All’art. 113 del D. Lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i. (cd Testo Unico Ambientale o TUA), il legislatore nazionale, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, demanda alle regioni l’attuazione e la disciplina dei seguenti casi:
1. Quelli in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate (diverse, cioè, dalle reti fognarie separate asserventi gli agglomerati), siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione (a. all’immissione diversa, cioè, dall’a. allo scarico che, invero, è sempre obbligatoria ai sensi del c. 1 dell’art. 124 del TUA).
2. Quelli in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose ovvero di sostanze che creano pregiudizio ambientale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (sostanze inquinanti di cui all’Elenco, non esaustivo, dell’Allegato 8, alla Parte III del TUA).
Le regioni attuano e disciplinano, altresì, le forme di controllo delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e provenienti da agglomerati (aree altamente popolate ovvero altamente produttive) in quanto, ai sensi della lettera i) del c.1 dell’art. 74, del TUA, essendo definite acque reflue urbane, rientrano nel novero degli scarichi soggetti all’obbligatorio regime autorizzatorio (a. allo scarico), di cui all’art. 124, Capo II del TUA.
Le immissioni idriche costituite dalle acque meteoriche di dilavamento, eventualmente sottoposte a particolari prescrizioni e quelle costituite dalle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, eventualmente convogliate e trattate in impianti di depurazione, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 113 del TUA, sono sempre ammesse in qualsiasi corpo ricettore purchè non attingano direttamente le acque sotterranee.
Orbene, da quanto tutto sopra esposto si evince come l’art. 113 del TUA, escludendo, automaticamente, le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia, dalla disciplina degli scarichi, non faccia assoggettare, queste ultime, all’Autorizzazione Unica Ambientale (cd AUA), di cui al DPR 13 marzo 2013, N. 59.
AUA ED ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA
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Luigi FANIZZI
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