L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
L’art. 124 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i. (cd Testo Unico Ambientale o TUA), prescrive, come regola generale, l’obbligo di autorizzazione di tutti gli scarichi (ossia tutte le tipologie di scarico di acque reflue, devono essere, preventivamente, autorizzate). Fanno eccezione, a tale prescrizione, gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie, che sono sempre ammesse, ossia senza la necessaria specifica autorizzazione, a condizione che siano rispettati i regolamenti predisposti dal gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvato dall’Ente di governo (art. 124, comma 4 del citato decreto) mentre, invece, gli scarichi di acque reflue che non recapitano in reti fognarie, così come gli scarichi delle reti fognarie servite o meno da impianti di depurazione, sono sottoposti ad autorizzazione secondo quanto definito dalle regioni nell’ambito della disciplina di cui all’art. 101, commi 1 e 2 (art. 124, comma 3), del TUA. Per insediamenti, installazioni od edifici isolati che producono acque reflue domestiche ovvero acque reflue assimilate alle domestiche, le Regioni individuano sistemi individuali od altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi (art. 100, comma 3). In tali casi, per detta tipologia di scarico, è ammesso il recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi dell’art. 103, comma 1, lettera a), a condizione che tali acque reflue vengano trattate nei sistemi individuali adeguati (pubblici o privati) ovvero in altri sistemi, individuati dalle Regioni ai sensi dell’art. 100, comma 3. La conformità ai valori limite di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche od assimilate provenienti da insediamenti aventi potenzialità inferiore od al più uguale a 50 Abitanti equivalenti (A. E.), per i quali deve essere garantita l’efficienza del trattamento adeguato indicato dalle Regioni (Delibera del CITAI 4 febbraio 1977). In quest’ultimo caso sono i Comuni ad esercitare le funzioni inerenti le autorizzazioni ovvero le comunicazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, dei reflui provenienti da insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, corrispondenti, in termini di carico inquinante ad insediamenti di potenzialità fino a 50 A. E.
L'AUTORIZZAZIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- ecoacque
- ILLUMINATO
- Messaggi: 2598
- Iscritto il: 16 ottobre 2006, 0:00
- Località: Giovinazzo (BA)
- Contatta:
L'AUTORIZZAZIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Luigi FANIZZI
Buona navigazione con http://www.lexambiente.it
Buona navigazione con http://www.lexambiente.it