Tizio, accumulatore compulsivo, sul suo terreno ha accumulato di tutto, veramente di tutto.
Alla sua morte i 5 figli hanno ereditato il terreno e i rifiuti.
Sui FIR utilizzati per i primi trasporti inerenti ferro e metalli misti (17) era scritto quanto segue:
produttore/detentore: una ditta facente parte di una cooperativa
trasportatore: la cooperativa di cui sopra iscritta all'Albo Gestori cat. 4 bis
destinatario: una ditta di recupero debitamente autorizzata
nel riquadro "Annotazioni": 1°Cessionario: la cooperativa
I mezzi utilizzati sono indicati nell'iscrizione all'albo.
Io ritengo che:
-il produttore del rifiuto sia Tizio deceduto
-i detentori i 5 fratelli eredi
Quesiti:
1) Possono gli eredi cedere i rifiuti a terzi? Se si, devono stipulare un particolare contratto o è sufficiente una semplice scrittura privata? Sono comunque responsabili in caso di violazioni nella gestione dei rifiuti?
2) Che figura è il "1°Cessionario"? Può essere inteso come "intermediario" ai sensi art. 183 comma 1 lett. l)? Se si, avendo la detenzione dei rifiuti, deve essere iscritto all'albo gestori? in quale categoria? Deve avere altre autorizzazioni/iscrizioni tipo alla Camera di Commercio?
Grazie.
pg67
1° Cessionario???
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Re: 1° Cessionario???
il produttore del rifiuto sono gli eredi. I morti non producono rifiuti, e fintanto che erano vivi i loro beni non erano ancora evidentemente stati classificati come tali.
Se casomai hanno scritto nel formulario che sono stati prodotti dalla cooperativa che è stata incaricata di pulire, considerato il caso non mi sembra un'infrazione o un illecito, in quanto la cooperativa incaricata è comunque responsabile solidalmente con gli eredi
1)
-> "Possono gli eredi cedere i rifiuti a terzi?" certo che si, anzi devono, mica sono in grado di processarli/smaltirli/recuperarli da soli;
-> "devono stipulare un particolare contratto o è sufficiente una semplice scrittura privata"? non mi sembra necessario ai fini del rispetto della normativa sui rifiuti, l'importante è che siano conferiti a ditta autorizzata al recupero e che il trasporto sia effettuato con formulario di identificazione dei rifiuti. Che poi la ditta li venga a ritirare gratis oppure faccia pagare una fattura, questo è assolutamente privo di rilevanza ambientale, semmai fiscale
-> "Sono comunque responsabili in caso di violazioni nella gestione dei rifiuti?" purtroppo per loro si, ma dal momento che conferiscono tutto quello che deve esserlo, che ricevono la quarta copia del formulario che chiude il cerchio della tracciabilità, e che conferiscono a ditta autorizzata hanno fatto tutto ciò che è in loro potere per il rispetto della normativa
2) il primo cessionario è il soggetto che riceve i rifiuti la prima volta; se dal trattamento di questi rifiuti presso l'impianto (autorizzato) di proprietà del primo cessionario una parte o tutto di quei rifiuti viene conferita ad altro impianto (può succedere per una serie di motivi), si parlerà di secondo cessionario. ecc. tutti i soggetti che trattano o trasportano rifiuti devono essere iscritti all'albo gestori. sempre, a parte i casi di esclusione derogati dalla provincia.
Se casomai hanno scritto nel formulario che sono stati prodotti dalla cooperativa che è stata incaricata di pulire, considerato il caso non mi sembra un'infrazione o un illecito, in quanto la cooperativa incaricata è comunque responsabile solidalmente con gli eredi
1)
-> "Possono gli eredi cedere i rifiuti a terzi?" certo che si, anzi devono, mica sono in grado di processarli/smaltirli/recuperarli da soli;
-> "devono stipulare un particolare contratto o è sufficiente una semplice scrittura privata"? non mi sembra necessario ai fini del rispetto della normativa sui rifiuti, l'importante è che siano conferiti a ditta autorizzata al recupero e che il trasporto sia effettuato con formulario di identificazione dei rifiuti. Che poi la ditta li venga a ritirare gratis oppure faccia pagare una fattura, questo è assolutamente privo di rilevanza ambientale, semmai fiscale
-> "Sono comunque responsabili in caso di violazioni nella gestione dei rifiuti?" purtroppo per loro si, ma dal momento che conferiscono tutto quello che deve esserlo, che ricevono la quarta copia del formulario che chiude il cerchio della tracciabilità, e che conferiscono a ditta autorizzata hanno fatto tutto ciò che è in loro potere per il rispetto della normativa
2) il primo cessionario è il soggetto che riceve i rifiuti la prima volta; se dal trattamento di questi rifiuti presso l'impianto (autorizzato) di proprietà del primo cessionario una parte o tutto di quei rifiuti viene conferita ad altro impianto (può succedere per una serie di motivi), si parlerà di secondo cessionario. ecc. tutti i soggetti che trattano o trasportano rifiuti devono essere iscritti all'albo gestori. sempre, a parte i casi di esclusione derogati dalla provincia.
Re: 1° Cessionario???
La definizione "il primo cessionario è il soggetto che riceve i rifiuti la prima volta" giuridicamente non esiste come, sempre giuridicamente, non esiste la figura del cessionario nell'ambito della disciplina dei rifiuti e, quindi, non possono esistere nemmeno i successivi (II, III ecc.).
Nella pratica, il cessionario viene confuso con l'intermediario senza detenzione ancorché sia due soggetti che operano in modo completamente diverso.
Se, come nel caso descritto, il cessionario/intermediario è il trasportatore, soggetto detentore fisico del rifiuto, non ha nemmeno il novero dell'indicazione in quanto l'attività è assorbita dal trasportatore vin quanto, appunto, detentore del rifiuto.
Nella pratica, il cessionario viene confuso con l'intermediario senza detenzione ancorché sia due soggetti che operano in modo completamente diverso.
Se, come nel caso descritto, il cessionario/intermediario è il trasportatore, soggetto detentore fisico del rifiuto, non ha nemmeno il novero dell'indicazione in quanto l'attività è assorbita dal trasportatore vin quanto, appunto, detentore del rifiuto.
Age quod agis