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tabella D.M. 12/06/2003 n°185, cos'è il valore puntuale
Inviato: 22 gennaio 2019, 13:13
da SCIPIONE
Salve amici.
Nella tabella del D.M. 12/06/2003 n°185, è riportato il valore limite dell'escherichia coli: 10 (80% campioni) 100 (valore puntuale).
Mi interessava sapere cosa si intende per 100 valore puntuale.
Re: tabella D.M. 12/06/2003 n°185, cos'è il valore puntuale
Inviato: 22 gennaio 2019, 13:27
da perchim
SCIPIONE ha scritto: ↑22 gennaio 2019, 13:13
Salve amici.
Nella tabella del
D.M. 12/06/2003 n°185, è riportato il valore limite dell'escherichia coli: 10 (80% campioni) 100 (valore puntuale).
Mi interessava sapere cosa si intende per 100 valore puntuale.
così a caldo, credo voglia far riferimento al prelievo "istantaneo" in un punto preciso ... mentre l'altro è riferito a una serie di campioni (l'80% appunto)...
Re: tabella D.M. 12/06/2003 n°185, cos'è il valore puntuale
Inviato: 22 gennaio 2019, 14:13
da Cesare
@Scipione, leggi così:
Parametri microbiologici:
- Escherichia coli UFC/100 mL (in 100 ml pari al contenuto di un bicchiere da vino) 100 valore puntuale, (vedi anche la Nota 3)
- Salmonella Assente
Nota 1.
Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo
2.1 dell’allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999 per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la
sostanza e` presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilita` delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell’allegato 5 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Nelle more di tale
definizione, si applicano i limiti di rilevabilita` riportati in tabella.
Nota 2.
Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido,
il valore parametrico e` pari a 0,030 mg/l.
Nota 3. Appunto questa:
Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (colonie nell' 80% dei campioni) e 200
UFC/100 ml (200 colonie come valore puntuale massimo = riscontrato una sola volta).
Per maggiore chiarezza guarda anche la Tab 3 del 152/06 al parametro numero 50 (escherichia coli) nella unità di misura pari 100 ml, cioé il contenuto di un bicchiere da vino, e la relativa nota 4.
Un saluto, Cesare.
Re: tabella D.M. 12/06/2003 n°185, cos'è il valore puntuale
Inviato: 22 gennaio 2019, 18:01
da atena60
@Scipione, leggi così che è meglio:
In quel tipo di analisi, anziché il numero dei microrganismi si contano le unità formanti colonie, indicate con l'acronimo UFC.
Il valore limite indicato è riferito al numero di UFC/100ml; per quanto riguarda il parametro microbiologico “Escherichia coli” il valore limite da rispettare sarà quindi di 10 UFC/100ml per l' 80% dei campioni, con un valore puntuale max (cioè il valore massimo registrato in un singolo campione) di 100 UFC/100ml.
Re: tabella D.M. 12/06/2003 n°185, cos'è il valore puntuale
Inviato: 22 gennaio 2019, 18:11
da SCIPIONE
Grazie per la spiegazione Atena60, ora ho capito.
Re: tabella D.M. 12/06/2003 n°185, cos'è il valore puntuale
Inviato: 22 gennaio 2019, 18:23
da Cesare
Già, però, sul vetrino al microscopio (come consigliato da "qualcuno"):
"anziché il numero dei microrganismi si contano le unità formanti colonie, indicate con l'acronimo UFC"
non puoi vedere e quindi contare, al microsopio, i microrganismi contenuti in 100 ml (contenuto di un bicchier di vino), basta mezza goccia per riempire il vetrino.
Le unita formanti colonie (UFC) sono evidenziate sulla capsula di Petri, dove quel mezzo bicchiere é stato versato, e dopo incubazione per evidenziare il numero di colonie formatesi, per la conta ad occhio nudo del numero delle stesse.
A quel "qualcuno", un consiglio: fai il burocrate, non fare il tecnico!
Cesare.
P.s. Ho modificato in data 23/01/19 ore 16:07