Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, N. 59, che regolamenta l’AUA (cd Autorizzazione Unica Ambientale), ha stabilito che, fondamentale, per l’assoggettabilità a detta disciplina, è fondamentale il requisito di "impresa", indipendentemente che tale attività sia svolta da un soggetto pubblico o privato.
Inoltre, l’art. 3 del citato decreto, nel paragrafo "Ambito di applicazione", ne include anche le imprese con “impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
Gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane non sono, in genere, soggetti al regime autorizzatorio A.I.A. Tuttavia, potrebbero ricadere in tale ambito gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che, ai sensi del comma 2, dell'Art. 110, di cui alla Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s,.m.i.,dispongono di una sezione per il trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi (ovvero della tipologia compatibile col processo depurativo), con capacità superiore a 50 Mg al giorno (50.000 kg/d), relativi alle categorie 5.1, 5.3. (Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).
In concreto l’attività imprenditoriale soggetta ad A.I.A. avviene con il ricorso ad impianti di depurazione per reflui liquidi:
Presso imprese a capitale privato, pubblico o misto, che si configurano come impianti di depurazione di acque reflue reflue urbane del S.I.I., che dispongono di una sezione atta a ricevere e trattare rifiuti liquidi delle tipologie compatibili con il processo depurativo.


