comunque così sia stato scritto, e chissà da chi (comunque a Roma e non a Potenza), leggilo così:
"tutti gli scarichi <derivanti da attività manifatturiere (artigianali o industriali) ovvero da attività zootecniche> devono essere preventivamente autorizzati" (così era scritto nelle Leggi Sanitarie);
ovvero meglio, con riferimento all’AUA, così (ad legem condendam):
"tutte le attività antropiche private (manifatturiere -artigianali o industriali- ovvero le attività zootecniche, ovvero le attività estrattive o operanti nel settore delle energie alternative) devono essere preventivamente autorizzate, per le conseguenze che i loro sottoprodotti –liquidi, solidi ed energetici- di scarico (da elencare in richiesta AUA) potrebbero avere sull’ambiente in qualsiasi matrice, se malamente immessi”;
e non sono concesse deroghe (neppure all’ILVA) e gli impianti di depurazione pubblici non rientrano tra le attività private (a meno che l’acqua non venga privatizzata), ne trarrai le opportune conclusioni.
Un caro saluto, Cesare.
Quando non riesci a portare l’attacco ad rem (quando non riesci a confutare l’argomento) cerca l’attacco ad personam (così riesci a distogliere l’attenzione)
perché in tal senso tu dici ad Orione:
“@orio1 .... cesare vive nella "repubblica indipendente della basilicata" ove l'aua non viene contemplata ... e neanke i "ducati di potenza e matera" contemplano tale forma di autorizzazione ... battute a parte non ho trovato nulla sull'aua nei siti della regione basilicata, delle province di potenza e matera ... confermi cesare?”
E Cesare, che vuole riproporre la rem –la questione- de quo, conferma. Ed aggiunge:
Hic relegavit nos Potentia Romanorum (Qui ci confinò la Potenza dei Romani –da cui il nome del capoluogo-) … però, caro Perk, l’art.124 co.1 ... "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati" - regola generale – comunque così sia stato scritto, e chissà da chi (comunque a Roma e non a Potenza), leggilo così:
"tutti gli scarichi <derivanti da attività manifatturiere (artigianali o industriali) ovvero da attività zootecniche> devono essere preventivamente autorizzati" (così era scritto nelle Leggi Sanitarie);
ovvero meglio, con riferimento all’AUA, così (ad legem condendam):
"tutte le attività antropiche private (manifatturiere -artigianali o industriali- ovvero le attività zootecniche, ovvero le attività estrattive o operanti nel settore delle energie alternative) devono essere preventivamente autorizzate, per le conseguenze che i loro sottoprodotti –liquidi, solidi ed energetici- di scarico (da elencare in richiesta AUA) potrebbero avere sull’ambiente in qualsiasi matrice, se malamente immessi”;
e non sono concesse deroghe (neppure all’ILVA) e gli impianti di depurazione pubblici non rientrano tra le attività private (a meno che l’acqua non venga privatizzata), ne trarrai le opportune conclusioni.
Un caro saluto, Cesare.
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
caro cesare ...
perdonami non ho afferrato la prima parte del tuo ultimo post ... cmq il mio precedente messaggio non voleva essere nè offensivo (e se ho offeso involontariamente chiedo scusa), nè volevo distogliere l'attenzione ... quello ke volevo fare emergere: ogni regione, in materia di aua, fa quello ke gli pare, basilicata inclusa ... il riferimento "alla repubblica ed ai ducati" ... vale x tutte le altre "repubblike indipendenti d'italia" (regioni) ed a tutti gli altri ducati (province, quali aut competenti x l'aua).
per la seconda parte del 2 post ... non sono in linea con il tuo pensiero ... xkè purtroppo la legge è scritta così (giusta o sbagliata ke sia) ... poi se ne può discutere ... su tanti livelli ... ma questo è quello ke già facciamo e ke fanno altri con dottrina e giurisprudenza.
... continua ...
perdonami non ho afferrato la prima parte del tuo ultimo post ... cmq il mio precedente messaggio non voleva essere nè offensivo (e se ho offeso involontariamente chiedo scusa), nè volevo distogliere l'attenzione ... quello ke volevo fare emergere: ogni regione, in materia di aua, fa quello ke gli pare, basilicata inclusa ... il riferimento "alla repubblica ed ai ducati" ... vale x tutte le altre "repubblike indipendenti d'italia" (regioni) ed a tutti gli altri ducati (province, quali aut competenti x l'aua).
per la seconda parte del 2 post ... non sono in linea con il tuo pensiero ... xkè purtroppo la legge è scritta così (giusta o sbagliata ke sia) ... poi se ne può discutere ... su tanti livelli ... ma questo è quello ke già facciamo e ke fanno altri con dottrina e giurisprudenza.
... continua ...
save the planet, save the children
Re: AUA - ambito di applicazione
Cari Cesare, Orione e Perchim
la soluzione al problema dell'AUA ai depuratori pubblici sta scritta nella delibera che Cesare riporta ovvero le modalità di affidamento del servizio pubblico
Se l'affidamento avviene direttamente senza gara ad una società di esclusiva proprietà dei Comuni associati questa è considerata ente pubblico a tutti gli effetti quindi non è una Piccola Media Impresa o ditta privata, in quanto sottoposta, per le leggi italiane, alle regole previste per la Pubblica Amministrazione (patto di stabilità, pubblicità bandi, amministrazione trasparente....) - art. 113 c.5 lett. c) del TUEL (affidamento diretto);
Se invece viene affidata mediante regolare bando di gara europea, dati gli importi, allora si può applicare il DPR 59/2013, sempre con le limitazione del DPR.
X Cesare pensa che il collaudo di cui alla LR 33/85 è nato per garantire l'effettivo funzionamento degli impianti proposti e il rispetto dei valori di emissione, sulla base delle proposte di qualche ingegnere molto lungimirante.
Sulla situazione normativa ambientale e sul funzionamento degli SUAP potremmo scrivere un libro delle dimensioni di una Bibbia tale è la mole di cose che non vanno e che non funzionano.
la soluzione al problema dell'AUA ai depuratori pubblici sta scritta nella delibera che Cesare riporta ovvero le modalità di affidamento del servizio pubblico
Se l'affidamento avviene direttamente senza gara ad una società di esclusiva proprietà dei Comuni associati questa è considerata ente pubblico a tutti gli effetti quindi non è una Piccola Media Impresa o ditta privata, in quanto sottoposta, per le leggi italiane, alle regole previste per la Pubblica Amministrazione (patto di stabilità, pubblicità bandi, amministrazione trasparente....) - art. 113 c.5 lett. c) del TUEL (affidamento diretto);
Se invece viene affidata mediante regolare bando di gara europea, dati gli importi, allora si può applicare il DPR 59/2013, sempre con le limitazione del DPR.
X Cesare pensa che il collaudo di cui alla LR 33/85 è nato per garantire l'effettivo funzionamento degli impianti proposti e il rispetto dei valori di emissione, sulla base delle proposte di qualche ingegnere molto lungimirante.
Sulla situazione normativa ambientale e sul funzionamento degli SUAP potremmo scrivere un libro delle dimensioni di una Bibbia tale è la mole di cose che non vanno e che non funzionano.
- atena60
- Gran Sacerdote del Forum
- Messaggi: 3251
- Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
- Località: Lombardia
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
A questa osservazione era stato già correttamente risposto:tsgio66 ha scritto:la soluzione al problema dell'AUA ai depuratori pubblici sta scritta nella delibera che Cesare riporta ovvero le modalità di affidamento del servizio pubblico
Se l'affidamento avviene direttamente senza gara ad una società di esclusiva proprietà dei Comuni associati questa è considerata ente pubblico a tutti gli effetti quindi non è una Piccola Media Impresa o ditta privata, in quanto sottoposta, per le leggi italiane, alle regole previste per la Pubblica Amministrazione (patto di stabilità, pubblicità bandi, amministrazione trasparente....) - art. 113 c.5 lett. c) del TUEL (affidamento diretto);
Se invece viene affidata mediante regolare bando di gara europea, dati gli importi, allora si può applicare il DPR 59/2013, sempre con le limitazione del DPR.
D'altra parte non mi sembra che la giustificazione addotta anche dalla mia Regione ["sono esclusi dall’AUA gli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi"] rientri tra i casi di esclusione dall'AUA previsti dal DPR 59/2013.Callaghan ha scritto:Forse ancora non tutti si sono resi conto del caos che, in potenza, è in grado di generare l'applicazione del regolamento sull'AUA. Per restare al tema Pechim basta sottolineare quello che hai già scritto, a quali attività si applica: "nonchè agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA". Qui ci stanno dentro tutti, PMI o meno, anche il tuo piccolo depuratore.
A meno di non voler sostenere, con un paradosso anche linguistico oltre che tecnico, che gli "impianti di trattamento delle acque reflue urbane" (così li definisce la stessa disciplina-madre, ovvero il D.L.vo 152/06) non siano "impianti".
A questo punto, però, tra Regioni che comunque hanno preso una posizione netta ed altre che - a quanto pare - lasciano le loro Province a brancolare nel dubbio, tutto sommato preferisco le prime...
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
@tsgio ... ovviamente non condivido
@ate ... ovviamente condivido
@ate ... ovviamente condivido
save the planet, save the children
Re: AUA - ambito di applicazione
Ed infatti: d.l. 156 art. 74) Definizioni.
uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attivita' non rientranti nel campo di applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
E quello di “depurazione” (impianto di -trattamento secondario- così definito alla lettera mm dell'art. 74 del 152: Definizioni) é un eco-sistema, per quanto artificiale, ma sempre ecosistema che segue solo le leggi della biologia.
Preciso meglio: il trattamento secondario "ad opera dei fanghi attivi" non può essere ricompreso tra gli “impianti” da autorizzare allo scarico (poiché l'attività biologica di depurazione acque reflue urbane é operata dai fanghi attivi); a meno ché non si voglia "autorizzare" i batteri (i fanghi attivi) alla loro "attività" (fintanto che riescano a restare "attivi"), e senza scaricare al Gestore la responsabilità della loro morte, a meno di dimostrata responsabilità (forse ha spento gli aeratori o le pompe del ricircolo fanghi), tutto da dimostrare, ma per mancata depurazione, non certo per inquinamento.
L'impianto era stato collaudato funzionalmente? (Ha ragione TsGio).
Rimarrà intatto quanto previsto dall'art 137 comma 6 (quello sì da autorizzare in AUA), ma é tutt' altra cosa (il 137 é relativo solo a scarichi industriali - "... chiunque <anche il Gestore del Depuratore Pubblico>, nell'effettuazione di uno scarico di acque industriali, ..."-), magari portate con autobotte, anche il Gestore é responsabile.
Un saluto a tutti, Cesare.
P.S. Ogni tanto rileggo ed integro (ore 15:05 del 20/8/14).
uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attivita' non rientranti nel campo di applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento.
E quello di “depurazione” (impianto di -trattamento secondario- così definito alla lettera mm dell'art. 74 del 152: Definizioni) é un eco-sistema, per quanto artificiale, ma sempre ecosistema che segue solo le leggi della biologia.
Preciso meglio: il trattamento secondario "ad opera dei fanghi attivi" non può essere ricompreso tra gli “impianti” da autorizzare allo scarico (poiché l'attività biologica di depurazione acque reflue urbane é operata dai fanghi attivi); a meno ché non si voglia "autorizzare" i batteri (i fanghi attivi) alla loro "attività" (fintanto che riescano a restare "attivi"), e senza scaricare al Gestore la responsabilità della loro morte, a meno di dimostrata responsabilità (forse ha spento gli aeratori o le pompe del ricircolo fanghi), tutto da dimostrare, ma per mancata depurazione, non certo per inquinamento.
L'impianto era stato collaudato funzionalmente? (Ha ragione TsGio).
Rimarrà intatto quanto previsto dall'art 137 comma 6 (quello sì da autorizzare in AUA), ma é tutt' altra cosa (il 137 é relativo solo a scarichi industriali - "... chiunque <anche il Gestore del Depuratore Pubblico>, nell'effettuazione di uno scarico di acque industriali, ..."-), magari portate con autobotte, anche il Gestore é responsabile.
Un saluto a tutti, Cesare.
P.S. Ogni tanto rileggo ed integro (ore 15:05 del 20/8/14).
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
e sono 3! anke la prov di roma (quindi posso immaginare la regione lazio) ha escluso i dep comunali dall'aua ... i colleghi forumiani "laziali" o "romani" ... confermano? ... qlcuno mi sa dare qlke rif normativo regionale del lazio?
... continua ...
... continua ...
save the planet, save the children
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
... e ci sono regioni ... in cui le province hanno procedure "variegate" ...
qlcuno applica l'aua x i dep urbani e qlcuno no!
ma mi chiedo ... dov'è il legislatore?
dov'è il ministero?
dove sono le circolari ke dovrebbero fare kiarezza?
... continua ...
qlcuno applica l'aua x i dep urbani e qlcuno no!
ma mi chiedo ... dov'è il legislatore?
dov'è il ministero?
dove sono le circolari ke dovrebbero fare kiarezza?
... continua ...
save the planet, save the children
Re: AUA - ambito di applicazione
Caro Perk, ti propongo un altro modo di “vedere” (guardare) la questione:
La depurazione delle acque reflue urbane é un DOVERE (pubblico compito) affidato al Gestore; il compito del pubblico é di tenere informati i cittadini, questo compito essendo un DOVERE non necessita di autorizzazione (ma va monitorato l'adempimento).
Lo scarico del depuratore urbano é un indice (dito che indica), se é storto indica qualcosa di storto (qualcosa che non va) a monte.
Lo stolto guarda il dito, ma non guarda ciò che il dito gli indica;
la norma (stolta) “guarda” lo scarico -pubblico- del depuratore urbano e dice: “Va autorizzato come tutti gli scarichi”, ma non vede ciò che sta succedendo a monte dello stesso (o industria/e che inquina/nano o cattiva amministrazione locale … o entrambe colluse tra loro) cioè ciò che quel dito gli indica;
o meglio la norma (stolta) dice: “quel dito storto e bitorzoluto (quello scarico del depuratore urbano fuori tabella (tab 3)= indice di qualcosa che non va a monte) non mi piace, ergo gli tolgo l’autorizzazione ad indicare” (e sequestra il depuratore pubblico), e senza aver capito ciò che quello scarico (appunto: un indice) voleva evidenziare.
Cesare ha detto: Autorizzare uno SCARICO (pubblico o privato) é un assurdo!
Quella che va soggetta ad autorizzazione é l'ATTIVITA' privata, ma non lo ha detto solo Cesare;
il pubblico Dirigente deve INFORMARE la collettività amministrata, e dare direttive per correggere le anomalie (se sbaglia, o meglio: se, informato ed a conoscenza del problema, non fa nulla … a casa!).
Complimenti; sei un grande, anzi grandissimo, anzi … il top. Hai raggiunto le 32370 letture alle 16:40 del 24/08/2014.
Un saluto cordiale, Cesare.
La depurazione delle acque reflue urbane é un DOVERE (pubblico compito) affidato al Gestore; il compito del pubblico é di tenere informati i cittadini, questo compito essendo un DOVERE non necessita di autorizzazione (ma va monitorato l'adempimento).
Lo scarico del depuratore urbano é un indice (dito che indica), se é storto indica qualcosa di storto (qualcosa che non va) a monte.
Lo stolto guarda il dito, ma non guarda ciò che il dito gli indica;
la norma (stolta) “guarda” lo scarico -pubblico- del depuratore urbano e dice: “Va autorizzato come tutti gli scarichi”, ma non vede ciò che sta succedendo a monte dello stesso (o industria/e che inquina/nano o cattiva amministrazione locale … o entrambe colluse tra loro) cioè ciò che quel dito gli indica;
o meglio la norma (stolta) dice: “quel dito storto e bitorzoluto (quello scarico del depuratore urbano fuori tabella (tab 3)= indice di qualcosa che non va a monte) non mi piace, ergo gli tolgo l’autorizzazione ad indicare” (e sequestra il depuratore pubblico), e senza aver capito ciò che quello scarico (appunto: un indice) voleva evidenziare.
Cesare ha detto: Autorizzare uno SCARICO (pubblico o privato) é un assurdo!
Quella che va soggetta ad autorizzazione é l'ATTIVITA' privata, ma non lo ha detto solo Cesare;
il pubblico Dirigente deve INFORMARE la collettività amministrata, e dare direttive per correggere le anomalie (se sbaglia, o meglio: se, informato ed a conoscenza del problema, non fa nulla … a casa!).
Complimenti; sei un grande, anzi grandissimo, anzi … il top. Hai raggiunto le 32370 letture alle 16:40 del 24/08/2014.
Un saluto cordiale, Cesare.
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
caro cesare ...
come tu dici ... la norma è stolta!
ma purtroppo è la norma ... ke devo applicare ... posso contestarla, non condividerla .. ma devo rispettarla.
con stima.
come tu dici ... la norma è stolta!
ma purtroppo è la norma ... ke devo applicare ... posso contestarla, non condividerla .. ma devo rispettarla.
con stima.
save the planet, save the children
Re: AUA - ambito di applicazione
Caro Perchim, a fronte del tuo:
" ... purtroppo è la norma ... ke devo applicare ... posso contestarla, non condividerla .. ma devo rispettarla."
A fronte del tuo, Cesare obietta (getta contro): "... le tre più grandi Regioni hanno detto "NO!".
Ci sarà un "perché?"
Diceva un tale: " ... se non riesci a portare l'attacco ad rem (con quel "purtroppo é la norma", nel tuo post, riconosci l'autorevolezza <della norma insensata>) e non porti l'attacco ad rem (alla norma); porta allora l'attacco ad hominem ... " (se gli altri sbagliano nel legiferare, ecco vedi devo sottostare). Ed é quello che fai.
Ecco, vedi, é questo che non và!
Un saluto (vuoi arrivare a 40.000 letture; bene, ti darò una mano).
Con estrema simpatia (sperando nell'intervento degli altri forumisti); un saluto, Cesare.
" ... purtroppo è la norma ... ke devo applicare ... posso contestarla, non condividerla .. ma devo rispettarla."
A fronte del tuo, Cesare obietta (getta contro): "... le tre più grandi Regioni hanno detto "NO!".
Ci sarà un "perché?"
Diceva un tale: " ... se non riesci a portare l'attacco ad rem (con quel "purtroppo é la norma", nel tuo post, riconosci l'autorevolezza <della norma insensata>) e non porti l'attacco ad rem (alla norma); porta allora l'attacco ad hominem ... " (se gli altri sbagliano nel legiferare, ecco vedi devo sottostare). Ed é quello che fai.
Ecco, vedi, é questo che non và!
Un saluto (vuoi arrivare a 40.000 letture; bene, ti darò una mano).
Con estrema simpatia (sperando nell'intervento degli altri forumisti); un saluto, Cesare.
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
caro cesare ... qui le questioni sono 2 ... non misceliamole:
la prima: i dep urbani vanno in aua ... si o no? "le tre più grandi regioni" come dici tu ... hanno detto no! ma solo su qst questione.
la seconda: i dep urbani vanno autorizzati allo scarico? la risp (per la norma) è certamente si!!!
poi "putroppo" spesso sono tenuto a far rispettare la norma "assurda" ... cerco di fare sempre il mio dovere usando il buon senso ... ma il mio buon senso non deve superare la soglia di "PERICOLO SUPPOSTA IN ARRIVO" ... rendo l'idea?
... continua ...
p.s. ci si arriva insieme alle 40.000 letture ... io ho dato l'input, tu ed altri avete contribuito su un argomento ke ha creato un TERREMOTO normativo, di cui ancora molti ai piani alti non hanno capito la portata ed i danni che ha creato e che produrrà se non si interviene ...
la prima: i dep urbani vanno in aua ... si o no? "le tre più grandi regioni" come dici tu ... hanno detto no! ma solo su qst questione.
la seconda: i dep urbani vanno autorizzati allo scarico? la risp (per la norma) è certamente si!!!
poi "putroppo" spesso sono tenuto a far rispettare la norma "assurda" ... cerco di fare sempre il mio dovere usando il buon senso ... ma il mio buon senso non deve superare la soglia di "PERICOLO SUPPOSTA IN ARRIVO" ... rendo l'idea?
... continua ...
p.s. ci si arriva insieme alle 40.000 letture ... io ho dato l'input, tu ed altri avete contribuito su un argomento ke ha creato un TERREMOTO normativo, di cui ancora molti ai piani alti non hanno capito la portata ed i danni che ha creato e che produrrà se non si interviene ...
save the planet, save the children
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
cari colleghi vi invito al riepilogo sulla questione "dep urbani in aua ... si o no?"
x il partito del NO abbiamo:
Regioni: Veneto e Lombardia
Province: Roma, Bologna (?), Modena (?)
x il partito del SI abbiamo:
Province: Campobasso, Parma
... fatemi sapere come si orientano le vs regioni\province in modo tale da aggiungere tasselli al ns puzzle-penisola ...
... continua ...
x il partito del NO abbiamo:
Regioni: Veneto e Lombardia
Province: Roma, Bologna (?), Modena (?)
x il partito del SI abbiamo:
Province: Campobasso, Parma
... fatemi sapere come si orientano le vs regioni\province in modo tale da aggiungere tasselli al ns puzzle-penisola ...
... continua ...
save the planet, save the children
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
dei tanti ke visitate questo argomento ...
gentilmente qlcuno può comunicare dalle sue parti (regione o provincia) se i dep urbani vanno in aua?
grazie.
... continua ...
gentilmente qlcuno può comunicare dalle sue parti (regione o provincia) se i dep urbani vanno in aua?
grazie.
... continua ...
save the planet, save the children
Re: AUA - ambito di applicazione
@Orione; Vedi, caro Orione, quando tu dici in data 11-08-2014 11:48:
“ … In sostanza, lo scopo del regime normativo degli scarichi idrici è stato trasferito dalla disciplina unica degli scarichi (valida su tutto il territorio nazionale e basata sul mero rispetto dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge Merli) all’effettiva salvaguardia dei corpi idrici; il rispetto dei limiti previsti per gli scarichi in acque superficiali dovrebbe pertanto essere adeguato in funzione dei Piani di Tutela delle Acque approvati dalle regioni. …”
Non fai altro che ribadire e sottolineare la giustezza della Legge Merli rispetto alla confusione della normativa attuale.
La Legge 319/76 (Legge Merli, solo 26 articoli, solo quattro pagine comprese tre tabelle A,B,C) é qui:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... e:1976;319
La Tab A e la Tab C facevano riferimento agli scarichi industriali (da autorizzare rispettivamente in acque dolci ed in fogna), differentemente la Tab B faceva riferimento agli scarichi urbani in acque dolci o sul suolo (tenendo separato e differente, semmai solo da monitorare, lo scarico pubblico).
La Legge Merli é stata scempiata da un “d … e” (attacco ad personam –leggi Schopenhauer-) quando ha legiferato:
TABELLA B ((TABELLA SOPPRESSA DALLA L. 24 DICEMBRE 1979, N.650))
E poi, a seguire sullo stesso passo, la 152/99 e successive.
Senza capire che eliminava la differenza tra scarico indifferenziato di una collettività ormai non più riconducibile al singolo (scarico urbano da monitorare per ricercare la responsabilità) e scarico privato della singola attività (da autorizzare –nella sua attività intendo-).
Se guardi nel link e vai all’ultimo (Tabelle) troverai che la Tab B –CONCENTRAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA SUPERIORE A 50 VANI O 5.000 MC- fa riferimento proprio agli scarichi (nei corpi idrici o sul suolo) dei depuratori urbani (obbligatori dopo i 1.000 a.e.), e sono solo 10 i parametri da controllare (solo il n. 10 -Azoto totale- é privo del valore numerico).
Per gli scarichi domestici (nei corpi idrici o sul suolo) il riferimento é “Art. 2: Allo Stato competono: … comma 4: Sulla natura e consistenza degli impianti … di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc … “ (appunto scarico domestico sul suolo o in corpo idrico).
Per gli scarichi domestici (in fogna) il riferimento é “Art. 14 (Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili … sono sempre ammessi, purché …)”.
Concludo: sullo scarico del depuratore urbano vanno fatti dei controlli (oltre agli auto-controlli), questo assolutamente SI’!
Che vada autorizzato? Con multe e denunzie a carico del Gestore in caso di stabellamento? (e poi, quale Tab visto che la Tab B é stata abolita?) … questo assolutamente NO!
Vedi, caro Orione ed anche caro Perchim, quando avvalorate la tesi (assurda) che lo scarico urbano (con o senza depuratore) vada “autorizzato”, avvalorate la tesi che la Tab B –CONCENTRAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA SUPERIORE A 50 VANI O 5.000 MC- della Legge Merli (scritta e firmata da chi sapeva il fatto suo) sia stata legittimamente abrogata (da un cretino che non ha messo la propria firma).
Ma nella Norma attuale ci sono anche altre gravi incoerenze.
Se si torna alla “vecchia” 319/76 nella sua stesura originale … si farà un passo in avanti!
Un saluto a Perchim ad Orione a tutti, Cesare.
“ … In sostanza, lo scopo del regime normativo degli scarichi idrici è stato trasferito dalla disciplina unica degli scarichi (valida su tutto il territorio nazionale e basata sul mero rispetto dei limiti di accettabilità di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge Merli) all’effettiva salvaguardia dei corpi idrici; il rispetto dei limiti previsti per gli scarichi in acque superficiali dovrebbe pertanto essere adeguato in funzione dei Piani di Tutela delle Acque approvati dalle regioni. …”
Non fai altro che ribadire e sottolineare la giustezza della Legge Merli rispetto alla confusione della normativa attuale.
La Legge 319/76 (Legge Merli, solo 26 articoli, solo quattro pagine comprese tre tabelle A,B,C) é qui:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... e:1976;319
La Tab A e la Tab C facevano riferimento agli scarichi industriali (da autorizzare rispettivamente in acque dolci ed in fogna), differentemente la Tab B faceva riferimento agli scarichi urbani in acque dolci o sul suolo (tenendo separato e differente, semmai solo da monitorare, lo scarico pubblico).
La Legge Merli é stata scempiata da un “d … e” (attacco ad personam –leggi Schopenhauer-) quando ha legiferato:
TABELLA B ((TABELLA SOPPRESSA DALLA L. 24 DICEMBRE 1979, N.650))
E poi, a seguire sullo stesso passo, la 152/99 e successive.
Senza capire che eliminava la differenza tra scarico indifferenziato di una collettività ormai non più riconducibile al singolo (scarico urbano da monitorare per ricercare la responsabilità) e scarico privato della singola attività (da autorizzare –nella sua attività intendo-).
Se guardi nel link e vai all’ultimo (Tabelle) troverai che la Tab B –CONCENTRAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA SUPERIORE A 50 VANI O 5.000 MC- fa riferimento proprio agli scarichi (nei corpi idrici o sul suolo) dei depuratori urbani (obbligatori dopo i 1.000 a.e.), e sono solo 10 i parametri da controllare (solo il n. 10 -Azoto totale- é privo del valore numerico).
Per gli scarichi domestici (nei corpi idrici o sul suolo) il riferimento é “Art. 2: Allo Stato competono: … comma 4: Sulla natura e consistenza degli impianti … di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc … “ (appunto scarico domestico sul suolo o in corpo idrico).
Per gli scarichi domestici (in fogna) il riferimento é “Art. 14 (Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili … sono sempre ammessi, purché …)”.
Concludo: sullo scarico del depuratore urbano vanno fatti dei controlli (oltre agli auto-controlli), questo assolutamente SI’!
Che vada autorizzato? Con multe e denunzie a carico del Gestore in caso di stabellamento? (e poi, quale Tab visto che la Tab B é stata abolita?) … questo assolutamente NO!
Vedi, caro Orione ed anche caro Perchim, quando avvalorate la tesi (assurda) che lo scarico urbano (con o senza depuratore) vada “autorizzato”, avvalorate la tesi che la Tab B –CONCENTRAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA SUPERIORE A 50 VANI O 5.000 MC- della Legge Merli (scritta e firmata da chi sapeva il fatto suo) sia stata legittimamente abrogata (da un cretino che non ha messo la propria firma).
Ma nella Norma attuale ci sono anche altre gravi incoerenze.
Se si torna alla “vecchia” 319/76 nella sua stesura originale … si farà un passo in avanti!
Un saluto a Perchim ad Orione a tutti, Cesare.
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
caro cesare ...
x molti molti versi anke io sono un nostalgico della merli.
era un'ottima legge ... andava data solo qlke aggiustatina e qlke aggiornamento ... ma la base era ottima.
xò, purtroppo, è stata abrogata, con tutti i suoi pregi e con i suoi pochi difetti.
... continua ...
x molti molti versi anke io sono un nostalgico della merli.
era un'ottima legge ... andava data solo qlke aggiustatina e qlke aggiornamento ... ma la base era ottima.
xò, purtroppo, è stata abrogata, con tutti i suoi pregi e con i suoi pochi difetti.
... continua ...
save the planet, save the children
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
66 messaggi ... circa 38.000 visite ... ma
- pochi interventi: oltre al caro Cesare, all'onnipresente Orio1, al valido tsgio ed agli interventi di callaghan, parson, silicio2, atena ed afigio ... i numeri non mi tornano!
- capisco ke molti leggono e stanno alla finestra, forse in attesa di soluzioni ke mai verranno...
- capisco ke l'argomento (dal nr di visite quotidiano) interessi tanto ...
- ma non capisco xkè moltissimi non apportano "informazioni & input" ke potrebbero essere utili x tanti, anxi x tutti ... ho chiesto gentilmente di conoscere come si muovono province e regioni sulle aua ai depo urbani ... nessuna risposta ...
beh io non ci stò a continuare con pochi (che ringrazio tanto) un argomento ke interessa tantissimi "silenziosi" ...
quindi x me si può chiuderla qui!!!! .... NON CONTINUA.
- pochi interventi: oltre al caro Cesare, all'onnipresente Orio1, al valido tsgio ed agli interventi di callaghan, parson, silicio2, atena ed afigio ... i numeri non mi tornano!
- capisco ke molti leggono e stanno alla finestra, forse in attesa di soluzioni ke mai verranno...
- capisco ke l'argomento (dal nr di visite quotidiano) interessi tanto ...
- ma non capisco xkè moltissimi non apportano "informazioni & input" ke potrebbero essere utili x tanti, anxi x tutti ... ho chiesto gentilmente di conoscere come si muovono province e regioni sulle aua ai depo urbani ... nessuna risposta ...
beh io non ci stò a continuare con pochi (che ringrazio tanto) un argomento ke interessa tantissimi "silenziosi" ...
quindi x me si può chiuderla qui!!!! .... NON CONTINUA.
save the planet, save the children
- arthem-the-hero
- ILLUMINATO
- Messaggi: 2245
- Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
- Località: Un Mondo Difficile
Re: AUA - ambito di applicazione
ecco Perk un piccolo contributo... da queste parti depuratori fuori AUA e nessuna disposizione regionale in merito..
-
- Nuovo arrivo
- Messaggi: 2
- Iscritto il: 14 ottobre 2010, 9:55
Re: AUA - ambito di applicazione
Qui in Sicilia è ancora peggio perché le autorizzazioni allo scarico (obbligatorie per TUTTI!) vengono rilasciate dalla Regione per gli scarichi delle pubbliche fognature (depuratori comunali) mentre i comuni competenti per territorio rilasciano quelle per tutti gli altri titolari. In pratica l'art. 124 comma 7 non è stato mai applicato per effetto di una circolare del 2002 di fatto operante anche dopo l'emissione del 152/06.
Anche per quanto riguarda l'A.U.A., la Regione è latitante mentre ogni Provincia opera secondo proprie deliberazioni e/o determinazioni, mentre per quanto riguarda i depuratori comunali la Regione continua a rilasciare le proprie autorizzazioni e a rinnovare quelle scadute.
In conclusione, concordo con le opinioni fin qui espresse da Perchim, ovvero che 1) i depuratori pubblici vanno comunque autorizzati; 2) che essi dovrebbero rientrare in A.U.A., almeno fino a che la Regione non si darà una mossa deliberando sulla materia come già fatto da Lombardia e Veneto.
Saluti
Anche per quanto riguarda l'A.U.A., la Regione è latitante mentre ogni Provincia opera secondo proprie deliberazioni e/o determinazioni, mentre per quanto riguarda i depuratori comunali la Regione continua a rilasciare le proprie autorizzazioni e a rinnovare quelle scadute.
In conclusione, concordo con le opinioni fin qui espresse da Perchim, ovvero che 1) i depuratori pubblici vanno comunque autorizzati; 2) che essi dovrebbero rientrare in A.U.A., almeno fino a che la Regione non si darà una mossa deliberando sulla materia come già fatto da Lombardia e Veneto.
Saluti
Re: AUA - ambito di applicazione
@Tutelacque, intanto un benvenuto, poi:
Cesare non concorda assolutamente con le opinioni fin qui espresse da Perchim (un saluto al nostro allenatore) che: 1) i depuratori pubblici vanno comunque autorizzati … .
Quella che avviene nel depuratore urbano é una auto-depurazione nell'eco-sistema artificiale, identica all'auto-depurazione che avviene con i tre salti dell'acqua nel fiume (solo in spazi e tempi più contenuti).
La Regione non può "autorizzare" il fiume (ecosistema naturale) all'auto-depurazione; deve solo vedere se il fiume ce la fa (monitoraggio del bacino idrografico) altrimenti intervenire in soccorso con gli ecosistemi artificiali, i cosiddetti IMPIANTI DI DEPURAZIONE PUBBLICI.
L’attività che si svolge nelle vasche dell’impianto cittadino, é una attività di “auto-depurazione” di un refluo fognario che già esiste.
L’impianto viene progettato e realizzato affinché, attraverso l’attività dei microrganismi (fanghi attivi) che -dopo il periodo di avviamento- si sono sviluppati nelle vasche, quel refluo -che arriva torbido all’impianto- ne fuoriesca più o meno limpido a valle della sedimentazione secondaria: il grado di limpidezza raggiunto non dipende dalla attività del Gestore che può solo monitorare; comunque, per il solo fatto che é stata insufflata aria per diverse ore al giorno, risulterà più limpido -dopo la sedimentazione secondaria- o almeno più stabile del refluo in ingresso.
Quell’acqua così auto-depurata sarà il prodotto della attività dell’ecosistema artificiale. Il sottoprodotto saranno i fanghi di supero da estrarre ed allontanare alla fine del complessivo trattamento (questa attività sarà da autorizzare per lo smaltimento corretto).
Altra considerazione: il refluo che arriva all’impianto attraverso la pubblica fognatura é la somma di tutti gli scarichi già autorizzati -ovvero sempre ammessi- in fogna dai Comuni. Diventa quindi assurdo voler dire: quello scarico finale del depuratore, somma di scarichi già autorizzati in fogna, per il fatto che vada sottoposto a depurazione biologica, deve essere ulteriormente autorizzato … con una autorizzazione senza senso perché, qualora revocata, non sortirà nessuna miglioria.
Ultima considerazione: il SUAP (sportello unico attività produttive) autorizza in AUA (autorizzazione unica ambientale) tutti gli scarichi e solo gli scarichi, quali sottoprodotti, di una ben precisa attività antropica. Quello scarico (più o meno depurato) é il PRODOTTO dell’attività batterica nell’impianto centralizzato, non è il SOTTOPRODOTTO di attività antropica. Il compito del Gestore sarà quello di monitorare il refluo in ingresso affinché all’impianto non arrivino scarichi tossici per i microrganismi; e, qualora questo avvenga, denunziare il fatto, senza dover temere (come ha postato Ataru –un saluto-) che il giorno dopo si ritrovi denunziato:
“ … trattasi si aziende a conduzione famigliare che hanno il laboratorio all'interno della propria abitazione per cui risulta molto difficile risalire a chi scarica abusivamente.
Ora il Gestore pur avendo fatto tutto questo continua a dover rispondere penalmente dell'illecito.” <n.d.r. Poiché non ha rispettato i limiti della "AUTORIZZAZIONE">.
Qui: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic.php?f=7&t=6263
Un saluto a tutti, Cesare.
Cesare non concorda assolutamente con le opinioni fin qui espresse da Perchim (un saluto al nostro allenatore) che: 1) i depuratori pubblici vanno comunque autorizzati … .
Quella che avviene nel depuratore urbano é una auto-depurazione nell'eco-sistema artificiale, identica all'auto-depurazione che avviene con i tre salti dell'acqua nel fiume (solo in spazi e tempi più contenuti).
La Regione non può "autorizzare" il fiume (ecosistema naturale) all'auto-depurazione; deve solo vedere se il fiume ce la fa (monitoraggio del bacino idrografico) altrimenti intervenire in soccorso con gli ecosistemi artificiali, i cosiddetti IMPIANTI DI DEPURAZIONE PUBBLICI.
L’attività che si svolge nelle vasche dell’impianto cittadino, é una attività di “auto-depurazione” di un refluo fognario che già esiste.
L’impianto viene progettato e realizzato affinché, attraverso l’attività dei microrganismi (fanghi attivi) che -dopo il periodo di avviamento- si sono sviluppati nelle vasche, quel refluo -che arriva torbido all’impianto- ne fuoriesca più o meno limpido a valle della sedimentazione secondaria: il grado di limpidezza raggiunto non dipende dalla attività del Gestore che può solo monitorare; comunque, per il solo fatto che é stata insufflata aria per diverse ore al giorno, risulterà più limpido -dopo la sedimentazione secondaria- o almeno più stabile del refluo in ingresso.
Quell’acqua così auto-depurata sarà il prodotto della attività dell’ecosistema artificiale. Il sottoprodotto saranno i fanghi di supero da estrarre ed allontanare alla fine del complessivo trattamento (questa attività sarà da autorizzare per lo smaltimento corretto).
Altra considerazione: il refluo che arriva all’impianto attraverso la pubblica fognatura é la somma di tutti gli scarichi già autorizzati -ovvero sempre ammessi- in fogna dai Comuni. Diventa quindi assurdo voler dire: quello scarico finale del depuratore, somma di scarichi già autorizzati in fogna, per il fatto che vada sottoposto a depurazione biologica, deve essere ulteriormente autorizzato … con una autorizzazione senza senso perché, qualora revocata, non sortirà nessuna miglioria.
Ultima considerazione: il SUAP (sportello unico attività produttive) autorizza in AUA (autorizzazione unica ambientale) tutti gli scarichi e solo gli scarichi, quali sottoprodotti, di una ben precisa attività antropica. Quello scarico (più o meno depurato) é il PRODOTTO dell’attività batterica nell’impianto centralizzato, non è il SOTTOPRODOTTO di attività antropica. Il compito del Gestore sarà quello di monitorare il refluo in ingresso affinché all’impianto non arrivino scarichi tossici per i microrganismi; e, qualora questo avvenga, denunziare il fatto, senza dover temere (come ha postato Ataru –un saluto-) che il giorno dopo si ritrovi denunziato:
“ … trattasi si aziende a conduzione famigliare che hanno il laboratorio all'interno della propria abitazione per cui risulta molto difficile risalire a chi scarica abusivamente.
Ora il Gestore pur avendo fatto tutto questo continua a dover rispondere penalmente dell'illecito.” <n.d.r. Poiché non ha rispettato i limiti della "AUTORIZZAZIONE">.
Qui: http://lexambiente.it/Forums/viewtopic.php?f=7&t=6263
Un saluto a tutti, Cesare.
- orione
- Guru
- Messaggi: 1799
- Iscritto il: 25 agosto 2008, 0:00
- Località: Il paese dei balocchi
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
quoto tutelacque!! e ovviamente, concordo con perk...
lexambiente fidelis
Re: AUA - ambito di applicazione
Vedi @Orione come le cose siano diverse (nel senso latino: divergono, sono diversamente indirizzate; una in una direzione, l’altra in tutt’altra; magari sono parallele, comunque differenti e non uguali); non puoi essere d’accordo con due posizioni differenti, a meno ché non mi dimostri la similitudine, la omologia, la omotetia per cui dall'una puoi passare all'altra; ma, per adesso, c’é qualcosa che non và!
Non puoi dire: “quoto tutelacque!! e ovviamente, concordo con perk...” come hai detto il 15-09-2014 10:38
C’é contraddizione!
Infatti Perchim dice il 02-09-2014 08:40
"caro cesare ... qui le questioni sono 2 ... non misceliamole:
la prima: i dep urbani vanno in aua ... si o no? "le tre più grandi regioni" come dici tu ... hanno detto no! ma solo su qst questione.
la seconda: i dep urbani vanno autorizzati allo scarico? la risp (per la norma) è certamente si!!!"
Diversamente, anzi invertendo le questioni Tutelacque dice:
"In conclusione, concordo con le opinioni fin qui espresse da Perchim, ovvero che 1) i depuratori pubblici vanno comunque autorizzati; 2) che essi dovrebbero rientrare in A.U.A., almeno fino a che la Regione non si darà una mossa deliberando sulla materia come già fatto da Lombardia e Veneto.
Saluti"
Come vedi le DOMANDE di Perchim sono state invertite nelle CONCLUSIONI di Tutelacque: dimmi se concordi ancora nelle DOMANDE di Perchim o nelle CONCLUSIONI di Tutelacque o se con entrambe.
Cesare dice: Entrambe le questioni (conclusioni della norma attuale) sono sbagliate, e ti proporrà una riflessione sul proverbio de: "Il cane che si morde la coda" ... che gira su se stesso ... e non và da nessuna parte.
Un saluto a Tutelacque (ed a tutti i Siciliani, un grande popolo), un saluto a Perchim (devi arrivare a 40 000 letture, non fermarti), un saluto ad Orione (ogni tua risposta é preziosa).
Un saluto a tutti; Cesare ... continuerà.
Non puoi dire: “quoto tutelacque!! e ovviamente, concordo con perk...” come hai detto il 15-09-2014 10:38
C’é contraddizione!
Infatti Perchim dice il 02-09-2014 08:40
"caro cesare ... qui le questioni sono 2 ... non misceliamole:
la prima: i dep urbani vanno in aua ... si o no? "le tre più grandi regioni" come dici tu ... hanno detto no! ma solo su qst questione.
la seconda: i dep urbani vanno autorizzati allo scarico? la risp (per la norma) è certamente si!!!"
Diversamente, anzi invertendo le questioni Tutelacque dice:
"In conclusione, concordo con le opinioni fin qui espresse da Perchim, ovvero che 1) i depuratori pubblici vanno comunque autorizzati; 2) che essi dovrebbero rientrare in A.U.A., almeno fino a che la Regione non si darà una mossa deliberando sulla materia come già fatto da Lombardia e Veneto.
Saluti"
Come vedi le DOMANDE di Perchim sono state invertite nelle CONCLUSIONI di Tutelacque: dimmi se concordi ancora nelle DOMANDE di Perchim o nelle CONCLUSIONI di Tutelacque o se con entrambe.
Cesare dice: Entrambe le questioni (conclusioni della norma attuale) sono sbagliate, e ti proporrà una riflessione sul proverbio de: "Il cane che si morde la coda" ... che gira su se stesso ... e non và da nessuna parte.
Un saluto a Tutelacque (ed a tutti i Siciliani, un grande popolo), un saluto a Perchim (devi arrivare a 40 000 letture, non fermarti), un saluto ad Orione (ogni tua risposta é preziosa).
Un saluto a tutti; Cesare ... continuerà.
- perchim
- Insostituibile
- Messaggi: 915
- Iscritto il: 13 marzo 2007, 0:00
- Località: la terra è il mio mondo!
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
save the planet, save the children
- orione
- Guru
- Messaggi: 1799
- Iscritto il: 25 agosto 2008, 0:00
- Località: Il paese dei balocchi
- Contatta:
Re: AUA - ambito di applicazione
lexambiente fidelis
Re: AUA - ambito di applicazione
• A quali imprese si applica
A tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a valutazione d'impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli:
a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
e) documentazione previsionale di impatto acustico;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all'AUA quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale.
Qui: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-s ... ntale.aspx
Un saluto a tutti, Cesare.
A tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a valutazione d'impatto ambientale (VIA) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli:
a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b) comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
e) documentazione previsionale di impatto acustico;
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all'AUA quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale.
Qui: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-s ... ntale.aspx
Un saluto a tutti, Cesare.