Per Impatto ambientale deve intendersi l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti [c.1, art. 5, punto c) del D.Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i. o TUA].
Ovviamente l'introduzione diretta od indiretta, a seguito di attività umane, di sostanze (solide, liquide ovvero aeriformi), vibrazioni, calore o rumore o, più in generale, di agenti fisici o chimici, nellaria, nell'acqua (fluviale, lacustre e marina) o nel suolo (comprensivo di tutto il suo strato sottostante), potrebbe nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente od altri suoi usi leggittimi [c.1, art. 5, punto i-ter del TUA], provocando, ciò che viene normalmente definito come inquinamento e che, pertanto, potrebbe ingenerare, nel sistema relazionale territoriale, dei fattori ambientali (biotici ed abiotici), un impatto significativo e negativo.
In tema di valutazione di impatto ambientale, per impatto significativo deve intendersi quello che esprime una variazione significativa del valore di una grandezza qualitativa o qualitativa, tenendo conto dell'approssimazione utilizzata per determinarlo e del suo errore di misura.
In tema di valutazione di impatto ambientale, per impatto negativo, deve intendersi quello contrassegnato da un valore della grandezza qualitativa ovvero quantitativa, orientato verso una sua svalutazione.
IMPATTO SIGNIFICATIVO E NEGATIVO
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IMPATTO SIGNIFICATIVO E NEGATIVO
Ultima modifica di ecoacque il 11 febbraio 2022, 9:36, modificato 1 volta in totale.
Luigi FANIZZI
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Re: IMPATTO SIGNIFICATIVO E NEGATIVO
Più o meno in tema leggevo l'altro giorno su LinkedIn una sentenza del Consiglio di Stato secondo cui
il link al post originario è https://www.linkedin.com/feed/update/ur ... 620990976/ con allegato il testo della sentenza
la cosa mi lascia più che perplesso: voi che ne pensate?"Si definisce inquinamento una situazione in cui, in via alternativa o cumulativa, si verifica un’accelerazione dei processi chimici inorganici ovvero un rallentamento dei processi chimici organici. Un esempio del primo tipo di inquinamento è dato dalla contaminazione da metalli pesanti, come il mercurio, che normalmente in natura ha un ciclo chimico molto lungo, ma in condizioni appunto di contaminazione raggiunge in breve tempo concentrazioni pericolose per gli esseri viventi. Un esempio del secondo tipo di inquinamento è dato dalla contaminazione da sterco animale, che sempre normalmente in natura si degrada in breve tempo, ma in condizioni di contaminazione persiste per molto tempo nell’ambiente, con evidenti conseguenze negative."
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In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is. (Yogi Berra)
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Re: IMPATTO SIGNIFICATIVO E NEGATIVO
INQUINAMENTO AMBIENTALE
Secondo il Codice Penale, commette il reato di inquinamento ambientale chiunque, abusivamente (ndr ossia in maniera non legittima o contravventoria), cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna (art. 452-bis, C.P.).
Ma cosa deve intendersi per deterioramento e compromissione di matrici od ecosistemi ambientali?
Lo ha chiarito la Cassazione Penale, nella sentenza N. 6264 dell’8 febbraio 2019, relativa al danno provocato dall’attività di coltivazione di una cava (che, a seguito di comportamento improprio, esercitato in detta attività umana, aveva cagionato “una frana di dimensioni pari a 2,5 ha di superficie: 157 m di lunghezza e 230 m di larghezza; travolgendo gli edifici di alcune attività commerciali e compromettendo la sicurezza di altri immobili).
Precisamente, segnalando che il reato di inquinamento ambientale non è configurabile solo nel caso di introduzione od immissione (diretta ovvero indiretta), in un dato ambiente, di agenti tossici o nocivi ovvero pregiudizievoli, ad esso estranei (agenti di compromissione e deterioramento).
La Corte ha affermato, infatti, che la compromissione ed il deterioramento richiesti dal citato art. 452-bis del codice penale consistono in una qualsiasi alterazione negativa significativa e misurabile dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema “caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi“.
Non si tratta, prosegue la Cassazione, di fare riferimento alla definizione di inquinamento contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera i-ter) ovvero nell’art. 74, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. N 152/2006 e s.m.i. (cd Testo Unico Ambientale o TUA), come, invece, segnalava il ricorrente (osservando che “non aveva introdotto nell’ambiente alcun agente inquinante”!): infatti, tale definizione deve ritenersi rilevante nell’ambito di applicazione di quel decreto, “tanto più che, quando lo ha ritenuto necessario a fini definitori, la Legge N. 68 del 2015 ha espressamente richiamato il TUA od altre disposizioni“.
Su queste basi, la frana, che è stata cagionata, di fatto, da un comportamento improprio (c. contravventorio od anche, per estensione, abusivo) esercitato nella summenzionata attività umana, è stata ritenuta tale da integrare il reato di inquinamento ambientale.
Secondo il Codice Penale, commette il reato di inquinamento ambientale chiunque, abusivamente (ndr ossia in maniera non legittima o contravventoria), cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna (art. 452-bis, C.P.).
Ma cosa deve intendersi per deterioramento e compromissione di matrici od ecosistemi ambientali?
Lo ha chiarito la Cassazione Penale, nella sentenza N. 6264 dell’8 febbraio 2019, relativa al danno provocato dall’attività di coltivazione di una cava (che, a seguito di comportamento improprio, esercitato in detta attività umana, aveva cagionato “una frana di dimensioni pari a 2,5 ha di superficie: 157 m di lunghezza e 230 m di larghezza; travolgendo gli edifici di alcune attività commerciali e compromettendo la sicurezza di altri immobili).
Precisamente, segnalando che il reato di inquinamento ambientale non è configurabile solo nel caso di introduzione od immissione (diretta ovvero indiretta), in un dato ambiente, di agenti tossici o nocivi ovvero pregiudizievoli, ad esso estranei (agenti di compromissione e deterioramento).
La Corte ha affermato, infatti, che la compromissione ed il deterioramento richiesti dal citato art. 452-bis del codice penale consistono in una qualsiasi alterazione negativa significativa e misurabile dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema “caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi“.
Non si tratta, prosegue la Cassazione, di fare riferimento alla definizione di inquinamento contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera i-ter) ovvero nell’art. 74, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. N 152/2006 e s.m.i. (cd Testo Unico Ambientale o TUA), come, invece, segnalava il ricorrente (osservando che “non aveva introdotto nell’ambiente alcun agente inquinante”!): infatti, tale definizione deve ritenersi rilevante nell’ambito di applicazione di quel decreto, “tanto più che, quando lo ha ritenuto necessario a fini definitori, la Legge N. 68 del 2015 ha espressamente richiamato il TUA od altre disposizioni“.
Su queste basi, la frana, che è stata cagionata, di fatto, da un comportamento improprio (c. contravventorio od anche, per estensione, abusivo) esercitato nella summenzionata attività umana, è stata ritenuta tale da integrare il reato di inquinamento ambientale.
Luigi FANIZZI
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