ACQUE PIOVANE CONTAMINATE
Inviato: 20 settembre 2021, 10:00
Cass. Sez. III n. 30261 del 3 agosto 2021 (UP 13 apr 2021)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Patriarca
Acque. "Acque piovane contaminate"
Esulano dalla nozione di acque meteoriche o di prima pioggia le acque piovane che, una volta cadute per terra ed oggetto di convogliamento anche per effetto della naturale pendenza del terreno, siano entrate in contatto con sostanze o materiali inquinanti giacenti sulla superficie del terreno in quanto frutto del processo produttivo in corso presso lo stabilimento ove le acque meteoriche sono raccolte; in tale caso, infatti, ma solo in tal caso, dette acque debbono essere qualificate come reflui industriali ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera h), del dlgs n. 152 del 2006, e, pertanto, il loro indiscriminato convogliamento verso il corpo recettore, in assenza di un loro preventivo trattamento volto alla purificazione dagli agenti inquinanti, integra gli estremi del reato di cui all’art. 137 del dlgs n. 152 del 2006.
Un'altro strabiliante capovolgimento della Cassazione penale, sulle acque meteoriche di dilavamento (AMD), con il quale i magistrati introducono un nuovo fantasioso termine, non contemplato dal TUA ossia quello di acque "piovane contaminate", termine che scavalca quello, all'uopo, definito dal legislatore nazionale ossia quello di acque di prima pioggia, di cui all'art. 113 del TUA, che disciplina, specificatamente, tutte le AMD. La nuova sentenza, invero, farebbe rientrare dette acque piovane nella classificazione di acque reflue industriali che, per stessa normale definizione (art. 74, c.1, lett. h, del TUA), il legislatore nazionale le aveva classificate, invece, diverse da esse.
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Patriarca
Acque. "Acque piovane contaminate"
Esulano dalla nozione di acque meteoriche o di prima pioggia le acque piovane che, una volta cadute per terra ed oggetto di convogliamento anche per effetto della naturale pendenza del terreno, siano entrate in contatto con sostanze o materiali inquinanti giacenti sulla superficie del terreno in quanto frutto del processo produttivo in corso presso lo stabilimento ove le acque meteoriche sono raccolte; in tale caso, infatti, ma solo in tal caso, dette acque debbono essere qualificate come reflui industriali ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera h), del dlgs n. 152 del 2006, e, pertanto, il loro indiscriminato convogliamento verso il corpo recettore, in assenza di un loro preventivo trattamento volto alla purificazione dagli agenti inquinanti, integra gli estremi del reato di cui all’art. 137 del dlgs n. 152 del 2006.
Un'altro strabiliante capovolgimento della Cassazione penale, sulle acque meteoriche di dilavamento (AMD), con il quale i magistrati introducono un nuovo fantasioso termine, non contemplato dal TUA ossia quello di acque "piovane contaminate", termine che scavalca quello, all'uopo, definito dal legislatore nazionale ossia quello di acque di prima pioggia, di cui all'art. 113 del TUA, che disciplina, specificatamente, tutte le AMD. La nuova sentenza, invero, farebbe rientrare dette acque piovane nella classificazione di acque reflue industriali che, per stessa normale definizione (art. 74, c.1, lett. h, del TUA), il legislatore nazionale le aveva classificate, invece, diverse da esse.