imissione di rifiuti speciali in depuratore di acque industriali

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anne71
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imissione di rifiuti speciali in depuratore di acque industriali

Messaggio da anne71 »

In un depuratore chimico/fisico di reflui industriali autorizzato allo scarico in pubblica fognatura si vogliono immettere rifiuti speciali liquidi ex situ, autorizzando il tutto come impianto di trattamenti rifiuti ex art. 208. Si può fare? puo' un medesimo impianto essere simultaneamente depuratore (in quanto riceve i suoi "reflui" condottati e senza CER) e impianto di trattamento rifiuti (in quanto riceve rifiuti con CER)?
grazie se qualcun vorrà rispondere.
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perchim
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Re: imissione di rifiuti speciali in depuratore di acque industriali

Messaggio da perchim »

certo ... se ne ha la capacità residua di trattamento e i rifiuti da trattare sono compatibili con il ciclo depurativo.
se viene autorizzato con l'art.208, l'autorizzazione unica, che sostituisce l'aut. allo scarico ex art.124, deve prevedere anche le prescrizioni e le disposizioni per lo scarico.
inoltre, l'art.110 prevede le deroghe al divieto di trattamento rifiuti anche nei depuratori di acque reflue urbane.
Ovviamente, se l'impianto è soggetto ad AIA, tale autorizzazione sostituisce sia l'aut. ex art.208, sia l'aut. ex art.124.
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ecoacque
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Re: imissione di rifiuti speciali in depuratore di acque industriali

Messaggio da ecoacque »

Il punto di partenza è dato dalle definizioni normali di “rifiuto” e di “scarico” riportate nel D. Lgs. n. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i. (cd Testo Unico Ambientale o TUA):
Parte IV - Art. 183, comma 1, lett. “a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”;
Parte III - Art. 74, comma 1, lett. “ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114”.
I “rifiuti liquidi”, compresi i “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”, sono disciplinati dalla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (normativa “rifiuti”), mentre le “acque di scarico” sono disciplinate dalla Parte III del citato decreto (normativa “acque”). La disciplina dei rifiuti, inoltre, esclude “le acque di scarico” (ossia tutte le acque reflue provenienti da uno scarico) dal proprio ambito di applicazione: l’art. 185, comma 2, difatti, dispone che “Sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte IV del TUA, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: … a) le acque di scarico”. Pertanto, si può affermare che la normativa sugli scarichi è una deroga alla disciplina generale sui rifiuti. I rifiuti, anche liquidi, vengono “lavorati” negli “impianti di trattamento”, i quali sono autorizzati ex art. 208 – Parte IV (Rifiuti), mentre gli scarichi vengono processati nei “depuratori”, autorizzati ex art. 124 – Parte III (Scarichi). Tuttavia, in casi eccezionali, “impianto di smaltimento” ed “impianto di depuratore” possono coincidere.

I gestori degli impianti di depurazione possono essere autorizzati a smaltire nell'impianto di trattamento e depurazione delle acque reflue, dei rifiuti liquidi, ai sensi dell’art. 208, con provvedimento che sostituisce l’autorizzazione allo scarico e, di conseguenza, l’Autorizzazione Unica Ambientale (cd. AUA): tale disposizione è dettata dallo stesso art. 208, comma 6 (“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”).

A voler essere più precisi, per alcuni depuratori, che abbiano determinate caratteristiche, è necessaria l’Autorizzazione Integrata Ambientale (cd. AIA), che sostituisce tutte le altre autorizzazioni.

Per stabilire con quali procedure un depuratore possa essere autorizzato, per il trattamento dei rifiuti liquidi, è necessario precisare la tipologia delle acque reflue che possono essere trattate nello stesso: i depuratori, pertanto, possono essere classificati in:
depuratori di “acque reflue industriali”;
depuratori di “acque reflue urbane”.
Ai fini della Sezione II della Parte III del TUA, le definizioni di acque reflue urbane e di acque reflue industriali, sono riportate dal già citato art. 74 del decreto:
“h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”.

Se per i depuratori di acque reflue industriali non si incontrano particolari problematiche procedurali, più articolato è il discorso sui depuratori di acque reflue urbane: in merito a tale tipologia di impianti, infatti, vi è dedicato uno specifico articolo della disciplina sugli scarichi, nella Parte III che, come una porta secondaria, consente “l’accesso” alla Parte IV del Testo Unico Ambientale.
Difatti, l’art. 110 del TUA, pur vietando col comma 1, “l’utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti”, ne autorizza, in deroga (comma 2), lo smaltimento “limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione” e “nei limiti della capacità residua di trattamento”; inoltre, sempre in deroga (comma 3), ne autorizza il trattamento per determinate tipologie di rifiuti e materiali, in impianti aventi “caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all’art. 101, commi 1 e 2, purchè provenienti da proprio ATO oppure da altro ATO sprovvisto di impianti adeguati”.

Il regime derogativo previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 110 al divieto imposto dal primo comma, prevede una differenza definita tra le due deroghe. Infatti, possiamo definire espressa la deroga del comma 2, in quanto dispone che “l'autorità competente, d'intesa con l'ente di governo dell'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione”.
Dalla lettura del dispositivo, si rileva che per l’utilizzo del depuratore, per trattare rifiuti, debbano sussistere delle condizioni particolari:
intesa tra autorità competente ed ente di governo dell'ambito;
particolari esigenze;
capacità residua di trattamento del depuratore;
tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione.
Tale deroga si esprime attraverso il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208: questo è l’accesso secondario che permette di passare dalla Parte III alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.
La deroga prevista dal comma 3 è da intendersi automatica, in quanto, “Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, … rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati”.
L’automatismo si palesa nella “comunicazione” all’autorità competente, prima dell’effettivo utilizzo dell’impianto depurativo per processare rifiuti.

Anche nel caso della deroga automatica ex comma 3, ci sono diverse limitazioni per poter trattare rifiuti presso un depuratore urbano:
il depuratore deve avere caratteristiche e capacità depurative adeguate;
i rifiuti devono rispettare i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2;
i rifiuti devono provenire dal proprio ambito territoriale ottimale;
i rifiuti possono provenire da altro ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.
Inoltre, sono state individuate specifiche tipologie dei rifiuti che possono essere conferiti mediante la deroga ex comma 3:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente”.

Il comma 5 dell’art. 110 dispone, altresì, che “il gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare”.
Inoltre, “L'autorità competente (indicata dall’art. 124), una volta ricevuta la comunicazione ex comma 3 … può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di rifiuti … e … provvede altresì all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ...”.
L’art. 110 pone, poi, con il comma 4, un altro vincolo per entrambe le deroghe, disponendo che: “L'attività (di trattamento rifiuti) … può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi”.
Infine, il comma 7 rimanda nuovamente alla normativa dei rifiuti disciplinando che “Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti”.

Note Bibliografiche
Mauro Kustorin (2018): "IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE", Natura, N. 106 - Rivista di Ambiente e Territorio dell'Arma dei carabinieri, Roma.


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Re: imissione di rifiuti speciali in depuratore di acque industriali

Messaggio da perchim »

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Re: imissione di rifiuti speciali in depuratore di acque industriali

Messaggio da ecoacque »

Si, l'ho solo sintetizzato. Scusami, avevo omesso la Biblio. Grazie per avermelo fatto notare.

Un salutone Perk

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