
TAR Lombardia (MI) Sez. IV sent. 41 del 13 gennaio 2010
Rifiuti. Abbandono
Il trasgressore del divieto di “abbandono”e “deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo” è, bensì, “tenuto a procedere alla rimozione, all\'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull\'area”, sempreché ad essi tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Ai fini dell\'imputazione, al titolare di un diritto personale di godimento di una area, della responsabilità per i danni conseguenti all\'abbandono di rifiuti nell\'area stessa, con il conseguente obbligo di bonifica, deve sussistere quantomeno l\'elemento della colpa, L’ordinanza gravata, per contro, pretende di addossare la responsabilità della discarica ai ricorrenti, senza supportare tale determinazione da una adeguata istruttoria, idonea - come tale - a rivelare gli elementi che avrebbero indotto la stessa amministrazione a ravvisare la responsabilità degli istanti.