Configurabilità illecito art 192 D.Lgs 152/2006

Tutte le questioni riguardanti il settore dedicato ai rifiuti nel "TU ambientale"
Rispondi
Avatar utente
interceptor80
Nuovo arrivo
Nuovo arrivo
Messaggi: 5
Iscritto il: 15 luglio 2018, 10:02

Configurabilità illecito art 192 D.Lgs 152/2006

Messaggio da interceptor80 »

Buongiorno a tutti,
premetto di essere nuovo di questo forum, e mi piacerebbe avere la vostra opinione corredata possibilmente da Sentenze oppure autorevole dottrina, sul seguente quesito:
vista la definizione di suolo, fornita dall'art. 5, comma 1, lett. v quater, del D.Lgs 152/2006, secondo cui viene definito come tale "lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali", e considerato il dispositivo dell'art. 192, comma 1, stesso Decreto che vieta "l'abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo e nel suolo", un cumulo di rifiuti solidi depositati su una pavimentazione in calcestruzzo ovvero in asfalto, (che per l'esiguità della quantità etc non possa integrare l'illecito dell'art. 256), integra l'illecito dell'art. 192?
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno darmi la loro opinione e fornirmi sentenze sull'argomento.
Buona giornata a tutti!!!
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: Configurabilità illecito art 192 D.Lgs 152/2006

Messaggio da atena60 »

Per quanto ne so, nell'applicazione ai fini sanzionatori della locuzione "l'abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo e nel suolo" il termine SUOLO è sempre stato interpretato secondo il suo significato più popolare e generale [«La superficie del terreno (su cui si cammina o si procede e si poggia): cadde al s.; giaceva inerte al s. o sul s.sollevare un peso dal s.s. pubblico, quello che appartiene allo stato o ad altro ente locale ed è destinato a uso o servizio pubblico: tassa per l’occupazione di s. pubblico. Non com., il pavimento di un ambiente chiuso: l’hanno trovata caduta al s., svenuta, in cucina. »] e mai nella sua accezione più propriamente scientifica (pedologica, geologica e/o ecologica che sia).

Sempre per quanto ne so, l'unica sentenza che abbia affrontato in maniera difforme la questione è quella del Consiglio di Stato, Sez. V, 03/02/2006, n. 439, che però era relativa a rifiuti depositati all'interno di un fabbricato e sembrava più che altro togliere le castagne dal fuoco ad un Comune “imprudente” e censurare l'utilizzo di uno strumento amministrativo per risolvere un contenzioso civilistico tra proprietario ed ex conduttore del fabbricato medesimo.

E' probabile che mi sia sfuggito qualcosa, ma non mi pare che finora giurisprudenza e dottrina si siano poste il problema in modo significativo.
Cesare

Re: Configurabilità illecito art 192 D.Lgs 152/2006

Messaggio da Cesare »

Ottimo, Ottimo, Ottimo!
Ovvero: Est, Est, Est!

Un conto é il suolo, un'altro conto é il piazzale realizzato su quel suolo.

Quel piazzale deve avera le autorizzazioni (se previste dalla Regione) per le prime piogge; ed inoltre per il "cumulo di rifiuti solidi depositati su una pavimentazione in calcestruzzo ovvero in asfalto" la quantità deve essere stata annotata nel registro di carico/scarico con la data del carico per poter essere detratta, entro un anno, dallo stesso registro alla data dello scarico.

Cesare.
Avatar utente
interceptor80
Nuovo arrivo
Nuovo arrivo
Messaggi: 5
Iscritto il: 15 luglio 2018, 10:02

Re: Configurabilità illecito art 192 D.Lgs 152/2006

Messaggio da interceptor80 »

Innanzitutto ringrazio Atena 60 e Cesare per il loro contributo.
Tuttavia non condivido la tesi di Atena60, pur ammettendo che nella prassi molti organi di vigilanza seguano la linea da lei prospettata, poiché a mio modesto avviso il Legislatore è stato piuttosto preciso nel descrivere ove l'abbandono o il deposito di rifiuti sia vietato, al punto di specificarlo come ben sappiamo "sul suolo e nel suolo" e "nelle acque superficiali ed in quelle sotterranee". Quindi non si è limitato a vietare genericamente quelle pratiche, ma ha ben circostanziato l'ambito in cui quelle sono vietate. Inoltre, al di là del significato letterale del termine suolo, che è sicuramente importantissimo e anche rilevante, in generale ritengo che ove la definizione data dalla Legge contrasti con quella letterale di un termine, si debba adottare quella data dalla Legge (non siamo poeti o filosofi, ma operatori del Diritto).
Ringrazio tutti quanti vorranno partecipare al dibattito fornendo il proprio punto di vista, ed eventualmente, quello giurisprudenziale e/o dottrinale (se esistenti).
Un saluto
lore68
Fedelissimo
Fedelissimo
Messaggi: 203
Iscritto il: 26 luglio 2010, 14:54
Località: Pianeta Terra, Via Lattea Esterna, coordinate spazio-temporali assolute: ignote

Re: Configurabilità illecito art 192 D.Lgs 152/2006

Messaggio da lore68 »

un po' a scoppio ritardato ricordo che anche il deposito temporaneo protratto oltre i termini dell'articolo 183 sono da tempo considerati "abbandono" e quindi sanzionati ai sensi dell'articolo oggetto del thread.

Però vorrei spezzare una lancia non solo nei confronti degli "operatori del diritto" che frequentano il forum, ma anche dei tecnici, in quanto l'ambiente è tutelato sì dalla legge, ma una lettura in chiave scientifica delle restrizioni di questa tutela molte volte è necessaria non solo per comprenderla, ma anche per evitare applicazioni improprie o fini a se stesse della medesima. Ciò sebbene in diversi casi, come questo, non occorra valutare in senso tecnico-scientifico la situazione per l'applicazione di un articolo di legge.
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: Configurabilità illecito art 192 D.Lgs 152/2006

Messaggio da atena60 »

lore68 ha scritto: 10 settembre 2018, 8:43 un po' a scoppio ritardato ricordo che anche il deposito temporaneo protratto oltre i termini dell'articolo 183 sono da tempo considerati "abbandono" e quindi sanzionati ai sensi dell'articolo oggetto del thread.
Per parecchi anni sono stato operativo in materia di rifiuti e ricordo che in caso di deposito temporaneo irregolare era generalmente configurabile la fattispecie di reato del "deposito incontrollato" [tra le altre, vedasi Cass. Pen., sez. III, 9 aprile 2013, n. 16183, Pres. Teresi Alfredo - Est. Ramacci Luca - L.F.].
Per il resto, confermo quanto avevo già scritto: non mi risulta che in tutti questi anni giurisprudenza e dottrina si siano mai poste il problema del significato del termine "suolo".
lore68
Fedelissimo
Fedelissimo
Messaggi: 203
Iscritto il: 26 luglio 2010, 14:54
Località: Pianeta Terra, Via Lattea Esterna, coordinate spazio-temporali assolute: ignote

Re: Configurabilità illecito art 192 D.Lgs 152/2006

Messaggio da lore68 »

atena60 ha scritto: 10 settembre 2018, 12:55 ricordo che in caso di deposito temporaneo irregolare era generalmente configurabile la fattispecie di reato del "deposito incontrollato" [tra le altre, vedasi Cass. Pen., sez. III, 9 aprile 2013, n. 16183, Pres. Teresi Alfredo - Est. Ramacci Luca - L.F.].
appunto, l'art. 192 afferma che il deposito incontrollato è vietato -- ed è reato punito dall'art. 256 c2 se si tratta di enti e imprese, mentre se si tratta di altro oggetto è prevista la sanzione amministrativa art. 255 c1

quindi siamo tutti d'accordo
Avatar utente
atena60
Gran Sacerdote del Forum
Gran Sacerdote del Forum
Messaggi: 3251
Iscritto il: 11 ottobre 2006, 0:00
Località: Lombardia
Contatta:

Re: Configurabilità illecito art 192 D.Lgs 152/2006

Messaggio da atena60 »

atena60 ha scritto: 10 settembre 2018, 12:55 ricordo che in caso di deposito temporaneo irregolare era generalmente configurabile la fattispecie di reato del "deposito incontrollato" [tra le altre, vedasi Cass. Pen., sez. III, 9 aprile 2013, n. 16183, Pres. Teresi Alfredo - Est. Ramacci Luca - L.F.].
Aggiungo che in tutti quegli anni nessuno (né organi di controllo, né giurisprudenza, né dottrina) si era neppure mai sognato che il deposito temporaneo irregolare potesse configurare un'ipotesi di reato qualificabile come deposito incontrollato SOLO se avveniva sul "suolo", inteso esclusivamente secondo la definizione fornita dall'art. 5, comma 1, lett. v quater, del D.Lgs 152/2006...
Anche perché in tutti gli altri casi in cui il medesimo deposito temporaneo irregolare fosse avvenuto in luoghi diversi dal "suolo", inteso esclusivamente secondo la definizione di cui sopra, cioè ad esempio su una platea in cemento, quale ipotesi di reato si sarebbe dovuta ipotizzare?
Rispondi