"Testo unico" ambientale
Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
Aggiornato al 2 luglio 2010
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Edizione 2009-2010
pagine XVI- 542

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Aria. Scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra Stampa Email
Martedì 02 Marzo 2010 09:01
Aria / Giurisp. Comunitaria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 2 marzo 2010

«Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Domanda di annullamento – Mancanza di incidenza diretta ed individuale – Domanda di risarcimento – Ricevibilità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto conferente diritti ai singoli – Diritto di proprietà – Libertà di esercitare un’attività professionale – Proporzionalità – Parità di trattamento – Libertà di stabilimento – Certezza del diritto»
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Urbanistica. Condono e giudicato penale Stampa Email
Martedì 02 Marzo 2010 07:10
Urbanistica / Giurisp.Penale Cass.

Cass. Sez. III sent. 7109 del 23 febbraio 2010 (Cc 17 novembre 2010)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. PM in proc. Contini
Urbanistica. Condono e giudicato penale

Con il rilascio del legittimo provvedimento in sanatoria la costruzione abusiva è oggettivamente regolarizzata sotto il profilo urbanistico, ma resta fonte di responsabilità penale per quei soggetti che, essendone tenuti, non abbiano autonomamente presentato l’istanza di sanatoria e versato la relativa oblazione. In tali casi, il rilascio a soggetti estranei al reato della concessione sanante, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'autore dell'abuso, non ha effetto estintivo dei reati e delle pene e neppure deve essere fatta annotazione dell’oblazione nel casellario giudiziale (prevista, dall’art, 38, 3° comma, della legge n. 47/1985, ai fini dell’applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena).


 

UDIENZA Cc.. del 17.11.2009

SENTENZA N. 1402

REG. GENERALE N. 9002/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.rni Sigg.ri Magistrati:



Dott. ERNESTO LUPO - Presidente
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere
Dott. ALDO FIALE - Consigliere Rel.
Dott. MARGHERITA MARMO - Consigliere
Dott. GUICLA IMMACOLATA MULLIRI - Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:


PMT PRESSO TRIBUNALE DI NUORO nei confronti di:
1) CONTINI ANTONIO N. IL xx/xx/xxxx;

- avverso l'ordinanza n. 193/2007 TRIBUNALE di NUORO, del 19/02/2009;
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
- lette, le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

- lette le memorie difensive depositate il 2-11-2009.


FATTO E DIRITTO


Contini Antonio è stato definitivamente condannato dal Tribunale monocratico di Nuoro (con sentenza irrevocabile del 27.12002) per avere realizzato, in località "S' Ambesuarza" del Comune di Posada, la costruzione abusiva di un edificio in duplice elevazione e, con la pronunzia di condanna, è stata ordinata la demolizione del manufatto, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (attualmente art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001).


Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto la demolizione ed il Contini ha promosso incidente di esecuzione, con il quale ha chiesto la revoca dell'ordine demolitorio prospettando che:


- per l'immobile in oggetto erano state presentate, dai propri figli, due distinte richieste di condono edilizio, ai sensi della legge 24.11.2003, n. 326: una da Contini Annunziata (relativamente all'appartamento sito al piano terra) e l'altra da Contini Nicola (relativamente all'appartamento sito al primo piano);

- il Comune di Posada aveva rilasciato, quindi, in data 22.12.2008, due concessioni sanatoria, previa acquisizione di parere paesaggistico favorevole del competente Assessorato della Regione Sardegna.


Il Tribunale monocratico di Nuoro, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto perizia tecnica, con la quale a stato accertato che:
- i due appartamenti, rispettivamente abitati dalle famiglie di coloro che hanno ottenuto provvedimenti di condono, sono dotati di ingressi separati a di autonomi locali destinati a centrali termiche;
- essi corrispondono a due distinte unità immobiliari, iscritte in catasto alla categoria A/2 (abitazione di tipo civile);
- la volumetria dell'appartamento sito al piano terra corrisponde a mc. 261,725; quella dell'appartamento sito al primo piano a mc. 234,650: cubature inferiori entrambe al limite massimo di mc. 300 previsto per le nuove unite abitative dalla legge di condono della Regione Sardegna 26.2.2004, n. 4;
- vi è perfetta corrispondenza plano-volumetrica tra quanta effettivamente costruito a gli elaborati grafici allegati alle pratiche di condono edilizio.


La stesso Tribunale quindi - con ordinanza del 19.2.2009 - ha revocato l'ordine demolitorio, argomentando che:
- le concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune di Posada a Contini Annunziata a Contini Nicola devono considerarsi "esenti da vizi di legittimità, atteso che sono state rispettate le condizioni previste dalla normativa sia nazionale che regionale in materia di condono delle opere abusive, e ciò per quanta attiene: l'epoca in cui l'opera è stata realizzata, i termini per la presentazione delle domande di condono, la cubatura massima prevista per le unità abitative di nuova realizzazione";
- non risulta realizzato un edificio complessivamente eccedente il limite massimo di cubatura prescritto per la condonabilità delle nuove costruzioni, mentre si è proceduto, sin dall'origine, all'inserimento nel catasto urbano di due distinte unità immobiliari facenti capo a soggetti diversi, e la situazione abitativa riscontrata nel torso delle operazioni peritali a risultata perfettamente conforme a quella del dato catastale;
- deve escludersi, pertanto, "che si sia proceduto, da parte degli interessati, ad una artificiosa suddivisione dell'immobile al fine di eludere i limiti di cubatura previsti nella normativa in tema di condono edilizio".


Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 666, 2° comma, c.p.p., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ed ha lamentato la illegittimità dei provvedimenti concessori rilasciati in sanatoria, prospettando che - pure essendo ciascuna delle due unite abitative (in cui a stato suddiviso l'intero manufatto abusivamente realizzato) inferiore alla soglia massima di 300 mc., prevista ai fini della condonabilità dall'art. 2, lett. c), della legge regionale n. 4/2004 - l'intera volumetria dell'immobile, alla quale correttamente si sarebbe dovuto fare riferimento, superava invece detto limite.


Il difensore, in data 2.11.2009, ha depositato memoria.


*********

Il ricorso del P.M. 6 infondato.


1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la sanzione della demolizione di un manufatto abusivo, oggi prevista dall'art. 31 del T.U. n. 380/2001, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione.
Il giudice dell'esecuzione, pertanto, deve revocare l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili [vedi Cass., Sez. III: 10.1.2008, Iacono Ciulla; 26.9.2007, Di Somma; 16.4.2004, Cena].


2. Nel caso in esame sono state rilasciate due concessioni edilizie in sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326 e della legge della Regione Sardegna 26.2.2004, n. 4 (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio).
L'art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003 limita la possibilità di condono alle "costruzioni non superiori a 750 mc. per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente 3.000 mc.".
L'art. 2 della legge regionale n. 4/2004 fissa parametri più restrittivi, prevedendo che non sono sanabili:
* "le nuove costruzioni abusive che abbiano una volumetria superiore a 300 mc." (lett. c);
* "i complessi immobiliari abusivi che, fermo il limite di 300 mc. di volumetria per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, superano 11.200 mc. complessivi" (lett. d).
L'intero fabbricato in oggetto non supera la volumetria complessiva di 1.200 mc. e ciascuna delle unità immobiliari di cui esso si compone è ricompresa nella cubatura di 300 mc..


Le concessioni rilasciate in sanatoria, pertanto, devono ritenersi legittime quanto al rispetto dei limiti volumetrici imposti dalla normativa sia statale sia regionale e la presentazione di due domande di condono, in relazione alle singole unità che compongono il complessivo edificio, non può ritenersi finalizzata ad eludere il limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria.


3. Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) [vedi, tra le molteplici decisioni in tal senso, Cass., Sez. III: 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Music)].
L'art. 32, comma 26 - lett. a), della legge n. 326/2003 ammette, infatti, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza [corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 dell' Allegato I alla stessa legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)], previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Tenuto conto, però, della formulazione del successivo comma 27, lett. d), il condono deve ritenersi applicabile anche alle nuove costruzioni abusive, qualora esse siano state ultimate (secondo la nozione fornita dall'art. 31, 2° comma, della legge n. 47/1985) prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico e siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Anche l'art. 33 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono fatte salve dal comma 27, lett. d, dell'art. 32 della legge n. 326/2003), del resto, riconnette la impossibilità di sanatoria, per contrasto con i vincoli specifici di inedificabilità assoluta ivi elencati, ai soli casi in cui detti vincoli "siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse": le opere contrastanti con quei vincoli, dunque, debbono essere state realizzate dopo la loro imposizione per essere insuscettibili di condono.


Nella presente fattispecie, al momento della ultimazione del manufatto abusivo, la zona in cui esso a stato edificato non era assoggettata a vincolo paesaggistico e solo successivamente è stata sottoposta a tutela sulla base del Piano paesaggistico approvato con la legge regionale n. 8/2004.


Risulta rilasciato nulla-osta dall'Ufficio regionale competente e le opere realizzate non risultano difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici.


Anche in relazione al regime vincolistico, dunque, non emergono elementi per ritenere illegittime le concessioni in sanatoria.


4. Resta il fatto che i beneficiari di tali provvedimenti sono soggetti diversi da quello condannato per il reato di costruzione abusiva.
Nulla è dato sapere, nella specie, circa l'originario assetto proprietario e quello attuale dell'opera: dalle ricerche effettuate in sede di perizia "non è risultato, infatti, alcun atto pubblico attestante la proprietà, in capo al Contini Antonio o ai figli Annunziata e Nicola, del terreno sul quale è stata edificata la costruzione".
In proposito va rilevato, però, che, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985, la concessione in sanatoria per "condono può essere richiesta non soltanto da coloro che ne hanno titolo in base alla legge n. 10 del 1977 (in quanto godono di un diritto sul bene tale da legittimarli ad eseguire le opere in ordine alle quali si chiede il provvedimento sanante) ma anche da chiunque abbia un giuridico interesse a formulare la richiesta.
La Circolare del Ministro dei lavori pubblici 17.6.1995, n. 2241/UL si esprime al riguardo con estrema larghezza, affermando (al punto 3.1) che "potrà chiedere la sanatoria il conduttore che, di fronte all'inerzia del proprietario e nel timore dell'ingiunzione della sanzione demolitoria ritenga di assumere l'iniziativa; potranno prendere l'iniziativa congiunti o i rappresentanti di assenti, di immigrati, di malati, di minori; potrà presentare istanza il creditore che abbia interesse a rendere pienamente commerciabile un bene del debitore; il socio di una cooperativa che abbia avuto l'assegnazione provvisoria; il proprietario dell'area sulla quale a stata realizzata la costruzione abusiva; il detentore dell'immobile a titolo precario".
Va evidenziato, altresì, che la legge distingue nettamente gli effetti penali del condono da quelli amministrativi, soprattutto in relazione alla conservazione del bene.
Con il rilascio del legittimo provvedimento in sanatoria, pertanto, la costruzione abusiva è oggettivamente regolarizzata sotto il profilo urbanistico, ma resta fonte di responsabilità penale per quei soggetti che, essendone tenuti, non abbiano autonomamente presentato l'istanza di sanatoria e versato la relativa oblazione [vedi Cass., Sez. III, 14.2.1997, Concutelli].
Nella vicenda in oggetto, il rilascio delle concessioni sananti, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna di Contini Antonio, non ha effetto estintivo dei reati e delle pene e neppure deve essere fatta annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale (prevista, dell' art. 38, 3° comma, della legge n. 47/1985, ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena).
Detto rilascio, comunque, rende operanti i particolari effetti di cui 38, 4° comma, della stessa legge n. 47/1985, sicché ben può comportare l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma [vedi Cass., Sez. III: 20.6.1997, n. 2475, Coppola; 20.6.1997, n. 2474, Morello; 20.6.1997, n.2472, Filieri; 28.11.1996, Ilardi; 15.3.1996, n. 1264, Larosa; 5.2.1996, Vanacore; 2.3.1995, Francavilla. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi].


5. Il ricorso del P.M., per tutte le argomentazioni dianzi svolte, deve essere in conclusione rigettato.


P.Q.M.


la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608, 611 e 666 c.p.p.,
rigetta il ricorso del P.M.


Cosi deciso in ROMA, nella camera di consiglio del 17.11.2009

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 23 FEB. 2010

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Rifiuti. Gestione rifiuti urbani Stampa Email
Martedì 02 Marzo 2010 01:33
Rifiuti / Dottrina

AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI – TAR VENETO SENTENZA N. 336/2010 – L’ART.23 BIS DEL D. L. 12/2008 PREVALE SUGLI ORDINAMENTI DI SETTORE CON ESSO INCOMPATIBILI, COMPRESO IL D.LGS. N.152/06. SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

di Carlo RAPICAVOLI

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Beni culturali. Vincolo indiretto Stampa Email
Martedì 02 Marzo 2010 01:31
Beni Culturali / Giur.Amm. T.a.r.
TAR Emilia Romagna (PR) Sez I sent. 20 del 14 gennaio 2010
Beni culturali. Vincolo indiretto

L’imposizione del “vincolo indiretto” disciplinato dall’art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004, costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale quando l’istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità anche per l’insussistenza di un’obiettiva proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico, e si basa sull’esigenza che lo stesso sia valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso accomunati dall’appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale. Il “vincolo indiretto”, inoltre, non ha contenuto prescrittivo tipico, per essere rimessa all’autonomo apprezzamento dell’Amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale protezione del bene – fino alla inedificabilità assoluta –, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di scongiurare un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità dei beni protetti, difesa della prospettiva e della luce degli stessi, cura delle relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale che si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui manomissione si valuta idonea ad alterare il complesso delle condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante.

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