Amianto

Forum di discussione dedicato ai problemi operativi della polizia giudiziaria in materia ambientale
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Bandini
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Amianto

Messaggio da Bandini »

Secondo voi, il reato ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge n. 257/1992, si qualifica come un reato proprio o un reato comune?
Nello specifico, esso può applicarsi ad un cittadino privato, che provvede ad una rimozione dell'amianto, senza far ricorso ad un'impresa autorizzata?
Grazie.
Cari saluti a tutti.
lore68
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Re: Amianto

Messaggio da lore68 »

per capire: avete pizzicato un privato che si è smontato e smaltito per conto suo dei MCA o delle lastre di eternit nel tetto senza l'impresa autorizzata.
In questo caso il comma 1 art. 15 non è pertinente: il reato è relativo al rispetto dei valori limite delle polveri respirabili nei luoghi di lavoro (art. 3 c.1) e al divieto di produrre, importare, commercializzare ecc. materiali contenenti amianto. Che c'azzecca? al massimo si potrebbe disquisire se si può applicare il reato di cui al comma 3, riservato a chi l'amianto lo rimuove/smaltisce, però si applica a "chi opera" nelle attività di bonifica, rimozione ecc., è quindi riservato alle imprese che lo fanno come lavoro, come norma per salvaguardare la sicurezza degli operatori che giorno dopo giorno anno dopo anno devono fare questo tipo di lavoro comportante rischio per la medicina del lavoro, e non al comune cittadino privato.
Secondo me non è applicabile.
Non ho mai affrontato il problema di perseguire l'autosmaltimento dei manufatti contenenti amianto da parte dei cittadini, ma la L. 257/92 non mi sembra proprio lo strumento più adatto. Trattandosi di materiali pericolosi, probabilmente si dovrebbe utilizzare qualche strumento di regolamentazione volto ad evitare pericoli per se e per la comunità, oppure la strada del regolamento edilizio. Oltre che controllare dove è stato portato il MCA, e se non è stato conferito a ditte autorizzate o peggio è stato abbandonato, può scattare la sanzione amminsitrativa ex art. 255 c.1 D.Lgs 152/06
IMHO
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Bandini
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Re: Amianto

Messaggio da Bandini »

Grazie Lore 68 per il tuo contributo,
a differenza tua, io penso che l'art. 15, comma 1, della Legge n. 257/1992 possa applicarsi anche a cittadini privati, se ed in quanto il reato in questione si configura quale reato comune.
Quanto all'art. 3, comma 1, della predetta legge, esso contempla non solo la concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, ma anche quella nei luoghi (non necessariamente di lavoro, poiché nel comma manca tale relativa specificazione), ove si effettuano, appunto, bonifiche.
Quanto agli altri commi dell'art. 15, le sanzioni sono tutte esclusivamente amministrative.
Cari saluti.
lore68
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Re: Amianto

Messaggio da lore68 »

quindi, se intendo meglio, applicheresti l'art. 15 c.1 in riferimento al fatto che i valori limite art. 3 sono da verificarsi anche "nei luoghi ove si effettuano bonifiche" genericamente considerati.
Se è così, per applicare l'articolo dovresti avere un rapporto di prova relativo ad un campionamento di aria ambiente dove è stato accertato analiticamente che si è superato il n° di fibre per centimetro cubo, perchè il reato è riferito ad una quantificazione numerica. Gli unici casi nei quali un valore limite si intende superato anche senza rapporto analitico sono quelli nei quali il superamento è talmente evidente che l'analisi non serve (v. casistica inconvenienti ambientali acqua).
avete un riscontro analitico, oppure un altro dato di evidenza, che dimostri in una istruttoria precisa, che i limiti sono stati superati, quando e per quanto tempo? Oppure ci sono casi in cui vi è stata condanna anche senza riscontri analitici (quelli che di solito effettuano i tecnici del servizio medicina del lavoro)?
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Bandini
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Re: Amianto

Messaggio da Bandini »

La condotta che integra il reato di cui all'art. 15, comma 1, della Legge n. 257/92 non è il rispetto in sé di valori limite, bensì la mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, della predetta legge.
Ritengo, quindi, che il reato in questione si connota come un reato (formale) di pericolo.
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