salve a tutti,
per anni un piazzale di un'area artigianale è stato riempito con materiali di risulta dell'attività in loco (lavorazione di pietra-graniti) e con materiali di costruzione e demolizione. Tali materiali sono stati usati all'inizio degli anni 60 per costituire una massicciata di accesso agli auto-mezzi e successivamente, quando l'attività produttiva è cessata negli anni '90, sono stati conferiti altri volumi di materiale di demolizione, con spandimento sul suolo ai fini del livellamento del terreno (e di smaltimento illecito aggiungo io).
Parliamo di centinaia di m cubi di materiale tal quale, senza trattamento.
Il proprietario del terreno è disposto a rimuovere solo parte del materiale smaltito, quello più recente, sostenendo che la gran parte di esso è stato depositato quando negli anni '60-70 ancora non esisteva un divieto di legge che ne impedisse l'utilizzo e che pertanto quello può rimanere. Ha ragione?
Del resto, aggiunge, per anni è stato prassi comune l'impiego di questi materiali di costruzione e demolizione (non trattati) per fare riempimenti e massicciate in tutti i capannoni della zona industriale e se tocca a lui allora tocca a tutti.
Piazzale con deposito di materiali di demolizione
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Re: Piazzale con deposito di materiali di demolizione
non ha tutti i torti in effetti. Inoltre se siamo in zona industriale le concentrazioni soglia di contaminazione a cui riferirsi per la compatbilità ambientale del materiale in posto sono quelle della colonna B della tabella 1 allegato al titolo V della parte quarta (siti contaminati), le quali sono piuttosto ampie come valori e difficilmente si può riscontrare una non conformità...
Re: Piazzale con deposito di materiali di demolizione
Non sono d'accordo.
La "storicità" del materiale può essere utilizzata solo ai fini della sua classificazione come matrice "materiale di riporto" in luogo di una classificazione come "rifiuto" (leggasi nota MATTM 13338/2014 sui riporti pre 1982). Soddisfatte pertanto tutte le condizioni per qualificare il materiale come riporto, allora è necessario effettuare test di cessione 5/2/98 con limiti CSC acque sotterranee e confronto con le CSC.
Nel caso di conformità, il materiale può rimanere; nel caso di non conformità è necessario procedere con l'attivazione del 242/245/244 a seconda del contesto nel quale è maturata la decisione.
Questo significa: rimozione/messa in sicurezza/trattamento dei materiali di riporto e successiva verifica sulle matrici ambientali. Nel caso in cui sia tutto ok, comunicazione ad Enti Competenti con autocertificazione 445/2000 che conclude il procedimento, fatta salva la possibilità per la Provincia di procedere alle controverifiche entro 15 gg.
La "storicità" del materiale può essere utilizzata solo ai fini della sua classificazione come matrice "materiale di riporto" in luogo di una classificazione come "rifiuto" (leggasi nota MATTM 13338/2014 sui riporti pre 1982). Soddisfatte pertanto tutte le condizioni per qualificare il materiale come riporto, allora è necessario effettuare test di cessione 5/2/98 con limiti CSC acque sotterranee e confronto con le CSC.
Nel caso di conformità, il materiale può rimanere; nel caso di non conformità è necessario procedere con l'attivazione del 242/245/244 a seconda del contesto nel quale è maturata la decisione.
Questo significa: rimozione/messa in sicurezza/trattamento dei materiali di riporto e successiva verifica sulle matrici ambientali. Nel caso in cui sia tutto ok, comunicazione ad Enti Competenti con autocertificazione 445/2000 che conclude il procedimento, fatta salva la possibilità per la Provincia di procedere alle controverifiche entro 15 gg.