E' ovvio che se l'attività non rientra tra quelle per le cui superfici scolanti la disciplina regionale ha previsto particolari obblighi per la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio, non sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 137/9° comma del TUA.marcogio85 ha scritto: ↑7 dicembre 2018, 11:24 Se le acque meteoriche che dilavano piazzali artigianali e industriali non sono disciplinate dalla regione perché non ritenute essere soggette a prescrizioni non possono essere “sanzionabili” le condotte di immissione delle stesse...
Nella Regione Piemonte ad esempio sono soggette a piano di prevenzione quelle risultanti da aree soggette a comunicazione o autorizzazione in tema di gestione di rifiuti. Se quindi io deposito temporaneamente i miei rifiuti nel luogo di produzione su superficie scoperta (ovviamente con il rispetto delle norme tecniche ecc) le acque di dilavamento scorreranno e trasporteranno probabilmente dei componenti o sostanze ma quelle acque il legislatore non ha ritenuto “tutelarle” e saranno immissioni non disciplinate
Per quanto riguarda il deposito temporaneo di rifiuti, però, se fosse realizzato in cumuli su area scoperta - e quindi esposto all'azione degli agenti atmosferici - è possibile che non sia poi così rispettoso delle norme tecniche e quindi che possa essere considerato un deposito incontrollato, con quanto ne consegue a livello sanzionatorio.
Insomma, la situazione andrebbe valutata caso per caso e - come diceva anche Perchim - senza dimenticare di affrontare il problema da diversi punti di vista.