D.lgs 42/2004 - art. 518 duodecies C.P. - L. 6/2024

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pg67
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D.lgs 42/2004 - art. 518 duodecies C.P. - L. 6/2024

Messaggio da pg67 »

Se viene costruito un immobile a meno di 150 metri da un Fiume (art. 142 Comma 1 lette. c D.Lgs. 42/2004) senza autorizzazione art 146 D.Lgs. 42/2004, il responsabile è punibile penalmente dall'art. 181 comma 1 o 1bis del medesimo D.Lgs. e dall'art 44 comma 1 lettera c) D.P.R. 380/2001 (abuso edilizio)
Tale manufatto indubbiamente deteriora il bene paesaggistico Fiume e quindi il responsabile è punibile penalmente anche dall'art. 518 duodecies comma 1 Codice Penale e anche sanzionato amministrativamente dall'art. 1 comma 1 della L.6/2024.
E' corretto?

Il Consiglio di Stato sez. IV n. 7025/2003 con questa sentenza in sostanza dice che per il reato penale la prescrizione rileva la condotta commissiva mentre gli illeciti amministrativi sono di carattere permanente:
“per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, questo Consiglio ha evidenziato che, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla ultimazione dell’abuso), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall’omissione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con l’ulteriore conclusione che se l’Autorità emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto <<a distanza di tempo>> dall’abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora in atto"
Tenendo conto di questa sentenza se l'immobile è stato costruito prima della L. 22/2022 che ha inserito l'art. 518 duodecies nel C.P. e chiaramente prima della L. 6/2024 queste norme devono essere applicate? Dato che l'illecito amministrativo è permanente mentre quello penale no potrebbe essere applicabile la sanzione amm.va prevista dalla L.6/2024 e non l'art. 518 duodecies C.P.?

Se il responsabile della realizzazione della costruzione abusiva è morto l'utilizzatore del manufatto può essere ritenuto responsabile degli illeciti penali e amministrativi sopra citati?
Grazie.
pg67
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