Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Buongiorno, nel caso di accertamento del reato per un trasporto abusivo di rifiuti non pericolosi in violazione all'art. 212 - art. 256 comma 1 del DLG 152/2006 s.m.i. è corretto applicare il fermo amministrativo per 12 mesi previsto dall'art. 260-ter comma 5 dello stesso DLG??? Grazie.
- atena60
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Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Sì, lo dice espressamente la norma.
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Già, però:
" ... nel caso di accertamento del reato per un trasporto abusivo di rifiuti ..."
Se li ha trasportati un privato cittadino, quelli non sono "rifiuti" e non è corretto applicare il fermo amministrativo per 12 mesi (art. 212 - art. 256 comma 1 del DLG 152/2006 s.m.i.), semplicemente perché il 152 non é applicabile ai privati cittadini, bensì solo alle Ditte ed agli Enti; il reato diventa: "esercizio abusivo di attività" ... molto più grave, ma sanabile.
Ultima domanda: ma quei rifiuti trasportati abusivamente hanno provocato (con il loro riversamento o il loro disfacimento, o l'obbligo del loro riversamento o disfacimento, o quantomeno tale intenzione), hanno provocato un danno all'ambiente?
Ultima considerazione: ma quei materiali trasportati abusivamente sono "rifiuti"?
Cesare.
" ... nel caso di accertamento del reato per un trasporto abusivo di rifiuti ..."
Se li ha trasportati un privato cittadino, quelli non sono "rifiuti" e non è corretto applicare il fermo amministrativo per 12 mesi (art. 212 - art. 256 comma 1 del DLG 152/2006 s.m.i.), semplicemente perché il 152 non é applicabile ai privati cittadini, bensì solo alle Ditte ed agli Enti; il reato diventa: "esercizio abusivo di attività" ... molto più grave, ma sanabile.
Ultima domanda: ma quei rifiuti trasportati abusivamente hanno provocato (con il loro riversamento o il loro disfacimento, o l'obbligo del loro riversamento o disfacimento, o quantomeno tale intenzione), hanno provocato un danno all'ambiente?
Ultima considerazione: ma quei materiali trasportati abusivamente sono "rifiuti"?
Cesare.
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Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
se io, da privato cittadino non Ente e non impresa, privo di partita IVA e di qualsivoglia autorizzazione, metto su una bella attività di smaltimento abusivo di fanghi di conceria, li porto nel campo agricolo di mio cugino (anche lui privato cittadino) curandone il trasporto con un camion naturalmente non iscritto all'Albo Gestori Ambientali, posso essere tranquillo che nessuno verrà a contestare a me e al mio cugino la gestione illecita, la mancata iscrizione all'Albo, la discarica abusiva, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti semplicemente perché non sono impresa o Ente.Cesare ha scritto: ↑18 luglio 2018, 20:45 Se li ha trasportati un privato cittadino, quelli non sono "rifiuti" e non è corretto applicare il fermo amministrativo per 12 mesi (art. 212 - art. 256 comma 1 del DLG 152/2006 s.m.i.), semplicemente perché il 152 non é applicabile ai privati cittadini, bensì solo alle Ditte ed agli Enti; il reato diventa: "esercizio abusivo di attività" ... molto più grave, ma sanabile.
Al massimo un esercizio abusivo di attività.......
Interessante.
Nel caso specifico (trasporto rifiuti):
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 08/02/2016 (Ud. 07/01/2016) Sentenza n.4931
"Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs 152 del 2006, è sufficiente, trattandosi di illecito istantaneo, anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale, purché costituisca una "attività" e non sia assolutamente occasionale. In sintesi, la condotta sanzionata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli art. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 226 del medesimo Decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità"
"La rilevanza della "assoluta occasionalità" ai fini dell'esclusione della tipicità del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs 152 del 2006, deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale (in tal senso, già Sez. 3, n. 5031 del 17/01/2012, Granata, secondo cui "con il termine "attività" deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, mentre la norma non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa. Si tratta, infatti, di reato comune, in quanto può essere commesso da "chiunque", e non di reato proprio, sicché non occorrono i requisiti della professionalità della condotta ovvero di un'organizzazione imprenditoriale della stessa)"
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Grazie dei riscontri...Cesare ha scritto: ↑18 luglio 2018, 20:45 Già, però:
" ... nel caso di accertamento del reato per un trasporto abusivo di rifiuti ..."
Se li ha trasportati un privato cittadino, quelli non sono "rifiuti" e non è corretto applicare il fermo amministrativo per 12 mesi (art. 212 - art. 256 comma 1 del DLG 152/2006 s.m.i.), semplicemente perché il 152 non é applicabile ai privati cittadini, bensì solo alle Ditte ed agli Enti;..................Ultima considerazione: ma quei materiali trasportati abusivamente sono "rifiuti"? Cesare.
... dire che il DLG 152 non si applica ai privati cittadini mi pare un'affermazione forte... forse si intendeva il reato di cui all'art. 212 - 256 comma 1....
Nello specifico si tratta di una impresa edile che trasporta rifiuti prodotti dalla propria attività (ristrutturazione di un bagno quindi vecchi sanitari, inerti prodotti a seguito di operazioni di demolizione e costruzione) con un veicolo intestato alla stessa Impresa...... Impresa non iscritta all'Albo Gestori Ambientali e quindi trattata come "attività di gestione rifiuti non autorizzata".
In merito al fatto che i rifiuti trasportati abbiano o meno provocato un danno non credo sia determinante, almeno in questo caso, nell'individuazione del reato commesso (art. 212 - 256 comma 1).
Quindi sul fermo amministrativo 12 mesi previsto dall'art. 260-ter.... si applica o per la PG è obbligatorio procedere con il sequestro del veicolo?
Grazie
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Vero.... la mia domanda nasce dal fatto che alcune Procure indicano come errata la procedura del fermo amministrativo nel caso di accertamento del reato di cui all'art. 212 - 256 comma 1 del DLG 152.... qualcuno dice anche che il 260-ter non è in vigore in quanto inserito nel pacchetto di norme che seguono i vari rinvii dell'applicazione del SISTRI....
Anche per il mio modesto parere il fermo amministrativo è da disporre in quanto espressamente indicato dalla norma.... che mi risulta essere pienamente in vigore. Volevo avere altri pareri ed altre eventuali interpretazioni della norma in questione. La PG deve obbligatoriamente procedere con il sequestro del veicolo come chiedono "a voce" alcune Procure (se non appartiene a persona estranea al reato), o procedere al fermo amministrativo di cui all'art. 260-ter del DLG 152?
Grazie
- atena60
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Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Il pasticcio (uno dei tanti provocati dall'improvvido inserimento del c.d. "pacchetto Sistri" all'interno del D.L.vo 152/06) nasce dal fatto che le suddette disposizioni dell'art. 260-ter sono in conflitto con quelle dell'art. 259/2° comma, che era previgente.
A parziale rettifica di quello che avevo scritto, devo aggiungere che sì, il comma 5 dell'art. 260-ter dice espressamente che "Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256", ma che il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano".
Ho dovuto patire per anni la nausea provocatami dal Sistri e dalle modalità sconclusionate e folli con cui si era cercato (invano) di inserirlo nel panorama giuridico ambientale e ora - per fortuna - non me ne devo più interessare (non perché sono in pensione, quando mai, ma perché mi occupo di altre cose).
A voi valutare se:
- il termine sospensivo indicato dal suddetto D.L. 101/2013 sia ancora valido
- le sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 260-ter possono definirsi "relative al SISTRI"
Ecco perché in fondo le Procure non hanno torto a ragionare così: "Una volta si procedeva con il sequestro, ai fini della successiva confisca, dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti, pericolosi o non pericolosi che fossero stati, salvo che gli stessi mezzi appartenessero a persona estranea al reato. Continuate così che non sbagliate..."
A parziale rettifica di quello che avevo scritto, devo aggiungere che sì, il comma 5 dell'art. 260-ter dice espressamente che "Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256", ma che il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano".
Ho dovuto patire per anni la nausea provocatami dal Sistri e dalle modalità sconclusionate e folli con cui si era cercato (invano) di inserirlo nel panorama giuridico ambientale e ora - per fortuna - non me ne devo più interessare (non perché sono in pensione, quando mai, ma perché mi occupo di altre cose).
A voi valutare se:
- il termine sospensivo indicato dal suddetto D.L. 101/2013 sia ancora valido
- le sanzioni di cui al comma 5 dell'art. 260-ter possono definirsi "relative al SISTRI"
Ecco perché in fondo le Procure non hanno torto a ragionare così: "Una volta si procedeva con il sequestro, ai fini della successiva confisca, dei mezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti, pericolosi o non pericolosi che fossero stati, salvo che gli stessi mezzi appartenessero a persona estranea al reato. Continuate così che non sbagliate..."
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Buonasera a tutti,
sono un agente di Polizia Locale del FVG, nuovo del forum e decisamente inesperto.
Per quanto riguarda questo argomento, se posso portare il mio contributo alla discussione, in questi casi noi operiamo sempre il sequestro penale del mezzo, sia per rifiuti pericolosi (tipo eternit) che per quelli non pericolosi (es. rifiuti ferrosi), che è sempre stato convalidato senza alcun problema successivo. Questa procedura la adottiamo anche quando il conducente è privo di p.iva, motivando comunque bene il tutto e, per quanto possibile, risalendo al fornitore effettivo dei rifiuti (in genere si tratta di anziani o altra gente che si fa svuotare la cantina), documentando l'eventuale scambio di denaro. Questi "trasporti", nella nostra zona, stanno prendendo una brutta piega e ci troviamo quintali di rifiuti disseminati nelle campagne...
sono un agente di Polizia Locale del FVG, nuovo del forum e decisamente inesperto.
Per quanto riguarda questo argomento, se posso portare il mio contributo alla discussione, in questi casi noi operiamo sempre il sequestro penale del mezzo, sia per rifiuti pericolosi (tipo eternit) che per quelli non pericolosi (es. rifiuti ferrosi), che è sempre stato convalidato senza alcun problema successivo. Questa procedura la adottiamo anche quando il conducente è privo di p.iva, motivando comunque bene il tutto e, per quanto possibile, risalendo al fornitore effettivo dei rifiuti (in genere si tratta di anziani o altra gente che si fa svuotare la cantina), documentando l'eventuale scambio di denaro. Questi "trasporti", nella nostra zona, stanno prendendo una brutta piega e ci troviamo quintali di rifiuti disseminati nelle campagne...
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Già:
" ... il DLG 152 non si applica ai privati cittadini"
E' proprio cosi!
Ma:
" mi pare un'affermazione forte..."
E' questa l'affermazione. Sta scritto! Basta leggere.
Ed il mezzo di trasporto (sequestrabile) deve essere di tipo industriale, pensa ad uno spallone (quello che porta la gerla sulle spalle) che gli sequestri? Forse le scarpe?
Cesare.
P.S. ho aggiunto l'ultima frase.
" ... il DLG 152 non si applica ai privati cittadini"
E' proprio cosi!
Ma:
" mi pare un'affermazione forte..."
E' questa l'affermazione. Sta scritto! Basta leggere.
Ed il mezzo di trasporto (sequestrabile) deve essere di tipo industriale, pensa ad uno spallone (quello che porta la gerla sulle spalle) che gli sequestri? Forse le scarpe?
Cesare.
P.S. ho aggiunto l'ultima frase.
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Per me non è così.
Ho più volte applicato a privati cittadini il DLG 152.... con sanzioni amministrative o a seguito di accertamento di reato, (in alcuni casi per il trasporto ed in altri casi per l'abbandono).
Quindi per te se io da privato mi compro un autocarro e inizio a fare lo ""svuota cantine"" trasportando rifiuti a destra e manca posso farlo??
In merito all'esempio dello "spallone" che dire...... la discussione parla di altro.
Ho più volte applicato a privati cittadini il DLG 152.... con sanzioni amministrative o a seguito di accertamento di reato, (in alcuni casi per il trasporto ed in altri casi per l'abbandono).
Quindi per te se io da privato mi compro un autocarro e inizio a fare lo ""svuota cantine"" trasportando rifiuti a destra e manca posso farlo??
In merito all'esempio dello "spallone" che dire...... la discussione parla di altro.
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
A parte il fatto che i rifiuti posso benissimo trasportarli a spalla dentro la gerla, ma poi guarda:
193. Trasporto dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti ...
Non é compreso il privato
256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
Non pui applicarle al privato cittadino, il 152 non pui applicarlo al privato cittadino (o ad esso equiparabile); ci sono pur sempre altre norme che sanzionano i comportamenti scorretti.
Ah, per ultimo, non può essere sequestrato il tre ruote (con quello il cittadino privato -ovvero equiparabile al privato- ci campa la famiglia) altrimenti quello a cui lo sequestri lo costringi a diventare ladro; non esiste solo il 152, al privato si applicano altre norme.
Così, solo per analogia, guarda la parte terza del TUA (scarichi idrici) dove lo scarico domestico é sempre ammesso; per analogia nella parte quarta del TUA il trasporto domestico deve essere sempre ammesso (con le opportune limitazioni e definizioni che, mi auguro, saranno presto introdotte), così come mi auguro venga introdotto il concetto di scarico domestico in atmosfera (altrimenti Cesare dovrà smettere di fumare).
Tornando al casu de quo, poiché é una Ditta che va oltre la sua iscrizione, é corretto il sequestro del mezzo; infatti:
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti
Un saluto, Cesare.
193. Trasporto dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti ...
Non é compreso il privato
256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
Non pui applicarle al privato cittadino, il 152 non pui applicarlo al privato cittadino (o ad esso equiparabile); ci sono pur sempre altre norme che sanzionano i comportamenti scorretti.
Ah, per ultimo, non può essere sequestrato il tre ruote (con quello il cittadino privato -ovvero equiparabile al privato- ci campa la famiglia) altrimenti quello a cui lo sequestri lo costringi a diventare ladro; non esiste solo il 152, al privato si applicano altre norme.
Così, solo per analogia, guarda la parte terza del TUA (scarichi idrici) dove lo scarico domestico é sempre ammesso; per analogia nella parte quarta del TUA il trasporto domestico deve essere sempre ammesso (con le opportune limitazioni e definizioni che, mi auguro, saranno presto introdotte), così come mi auguro venga introdotto il concetto di scarico domestico in atmosfera (altrimenti Cesare dovrà smettere di fumare).
Tornando al casu de quo, poiché é una Ditta che va oltre la sua iscrizione, é corretto il sequestro del mezzo; infatti:
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti
Un saluto, Cesare.
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Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Tu Cesare affermi con assoluta convinzione che il 152/2006 non si applica ai privati cittadini.
Ma questa resta una tua convinzione e non hai fino ad ora portato nessun altro autorevole parere legislativo - al di la delle tue personali dissertazioni - che suffraghi questa affermazione.
Il mio parere, come ho già avuto modo di esporre se non sbaglio proprio in risposta ad un tuo passato intervento, è che in un forum giuridico dove i partecipanti cercano anche risposte sulla corretta applicazione delle norme, oltre alle personali convinzioni è giusto produrre anche riferimenti giuridici che suffraghino tali convinzioni.
Tu puoi benissimo essere convinto che il TUA non si applichi al privato cittadino, e rispetto - anche se non condivido - questa tua convinzione basata su un tuo percorso logico, ma sarebbe più costruttivo ed utile per chi legge gli interventi, che tu portassi a riprova della correttezza della tua interpretazione qualche altro parere, sentenza o decisione in tal senso.
Da parte mia ho riportato la sentenza della Corte di Cassazione Sez.3^ n. 4931/2016, che mi pare esponga chiaramente il concetto di "chiunque" e di "attività" applicato dal TUA al privato cittadino che, probabilmente, tu non condividi.
Ma potrei aggiungere la n. 79 del 2010 della stessa Sezione, la n. 7462 del 2008... basta fare una ricerca su Google e trovi diversi esempi.
Se poi ritieni che la Cassazione abbia preso un enorme granchio, e reiteratamente, allora è un'altra questione.
Da ultimo asserisci che al privato si applicano altre norme: ad esempio?
Ma questa resta una tua convinzione e non hai fino ad ora portato nessun altro autorevole parere legislativo - al di la delle tue personali dissertazioni - che suffraghi questa affermazione.
Il mio parere, come ho già avuto modo di esporre se non sbaglio proprio in risposta ad un tuo passato intervento, è che in un forum giuridico dove i partecipanti cercano anche risposte sulla corretta applicazione delle norme, oltre alle personali convinzioni è giusto produrre anche riferimenti giuridici che suffraghino tali convinzioni.
Tu puoi benissimo essere convinto che il TUA non si applichi al privato cittadino, e rispetto - anche se non condivido - questa tua convinzione basata su un tuo percorso logico, ma sarebbe più costruttivo ed utile per chi legge gli interventi, che tu portassi a riprova della correttezza della tua interpretazione qualche altro parere, sentenza o decisione in tal senso.
Da parte mia ho riportato la sentenza della Corte di Cassazione Sez.3^ n. 4931/2016, che mi pare esponga chiaramente il concetto di "chiunque" e di "attività" applicato dal TUA al privato cittadino che, probabilmente, tu non condividi.
Ma potrei aggiungere la n. 79 del 2010 della stessa Sezione, la n. 7462 del 2008... basta fare una ricerca su Google e trovi diversi esempi.
Se poi ritieni che la Cassazione abbia preso un enorme granchio, e reiteratamente, allora è un'altra questione.
Da ultimo asserisci che al privato si applicano altre norme: ad esempio?
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Intervengo solo per evidenziare che l'articolo 256 prevede, al comma 1, la punibilità di Chiunque effettui una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
Ragion per cui è punibile anche un privato cittadino che si trovi in tali frangenti.
Il comma 2 prevede la punibilità, con le medesime pene di cui al comma 1, di titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2., quindi, si applicano le medesime pene solo a tali soggetti ma per un reato diverso da quello di cui al comma 1.
La lettura che ne fa @cesare è, dunque, del tutto errata.
Ragion per cui è punibile anche un privato cittadino che si trovi in tali frangenti.
Il comma 2 prevede la punibilità, con le medesime pene di cui al comma 1, di titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2., quindi, si applicano le medesime pene solo a tali soggetti ma per un reato diverso da quello di cui al comma 1.
La lettura che ne fa @cesare è, dunque, del tutto errata.
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Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Mi rendo conto di quanto diventi difficile una discussione “ragionata”, in ambito giuridico, con un interlocutore che, per fare quadrare i conti con le proprie personali convinzioni, ripete come un mantra che di fatto sono i principi fondamentali della legislazione ambientale (ormai confermati da anni di esperienza, giurisprudenza e dottrina) ad essere “sbagliati”, “assurdi” o – new entry nel panorama delle giustificazioni - “un refuso”.
Ho replicato per anni, soprattutto perché ho sempre ritenuto che in un forum che già dal nome si richiama alla Lex Ambientale si dovessero dare delle risposte il più possibile corrette sotto il profilo giuridico, per evitare che utenti magari meno esperti fossero indotti in errore o anche solo in confusione. Poi mi sono stancato di perdere tempo a replicare: chi legge certi strafalcioni saprà valutare la loro fondatezza e se qualcuno non sarà in grado di dar loro il giusto peso, peggio per lui.
Nonostante l'adozione di questa filosofia, una cosa però continua a darmi fastidio: l'alterazione del testo letterale delle norme, usata dolosamente (perché mi rifiuto di pensare che una persona di buona cultura possa cadere involontariamente in certe incomprensioni) per stravolgerne il significato ed usarlo quindi a sostegno delle proprie tesi zoppicanti.
Se il comma 2 dell'art. 256 recita «Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2», una persona di normale cultura (pur senza essere un giurista!) capisce che:
* Il soggetto della frase sono LE PENE (di cui al comma 1) e quindi sono queste, e non le varie condotte indicate al comma 1, che vanno messe in relazione con i complementi di termine, ovvero con i destinatari delle suddette pene;
* Le pene (meglio specificate al comma 1) vanno messe in relazione con i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2».
Interrompere la frase prima del “che” e sostenere che la stessa conterrebbe quindi un assioma (= una verità o un principio che si deve ammettere senza discussione), e cioè che “Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti”, equivale - prima ancora che a un macroscopico errore a livello giuridico - a commettere un raggiro dialettico, e questa cattiva abitudine continua a farmi infuriare.
Ho replicato per anni, soprattutto perché ho sempre ritenuto che in un forum che già dal nome si richiama alla Lex Ambientale si dovessero dare delle risposte il più possibile corrette sotto il profilo giuridico, per evitare che utenti magari meno esperti fossero indotti in errore o anche solo in confusione. Poi mi sono stancato di perdere tempo a replicare: chi legge certi strafalcioni saprà valutare la loro fondatezza e se qualcuno non sarà in grado di dar loro il giusto peso, peggio per lui.
Nonostante l'adozione di questa filosofia, una cosa però continua a darmi fastidio: l'alterazione del testo letterale delle norme, usata dolosamente (perché mi rifiuto di pensare che una persona di buona cultura possa cadere involontariamente in certe incomprensioni) per stravolgerne il significato ed usarlo quindi a sostegno delle proprie tesi zoppicanti.
Se il comma 2 dell'art. 256 recita «Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2», una persona di normale cultura (pur senza essere un giurista!) capisce che:
* Il soggetto della frase sono LE PENE (di cui al comma 1) e quindi sono queste, e non le varie condotte indicate al comma 1, che vanno messe in relazione con i complementi di termine, ovvero con i destinatari delle suddette pene;
* Le pene (meglio specificate al comma 1) vanno messe in relazione con i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2».
Interrompere la frase prima del “che” e sostenere che la stessa conterrebbe quindi un assioma (= una verità o un principio che si deve ammettere senza discussione), e cioè che “Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti”, equivale - prima ancora che a un macroscopico errore a livello giuridico - a commettere un raggiro dialettico, e questa cattiva abitudine continua a farmi infuriare.
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Già, però qesta é legge:
"193. Trasporto dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti ...
Non é compreso il privato
256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 ... "
Cesare.
"193. Trasporto dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti ...
Non é compreso il privato
256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 ... "
Cesare.
- lele
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Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Vero, la legge è legge.
il secondo comma dell'art. 256 si definisce "reato proprio", e quindi può essere posto in essere solo da una determinata categoria di soggetti (impresa o ente), ma il primo comma è "reato comune", che quindi può essere posto in essere anche un soggetto privato. E anche questa è legge, si chiama diritto penale.
il secondo comma dell'art. 256 si definisce "reato proprio", e quindi può essere posto in essere solo da una determinata categoria di soggetti (impresa o ente), ma il primo comma è "reato comune", che quindi può essere posto in essere anche un soggetto privato. E anche questa è legge, si chiama diritto penale.
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Copiare articoli che prevedono pene per le imprese non serve a dimostrare che il DLG si sanziona solo le imprese. Il DLG 152 prevede anche altro.
Quanto postato or ora da mathieu dimostra che il "privato cittadino" è sanzionabile per violazione al DLG 152....... Con tutta probabilità in questo particolare caso il privato cittadino ha dimostrato che quella non era la sua attività prevalente e, contestualmente, la PG non ha portato prove a dimostrazione di ciò vanificando l'azione penale intrapresa....... Altre sentenze, per altre ben diverse situazioni equiparano il privato cittadino ad "impresa di fatto" confermando l'azione penale.
Grazie comunque a tutti per il contributo dato alla mia richiesta. Grazie!!
Quanto postato or ora da mathieu dimostra che il "privato cittadino" è sanzionabile per violazione al DLG 152....... Con tutta probabilità in questo particolare caso il privato cittadino ha dimostrato che quella non era la sua attività prevalente e, contestualmente, la PG non ha portato prove a dimostrazione di ciò vanificando l'azione penale intrapresa....... Altre sentenze, per altre ben diverse situazioni equiparano il privato cittadino ad "impresa di fatto" confermando l'azione penale.
Grazie comunque a tutti per il contributo dato alla mia richiesta. Grazie!!
- atena60
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Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
QUESTA è la legge:
Articolo 193 (Trasporto dei rifiuti)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: [omissis]
Questo, invece, che vuole dimostrare che l'intero D.L.vo 152/06 non si applica ai privati, è un raggiro dialettico:
Sarebbe come se andassi su un ipotetico forum che si chiama Lex&Tributi e sostenessi che siccome l'art. 23 della Costituzione afferma che «Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta» nessuno deve pagare le tasse.
Quanto ci vorrebbe prima che gli utenti di quel forum mi ricordino che l'art. 23 prosegue con altre sei parole e quindi mi sommergano di fischi per avere cercato di spacciare una patacca?
Articolo 193 (Trasporto dei rifiuti)
1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: [omissis]
Questo, invece, che vuole dimostrare che l'intero D.L.vo 152/06 non si applica ai privati, è un raggiro dialettico:
Già, però qesta é legge:
"193. Trasporto dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)
Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti ...
Non é compreso il privato
Sarebbe come se andassi su un ipotetico forum che si chiama Lex&Tributi e sostenessi che siccome l'art. 23 della Costituzione afferma che «Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta» nessuno deve pagare le tasse.
Quanto ci vorrebbe prima che gli utenti di quel forum mi ricordino che l'art. 23 prosegue con altre sei parole e quindi mi sommergano di fischi per avere cercato di spacciare una patacca?
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
L'articolo da me postato in realtà voleva significare altro!
Si legge infatti nella sentenza che la Corte non ha ritenuto sanzionabile il trasporto ex c.1 (come al contrario fatto nel precedente grado di giudizio),solo perché la condotta del trasporto andava inquadrata come finalizzata all'abbandono, per il quale il c.2 prevede sanzione penale per i soli enti o imprese. Quindi tutta la condotta, secondo l'interpretazione della Corte, andava riportata al solo reato di "abbandono".
Leggasi che qualora il trasporto fosse stato inquadrato come condotta autonoma, sarebbe stata confermata la precedente condanna ex c.1 in virtù di quel "chiunque".
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Buongiorno,
sono un agente di Polizia Locale del FVG.
In effetti non sono molto ferrato nella materia ambientale (mi ci sto avvicinando solo ora e anche a fatica!), però, se posso portare il mio contributo alla discussione, posso dire che i veicoli che fermiamo adibiti a trasporto rifiuti da parte di persone non iscritte all'albo gestori (sia imprese che privati), vengono da noi sequestrati ai sensi dell'art. 321 cpp (previo accordo con il PM) e questo a prescindere che si tratti di rifiuti pericolosi o meno. Questi sequestri, poi, vengono sempre convalidati. Eventualmente, applichiamo il titolo VI (quindi le prescrizioni asseverate), se sussistono le condizioni di legge.
Noi applichiamo, inoltre, art. 255, per i privati che abbandonano rifiuti (quando riusciamo ad identificarli) con le relative sanzioni. Non ho mai sentito che il TUA non si applichi ai privati...
sono un agente di Polizia Locale del FVG.
In effetti non sono molto ferrato nella materia ambientale (mi ci sto avvicinando solo ora e anche a fatica!), però, se posso portare il mio contributo alla discussione, posso dire che i veicoli che fermiamo adibiti a trasporto rifiuti da parte di persone non iscritte all'albo gestori (sia imprese che privati), vengono da noi sequestrati ai sensi dell'art. 321 cpp (previo accordo con il PM) e questo a prescindere che si tratti di rifiuti pericolosi o meno. Questi sequestri, poi, vengono sempre convalidati. Eventualmente, applichiamo il titolo VI (quindi le prescrizioni asseverate), se sussistono le condizioni di legge.
Noi applichiamo, inoltre, art. 255, per i privati che abbandonano rifiuti (quando riusciamo ad identificarli) con le relative sanzioni. Non ho mai sentito che il TUA non si applichi ai privati...
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Il TUA non si applica ai privati.
Cesare.
Cesare.
Re: Trasporto abusivo rifiuti non pericolosi - art. 256 comma 1
Già é una semplificazione non facile; ma almeno tale semplificazione evita errori madornali come questo:
http://lexambiente.it/Forums/viewtopic.php?f=5&t=6868
Un saluto, Cesare.
http://lexambiente.it/Forums/viewtopic.php?f=5&t=6868
Un saluto, Cesare.