"Testo unico" ambientale
Decreto Legislativo 152-2006
"Testo Unico Ambientale"
Aggiornato al 2 luglio 2010
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Edizione 2009-2010
pagine XVI- 542

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Martedì 09 Marzo 2010 19:43
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Rifiuti. Sansa di olive Stampa Email
Martedì 09 Marzo 2010 00:00
Rifiuti / Giur.Amm. T.a.r.

TAR Sicilia (PA) Sez. I sent. 581 del 20 gennaio 2010
Rifiuti. Sansa di olive

L’art.1 D.P.C.M 8/10/2004 ha introdotto la nuova lett.f) al punto.1 dell’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959. Secondo la nuova disposizione, quindi, la sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella di cui allo stesso D.P.C.M., ed ottenuta dal trattamento della sanse vergini con n.esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, rientra tra le biomasse combustibili purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto. Le sanse disoletate, quindi, prodotte direttamente dall’impresa , che rispettano i parametri di cui al novellato D.P.C.M.08/03/2002 (come modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004), sono individuate non già come rifiuti (con le connesse implicazioni anche in ordine alla tenuta dei relativi registri ed alle autorizzazioni necessarie) bensì quali combustibili: solo in tali evenienze non trovano di conseguenza applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.22/97 (oggi sostituito dal D.Lgs.152/06). Tuttavia, in mancanza dello specifico presupposto regolamentare (i.e.: accertamento del rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. per le sanse esauste al fine di poter ascrivere queste ultime alla categoria di <combustibili> da fonti rinnovabili) non può che trovare applicazione la differente disciplina stabilita rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/06) e dal D.M.05/02/1998, considerato vieppiù che non risultano conducenti al caso qui in esame i richiami ai limiti di emissione di cui al D.Lgs.133/05, all.to 2 paragrafo “A” punto 3.1.2 (biomasse) in quanto inerenti alla diversa tipologia impianti di coincenerimento.

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Ambiente in genere. Principio ''chi inquina paga'' Stampa Email
Martedì 09 Marzo 2010 00:00
Ambiente in genere / Giurisp. Comunitaria

Corte di Giustizia (Grande Sezione) 9 marzo 2010

«Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità ratione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese – Requisito del comportamento doloso o colposo – Requisito del nesso di causalità – Appalti pubblici di lavori»

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