Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Salve a tutti
sono riuscito a risalire ai responsabili di un abbandono rifiuti al suolo. Si tratta di una ditta, ma dalle indagini è emerso che le indicazioni su dove depositare i rifiuti sono arrivate dal committente del lavoro, che è un privato . Io penso che il committente debba rispondere penalmente per il fatto, in concorso con l'autore materiale dell'abbandono, ma sul punto ho un dubbio.. ho visto che ci sono sentenze in merito che riconoscono una responsabilità del committente solo se ha avuto un ruolo nella gestione. Preciso che non c'è stato nessun deposito intermedio: solo la merce caricata sul furgone e poi scaricata in un campo agricolo, secondo le indicazioni ricevute.
Ringrazio chi vorrà aiutarmi, nel frattempo auguro a tutti buone feste!
sono riuscito a risalire ai responsabili di un abbandono rifiuti al suolo. Si tratta di una ditta, ma dalle indagini è emerso che le indicazioni su dove depositare i rifiuti sono arrivate dal committente del lavoro, che è un privato . Io penso che il committente debba rispondere penalmente per il fatto, in concorso con l'autore materiale dell'abbandono, ma sul punto ho un dubbio.. ho visto che ci sono sentenze in merito che riconoscono una responsabilità del committente solo se ha avuto un ruolo nella gestione. Preciso che non c'è stato nessun deposito intermedio: solo la merce caricata sul furgone e poi scaricata in un campo agricolo, secondo le indicazioni ricevute.
Ringrazio chi vorrà aiutarmi, nel frattempo auguro a tutti buone feste!
Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Se il committente non è intervenuto in almeno una delle fasi della gestione e il terreno agricolo non è neanche di sua proprietà, la vedo dura coinvolgerlo.
Comunque una ditta che opera in possesso delle autorizzazioni, deve sapere come gestire i rifiuti che produce, prescindendo dalla indicazioni del committente. Anche perchè se questo come indicazione dava quella di scaricare i rifiuti davanti al palazzo del Ministero dell'Ambiente, non credo che gli attenti addetti della ditta avrebbero eseguito.
Saluti.
Comunque una ditta che opera in possesso delle autorizzazioni, deve sapere come gestire i rifiuti che produce, prescindendo dalla indicazioni del committente. Anche perchè se questo come indicazione dava quella di scaricare i rifiuti davanti al palazzo del Ministero dell'Ambiente, non credo che gli attenti addetti della ditta avrebbero eseguito.
Saluti.
- lele
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Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Non è chiaro se il committente è anche proprietario del terreno agricolo in cui i rifiuti sono stati abbandonati.
Comunque, ad ogni buon conto, a mio parere senza dubbio vi è la piena responsabilità dell'autore materiale dell'abbandono.
Il committente concorre nell'attuazione dell'illecito ove tale circostanza sia suffragata da accordi scritti o verbali.
Risponderebbe a titolo colposo, a mio parere, anche nel caso che semplicemente non si sia interessato sul destino finale dei rifiuti ovvero abbia detto "arrangiatevi!".
Se poi ha dato disposizioni precise in quel senso, beh, allora sapeva perfettamente quello che faceva.
La circostanza va comunque provata attraverso sommarie informazioni da persone informate dei fatti ovvero dagli stessi indagati. Naturalmente, in questo caso, dovranno essere sentiti obbligatoriamente alla presenza del proprio legale.
Comunque, ad ogni buon conto, a mio parere senza dubbio vi è la piena responsabilità dell'autore materiale dell'abbandono.
Il committente concorre nell'attuazione dell'illecito ove tale circostanza sia suffragata da accordi scritti o verbali.
Risponderebbe a titolo colposo, a mio parere, anche nel caso che semplicemente non si sia interessato sul destino finale dei rifiuti ovvero abbia detto "arrangiatevi!".
Se poi ha dato disposizioni precise in quel senso, beh, allora sapeva perfettamente quello che faceva.
La circostanza va comunque provata attraverso sommarie informazioni da persone informate dei fatti ovvero dagli stessi indagati. Naturalmente, in questo caso, dovranno essere sentiti obbligatoriamente alla presenza del proprio legale.
- atena60
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Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Secondo l'attuale formulazione dell'art. 183 del TUA, anche il "committente" (inteso come il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti) rientra nella definizione di "produttore di rifiuti". Ciò rafforza la tesi secondo la quale non può disinteressarsi in termini assoluti del loro destino.
Sono d'accordo con Lele: se poi è provato che le indicazioni su dove abbandonare i rifiuti sono arrivate proprio dal committente (a prescindere dal fatto che il terreno di destinazione sia o meno di sua proprietà), anche secondo me ci sta in pieno il concorso nel reato.
Sono d'accordo con Lele: se poi è provato che le indicazioni su dove abbandonare i rifiuti sono arrivate proprio dal committente (a prescindere dal fatto che il terreno di destinazione sia o meno di sua proprietà), anche secondo me ci sta in pieno il concorso nel reato.
Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Non concordo e segnalo la Sentenza della Corte di Cassazione, sezione terza penale, del 9 gennaio 2018 n. 223 in merito alla qualifica di produttore in caso di appalto, con la quale si ribadisce che l’appaltante non può essere ritenuto automaticamente responsabile per l’assenza di autorizzazione a smaltire i rifiuti da parte dell’appaltatore a meno che non sia provata una ingerenza diretta del committente.
Nello specifico, la Corte afferma e ribadisce che “in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l’appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto”.
Aver indicato all'appaltatore il terreno agricolo come sito dove abbandonare i rifiuti, mi sembra si un ingerenza, ma difficile da provare, a meno che lo stesso non sia disposto ad ammetterlo mettendolo, come dice lele, a verbale.
Nello specifico, la Corte afferma e ribadisce che “in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l’appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto”.
Aver indicato all'appaltatore il terreno agricolo come sito dove abbandonare i rifiuti, mi sembra si un ingerenza, ma difficile da provare, a meno che lo stesso non sia disposto ad ammetterlo mettendolo, come dice lele, a verbale.
- atena60
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Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
La sentenza della Corte di Cassazione, sezione terza penale, del 9 gennaio 2018, n. 223, è relativa alla sentenza del Tribunale di Locri del 13 gennaio 2015, quindi precedente alla nuova definizione di "produttore di rifiuti" che - come noto - è entrata in vigore solo nell'agosto 2015.
Spiace che la Suprema Corte, che pure interveniva alcuni anni dopo, in quel caso si sia limitata a osservare che (all'epoca dei fatti contestati, aggiungo io) la c.d. "responsabilità del committente" fosse "priva di un qualche diretto aggancio normativo", senza alcun accenno alla suddetta modifica normativa che era nel frattempo sopraggiunta...
Aggiungo che nel caso valutato da quella sentenza il committente sarebbe stato condannato dal Tribunale "in assenza di qualsivoglia elemento" in merito al suo coinvolgimento (così scriveva la Cassazione), mentre nel caso in questione si discute sul presupposto che sia provato che le indicazioni su dove abbandonare i rifiuti siano arrivate proprio dal committente.
Spiace che la Suprema Corte, che pure interveniva alcuni anni dopo, in quel caso si sia limitata a osservare che (all'epoca dei fatti contestati, aggiungo io) la c.d. "responsabilità del committente" fosse "priva di un qualche diretto aggancio normativo", senza alcun accenno alla suddetta modifica normativa che era nel frattempo sopraggiunta...
Aggiungo che nel caso valutato da quella sentenza il committente sarebbe stato condannato dal Tribunale "in assenza di qualsivoglia elemento" in merito al suo coinvolgimento (così scriveva la Cassazione), mentre nel caso in questione si discute sul presupposto che sia provato che le indicazioni su dove abbandonare i rifiuti siano arrivate proprio dal committente.
Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Atena, c'è giurisprudenza in merito al nuovo "produttore di rifiuti"?
Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Intanto vi ringrazio per le risposte, sempre puntuali.
Comunque il terreno non è nella disponibilità del committente, è semplicemente un sito dove periodicamente si accumulano rifiuti.
Grazie ancora e buone feste!
Comunque il terreno non è nella disponibilità del committente, è semplicemente un sito dove periodicamente si accumulano rifiuti.
Grazie ancora e buone feste!
- atena60
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Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Al momento non conosco giurisprudenza che abbia già preso in considerazione la nuova definizione di "produttore di rifiuti", ma - trattandosi di una modifica normativa introdotta solo nell'agosto 2015 - è normale che trascorra un certo periodo di tempo prima che le eventuali nuove sentenze arrivino in Cassazione.
Una buona sintesi dello stato delle cose si può leggere qui, nella prima parte dell'articolo.
Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Ottimo grazie. Sono curioso di leggere le prime sentenze per vedere come viene "digerita" la cosa.
Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Direi che l'analisi fatta da @Lele e @Atena è affatto condivisibile.
La recente variazione della definizione di produttore di rifiuti ha dato sostanziale apertura al diretto coinvolgimento del produttore "giuridico" del rifiuto nella responsabilità della gestione del medesimo a valle dell'opera.
In tale veste, l'appaltante non può disinteressarsi del rifiuto prodotto dai lavori dell'opera commissionata anzi deve dar prova della sua diligenza nel verificare che l'appaltatore abbia portato a destinazione autorizzata i rifiuti prodotti.
In mancanza ne risponde anche per sola omissione di vigilanza.
La recente variazione della definizione di produttore di rifiuti ha dato sostanziale apertura al diretto coinvolgimento del produttore "giuridico" del rifiuto nella responsabilità della gestione del medesimo a valle dell'opera.
In tale veste, l'appaltante non può disinteressarsi del rifiuto prodotto dai lavori dell'opera commissionata anzi deve dar prova della sua diligenza nel verificare che l'appaltatore abbia portato a destinazione autorizzata i rifiuti prodotti.
In mancanza ne risponde anche per sola omissione di vigilanza.
Age quod agis
Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Altro quesito: accertato che i due soggetti in questionè sono concorrenti nel reato, in caso di applicazione della procedura 318 bis e ss. Del decreto, al momento di applicare la sanzione amministrativa applichereste 6500 € a testa? Io direi di si..
- lele
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Re: Responsabilità del committente privato in un caso di abbandono rifiuti al suolo
Si, in quanto concorrenti nel reato si applica l'art. 110 C.P. e quindi la pena agisce (ancorché trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria in forza della legge 68/15) su tutti i soggetti concorrenti.
Art. 110 C.P. "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti."
Art. 110 C.P. "Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti."