Infatti, trova applicabilità l’art. 74, c. 1, lettera h) del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i. che definisce scarico industriale: “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti (ndr fissi o mobili), in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.
In particolare, quindi, la parte che le esclude, automaticamente, dalla definizione di scarico è costituita dal fatto che tali acque sotterranee (diverse dalle acque reflue) non vengono scaricate dagli impianti impiegati per l’attività produttiva come, per esempio, quelle degli scavi fognari.
Luigi Fanizzi


