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Lunghezza catena cane in assenza di regolamento comunale

Inviato: 20 agosto 2015, 8:08
da Elefenore
Secondo voi come ci si deve comportare in caso di presenza di cani legati (magari momentaneamente) ad una catena corta, circa 1,30 m in assenza di apposito regolamento comunale?
I cani in oggetto si trovano, al momento in regione lombardia, e la legge regionale 33 del 2009 nel titolo dedicato agli animali d'affezione prevede solo questo:

Art. 105 (Obblighi e divieti)
1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
2. E' vietato:
a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;


Non ci sono riferimenti alla lunghezza delle catene, e nel comune di riferimento (un comune molto piccolo) non è mai stato adottato un apposito regolamento, dove questi sono presenti però le lunghezza minime consentite sono di solito di 6 metri di catena agganciata tramite moschettone rotante ad un filo di acciaio rialzato di altri 5 metri, una bella differenza rispetto al metro e 30 del mio caso.

Re: Lunghezza catena cane in assenza di regolamento comunale

Inviato: 19 gennaio 2019, 23:38
da ShibaInu
Non si possono giustamente tenere cani in catena in nessuna parte d'Italia.

Allevamenti Shiba Inu

Re: Lunghezza catena cane in assenza di regolamento comunale

Inviato: 8 febbraio 2019, 21:57
da skarico80
Premetto che la normativa sul randagismo è molto specialistica, pertanto ti consiglierei di rivolgerti al locale servizio veterinario della Asl che saprà sicuramente valutare se sussistono gli estremi per segnalare il fatto alla Autorità Giudiziaria o meno per quanto concerne il maltrattamento di animali previsto dall'articolo 544 ter del codice penale. Comunque la legge regionale da te menzionata, all'articolo 114 richiama il regolamento regionale di attuazione, che la Regione Lombardia ha predisposto, ed è il regolamento regionale numero 2 del 13 aprile 2017, che all'articolo 6 comma 6 vieta espressamente di detenere cani alla catena. Per la violazione del regolamento, la legge regionale prevede una sanzione amministrativa di 300 euro come previsto dall'articolo 112 comma 2.
Saluti.