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aliquote IVA e lavori di bonifica siti inquinati.

Inviato: 1 marzo 2017, 15:35
da arthem-the-hero
L'art. 266, comma 1, del D. Lgs n. 152 del 2006 stabilisce che nelle attrezzature sanitarie di cui all'art. 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del 1964 sono ricomprese, fra l'altro, "le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate". Con risoluzione del 12/09/2007 n. 247 dell'agenzia delle entrate veniva affrontato il problema, citando anche un parere reso dal ministero dell'ambiente. In prima analisi, per i lavori di bonifica autorizzati parrebbe applicabile sempre l'aliquota agevolata del 10%. Da una lettura diversa, anche tenendo conto di quanto sancito dalla Cassazione in merito ad altre opere di urbanizzazione (la Corte di cassazione, con riferimento alle strade residenziali, ha stabilito, con la sentenza n. 15948 del 23/10/2003, che per l’applicazione dell’aliquota agevolata deve comunque trattarsi opere che, seppure realizzate al di fuori dell’ambito urbano, devono essere pur sempre «residenziali», e quindi al servizio di aree destinate ad accogliere centri abitativi e non insediamenti produttivi), si potrebbe ipotizzare che per i casi di bonifica di siti non correlati a siti/ambiti/destinazioni residenziali l'aliquota IVA agevolata non sia applicabile, dovendo quindi fare riferimento a quella ordinaria del 22% (per esempio la classica bonifica di uno stabilimento industriale presente dentro un SIN a destinazione industriale). Ne discenderebbe, quindi, a parità di bonifica, un dobbio binario IVA a seconda della collocazione/funzione del sito.
Qualcuno di Voi ha esperienze / documenti in merito a parte di stampa o di quanto disponibile in rete??
grazie

Re: aliquote IVA e lavori di bonifica siti inquinati.

Inviato: 21 maggio 2018, 9:39
da esco
Riprendo questo post per sewgnalare che noi applichiamo il 22% poiché la modalità di applicaziuone dell'IVA agevolata non è chiara per quanto esposto da Arthem e non solo. Le attività di "bonifica" non sono "univoche", ad esempio l'aliquota IVA agevolata sarebbe applicabile nei due casi che seguono?
1 - costi associati alle alle attività di Messa In Sicurezza Operativa (MISO) che "bonifica" non sono;
2 - costi associati alle attività di monitoraggio dei siti contaminati durante le diverse fasi propedeutiche al procedimento di "bonifica";
In assenza di chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate, è prudente adottare il 22%, anche nel rispetto del principio di "chi inquina, paga" che forse confligge con l'agevolazione IVA in parola.