Terre e rocce DM 98 Trovanti di origine antropica?

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vento
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Terre e rocce DM 98 Trovanti di origine antropica?

Messaggio da vento »

Buongiorno a tutti, vorrei un chiarimento se possibile.
DM 98 il punto 7.31-bis
Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

Vorrei sapere fino a che punto i "trovanti" sono ammessi?
Facciamo un esempio: da una operazione di scavo trovo del materiale derivante da un vecchio riporto, mattoni, coppi, visto la definizione del 7.31-bis una certa percentuale è ammessa mantenendo la qualifica di 170504, ma quanto? In base al decreto 161 fino al 20% di materiale esteraneo in massa potrei addirittura considerare il materiale al di fuori del regime dei rifuti.
E in precedenza, esistevano linee guida o pareri?
Inoltre se ce ne fosse "troppo" che codice dovrei attribuire un 170904 anche se deriva da operazione di scavo e non propriamente da attività di demolizione?
Grazie.
Paolo.
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Callaghan
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Re: Terre e rocce DM 98 Trovanti di origine antropica?

Messaggio da Callaghan »

Della serie - ma che ci faccio se gli inerti utilizzati in un lontano (o meno lontano) passato per il riempimento/livellamento di un'area residenziale/industriale sono costituti da rifiuti di produzione - prima delle modifiche all'art.184, definizione di suolo comprensivo della matrice riporto (per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzati per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei) si contestavano reati come abbandono/deposito incontrollato/discarica di rifiuti indipendentemente dal rapporto p/p o v/v tra questi ed il terreno eventualmente frammisto, adesso con la L.28/2012, art.1, evidentemente a causa delle inevitabili e indesiderabili ricadute sul procedere delle grandi opere, questo non è più possibile, almeno fino al limite teorico del 20% (che nessuno sa ovviamente come determinare) non sono più rifiuti ma, miracolo, per l'appunto suolo, quindi il codice rimane sempre il 170504/3. L'eventualità di una percentuale maggiore del 20%, che dipenderà chiaramente da come il riporto viene dissotterrato, se comprensivo o meno di abbondanti porzioni di terreno (qui è la ratio dell'escavatorista che genera la percentuale), si pone nell'esigenza di un trattamento dell'intera massa del tipo vaglio in grado di rimuovere l'eccedenza che, in questo caso, rimane indiscutibilmente un rifiuto, il cui codice potrà essere anche il 170904 se visivamente si evince che la demolizione possa esserne la provenienza, o qualsiasi altro codice che possa essere attribuito sulla base di quello che si riesce ad identificare circa il processo di origine.
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