Art. 183 lettera bb) "deposito temporaneo prima della raccolta" (da ultima modifica D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116): il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;
Art. 185-bis - Deposito temporaneo prima della raccolta (introdotto dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116)
Quello che possiamo dire in estrema sintesi su questo istituto derogatorio quale il deposito temporaneo è una colpevole mancanza normativa di equilibrio. Ovvero come possano essere complementari le misure da adottare ed essere opportunamente considerate alternative.
Da un lato dobbiamo prendere atto che la normativa considera deposito di rifiuti il solo deposito AUTORIZZATO ovvero ordinario, a differenza, il deposito temporaneo, soprattutto dopo l’ulteriore declassamento, un istituto temporaneo e preliminare alla raccolta ovvero, alle operazioni di raccolta e gestione del rifiuto.
Questa modalità è da ritenersi poco equilibrata in quanto non solo non è coperta da opportune garanzie finanziarie ma soprattutto per una gestione preliminare basata sulla possibilità di gestire piccole quantità di rifiuti individuati in 30 MC di cui 10 di rifiuti pericolosi, alternativa ad una gestione che, impropriamente secondo alcuni diviene una gestione illimitata e sconsiderata di rifiuti purché gli stessi vengano inviati con cadenza trimestrale.
La scrittura dell’Art. 185 bis, non ha assolutamente chiarito questo concetto permettendo ad aziende e imprenditori di interpretare favorevolmente colpevole, l’opportunità di conferire con cadenza trimestrale il solo rifiuto e quindi singolo CER che risulterà in scadenza, mantenendo attivo sul suto un deposito illimitato.
Sostanzialmente il deposito temporaneo dovrebbe essere considerato un punto di raccolta da cui i rifiuti possano essere conferiti nel limite massimo di 10 gg alle operazioni di raccolta, smaltimento e recupero.
interpretazione dell'Art 185 bis
- Luciano Pippo
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