Assimilabilità aziende agroalimentari.

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Bios
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Assimilabilità aziende agroalimentari.

Messaggio da Bios »

Buongiorno,
- inizialmente con il D.Lvo. 152/2006 art. 101, punto "7", lettera "c" sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
" provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola……………ecc...……..con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- successivamente con il DPR 19-10-2011 N°227 nell'all. A tab. 2, in assenza di normativa regionale, le attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche al punto 22 identifica: piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo ….ecc..

In base al DPR N°227, per avere un punto di riferimento di valutazione sulla assimilabilità delle aziende indicate al punto 22 e sulla definizione di "agroalimentare" dovrei, presumo, quantomeno, considerare assimilate le attività che, in primo luogo, sono appartenenti e identificate da codice ATECO 2007 nella macro area agroalimentare da 01 al 12 e successivamente tenere conto dei limiti quantitativi di scarico refluo previsti dallo stesso punto 22 del DPR.
Può risultare corretto definire un'azienda "agroalimentare" assimilabile in base a quanto suddetto del DPR n°227 (presunto codice Ateco, ecc) oppure intervengono altre considerazioni di cui non sono a conoscenza della loro applicazione? Rientrano in questa casistica: un caseificio che tratta solo il latte acquistato da altri, un produttore di vini che acquista solo come materia prima il mosto proveniente da altri? Del senso dell'art 101 (..con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità…)
non vi è più traccia?
Grazie per eventuali considerazioni.
Cesare

Re: Assimilabilità aziende agroalimentari.

Messaggio da Cesare »

@Bios, benvenuto

Non devi guardare la provenienza della materia prima; per classificare uno scarico di una attività "assimilabile al domestico" devi guardare la composizione di quello scarico e più precisamente questi parametri ricompresi in tab 1 del DPR sono fandamentali:

- portata di scarico (non deve essere industriale max 15 mc/g -che é enorme- )
- rapporto COD/BOD ( < 2,2) é l'indice di biodegradabilità di quel refluo
- assenza di minerali pesanti.

La tab 2 del DPR ti dà un elenco non esaustivo di attività che daranno uno scarico assimilabile al domestico, là dove la Regione abbia recepito.

Buon lavoro, Cesare.
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perchim
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Re: Assimilabilità aziende agroalimentari.

Messaggio da perchim »

allora ...
l'art 101 è ancora vigente ...
i criteri del dpr 227/2011 si aggiungono al predetto art del tua ...
poi sulle tab. 1 (parametri) e tab 2 (attività) del dpr 227 ci sarebbe da discutere ... anche se dalla lettura della norma sono entrambe opzioni percorribili ...
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ecoacque
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Re: Assimilabilità aziende agroalimentari.

Messaggio da ecoacque »

“Imprese agricole” come “imprese alimentari” ossia "Imprese agroalimentari" (Reg. CE/178/2002)

Definizione di «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di
lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti (Art. 3 n. 2 Reg. CE/178/02).

Definizione di “alimento” ai sensi dell’art. 2 reg. CE/ 178/02: include i prodotti agricoli a partire
dal momento della raccolta dei vegetali:

“Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o
«derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o
non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa
essere ingerito, da esseri umani.

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Re: Assimilabilità aziende agroalimentari.

Messaggio da ecoacque »

Per cui imprese dedite alla coltivazione delle terre di cui si abbia a qualsiasi titolo la disponibilità, che esercitano, normalmente, anche attività di trasformazione, di lavorazione o di valorizzazione della produzione agricola (prodotti vegetali) destinata ad essere ingerita da esseri umani, sono da classificare come aziende agroalimentari.

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Re: Assimilabilità aziende agroalimentari.

Messaggio da ecoacque »

10 INDUSTRIE ALIMENTARI - ELENCO COMPLETO CODICI ATECO 2007 DELLE INDUSTRIE AGROALIMENTARI

Questa divisione include la trasformazione di prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca in alimenti e bevande commestibili per l'uomo o per gli animali, nonché la produzione di vari prodotti intermedi da non considerare alla stregua dei prodotti alimentari (ad esempio, pellame proveniente dai macelli, panelli provenienti dalla produzione di olio).
Questa divisione è organizzata per attività riguardanti diversi tipi di prodotti: carne, pesce, frutta e ortaggi, grassi ed oli, prodotti lattiero-caseari, granaglie, prodotti di panetteria e farinacei, altri prodotti alimentari e mangimi per animali. La produzione può essere effettuata per conto proprio o per conto terzi, come nel caso della macellazione su ordinazione.
Questa divisione non include la preparazione di pasti per il consumo immediato come nei ristoranti.
Alcune attività sono considerate manifatturiere (panetterie che vendono i propri prodotti) anche se l'unità che le espleta vende al dettaglio in un proprio negozio. Tuttavia, nel caso in cui la lavorazione sia minima e non conduca ad una reale trasformazione, l'unità viene classificata nella sezione Commercio all'ingrosso e al dettaglio (sezione G).
La preparazione di alimenti per il consumo immediato sul posto è classificata nella divisione 56 (Attività di ristorazione).
Il trattamento di scarti della macellazione per la produzione di alimenti per animali è classificato nel gruppo 10.9 relativo ai prodotti per l'alimentazione degli animali, mentre la trasformazione di cascami di alimenti e bevande in materie prime secondarie è classificata nel gruppo 38.3 (Recupero dei materiali) e lo smaltimento di cascami di alimenti e bevande è inserito nella classe 38.21 (Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi).

10.1 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE
10.2 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
10.3 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI
10.4 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI
10.5 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA
10.6 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI
10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
10.8 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
10.9 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

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Luigi FANIZZI
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