Non sono soggetti ad AUA gli scarichi di insedamenti, installazioni od edifici isolati, di potenzialità =< 50 AE, che producono acque reflue domestiche, ai sensi dei commi 3 degli artt. 100 e 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i. a cui rimanda il c. 1, lett. a), dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, per i quali le Regioni hanno individuato sistemi individuali (pubblici o privati) in grado di raggiungere un adeguato livello di protezione ambientale (cd impianti di trattamento appropriati).
Autorizzazione Unica Ambientale Scarichi Domestici
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Luigi FANIZZI
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Re: Autorizzazione Unica Ambientale Scarichi Domestici
.....a meno che detti scarichi non afferiscano ad attività produttive/commerciali, nel qual caso viene assoggettato ad AUA come scarico assimilato al domestico.
Per lo meno è la prassi in vigore in Emilia-Romagna da parte di Arpae, che fa le funzioni delle ex province.
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Re: Autorizzazione Unica Ambientale Scarichi Domestici
Anche se il c. 3, dell'art. 100 del TUA, parla, genericamente, di insediamenti, installazioni (impianti ed attrezzature) od edifici isolati, non fa specifico cenno alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche ma parla, esclusivamente, di produzione di acque reflue domestiche il che implica che gli insediamenti, le installazioni e gli edifici isolati, di cui fa richiamo, sono esclusivamente di tipo residenziale e non già di tipo industriale. ARPA E.R., pertanto, applica a dovere la legge...
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