Lunghezza catena cane in assenza di regolamento comunale
Inviato: 20 agosto 2015, 8:08
Secondo voi come ci si deve comportare in caso di presenza di cani legati (magari momentaneamente) ad una catena corta, circa 1,30 m in assenza di apposito regolamento comunale?
I cani in oggetto si trovano, al momento in regione lombardia, e la legge regionale 33 del 2009 nel titolo dedicato agli animali d'affezione prevede solo questo:
Art. 105 (Obblighi e divieti)
1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
2. E' vietato:
a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
Non ci sono riferimenti alla lunghezza delle catene, e nel comune di riferimento (un comune molto piccolo) non è mai stato adottato un apposito regolamento, dove questi sono presenti però le lunghezza minime consentite sono di solito di 6 metri di catena agganciata tramite moschettone rotante ad un filo di acciaio rialzato di altri 5 metri, una bella differenza rispetto al metro e 30 del mio caso.
I cani in oggetto si trovano, al momento in regione lombardia, e la legge regionale 33 del 2009 nel titolo dedicato agli animali d'affezione prevede solo questo:
Art. 105 (Obblighi e divieti)
1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
2. E' vietato:
a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
Non ci sono riferimenti alla lunghezza delle catene, e nel comune di riferimento (un comune molto piccolo) non è mai stato adottato un apposito regolamento, dove questi sono presenti però le lunghezza minime consentite sono di solito di 6 metri di catena agganciata tramite moschettone rotante ad un filo di acciaio rialzato di altri 5 metri, una bella differenza rispetto al metro e 30 del mio caso.