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TAR Sicilia (PA) Sez. I sent. 581 del 20 gennaio 2010 Rifiuti. Sansa di olive L’art.1 D.P.C.M 8/10/2004 ha introdotto la nuova lett.f) al punto.1 dell’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959. Secondo la nuova disposizione, quindi, la sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella di cui allo stesso D.P.C.M., ed ottenuta dal trattamento della sanse vergini con n.esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, rientra tra le biomasse combustibili purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto. Le sanse disoletate, quindi, prodotte direttamente dall’impresa , che rispettano i parametri di cui al novellato D.P.C.M.08/03/2002 (come modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004), sono individuate non già come rifiuti (con le connesse implicazioni anche in ordine alla tenuta dei relativi registri ed alle autorizzazioni necessarie) bensì quali combustibili: solo in tali evenienze non trovano di conseguenza applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.22/97 (oggi sostituito dal D.Lgs.152/06). Tuttavia, in mancanza dello specifico presupposto regolamentare (i.e.: accertamento del rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. per le sanse esauste al fine di poter ascrivere queste ultime alla categoria di <combustibili> da fonti rinnovabili) non può che trovare applicazione la differente disciplina stabilita rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/06) e dal D.M.05/02/1998, considerato vieppiù che non risultano conducenti al caso qui in esame i richiami ai limiti di emissione di cui al D.Lgs.133/05, all.to 2 paragrafo “A” punto 3.1.2 (biomasse) in quanto inerenti alla diversa tipologia impianti di coincenerimento.
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