Mercoledì 10 Marzo 2010 15:38
Rifiuti
/ Giur.Amm. T.a.r.
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 TAR VENETO, Sez. III sent. 149 del 26 gennaio 2010 Rifiuti. Sottoprodotti La nozione di rifiuto non dipende solamente dalla presenza o meno, nei residui da lavorazioni, di sostanze potenzialmente idonee ad un successivo utilizzo e dalla concorrente volontà di utilizzare dette sostanze.Pertanto affinché un residuo di produzione possa essere sottratto alla qualifica di rifiuto è necessario che esso sia riutilizzato in maniera certa nel corso del medesimo processo di produzione, in assenza di un trattamento preventivo o di trasformazioni preliminari, ed è quest’ultima condizione che difetta nel caso all’esame poiché, come sopra precisato, è pacifico che la ricorrente procede all’estrazione del ferro dai residui di produzione mediante il loro trattamento.
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Mercoledì 10 Marzo 2010 15:36
Acque
/ Giurisp. Pen. Merito
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Tribunale di Pinerolo sent. 27 del 14 gennaio 2010 Est. Reynaud Imp. Bocco Acque. Analisi Su tempi, modalità e validità dell'attività di campionamento e analisi
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Mercoledì 10 Marzo 2010 15:32
Ambiente in genere
/ Giur.Amm. T.a.r.
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TAR Lombardia (BS) Sez. I sent. 211 del 22 gennaio 2020 Ambiente in genere. Rapporto tra V.i.a. e A.i.a Con l’introduzione dell’AIA diverse autorizzazioni sono state raggruppate in un giudizio complessivo e ad ampio raggio. Nell’AIA sono tra l’altro confluite (v. allegato II del Dlgs. 59/2005) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs. 152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997. Formalmente è rimasta autonoma la procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto (v. art. 5 comma 12 e art. 7 comma 2 del Dlgs. 59/2005). È però evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA. L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs. 59/2005). In definitiva il medesimo materiale è esaminato due volte, ai fini della VIA e per il rilascio dell’AIA. Esiste quindi una retroazione dell’AIA sulla valutazione di assoggettabilità e sulla stessa procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, definisce l’oggetto delle seconde. Ovvero, non è possibile decidere sulla VIA senza conoscere anticipatamente il materiale tecnico dell’AIA, intendendo per tale non solo le analisi tecniche ma anche le prescrizioni (o gli schemi di prescrizione) che limitano e indirizzano il contenuto del progetto. Il fatto che la VIA e l’AIA tendano ormai a formare un unicum non impedisce tuttavia l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali.
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Mercoledì 10 Marzo 2010 15:29
Rifiuti
/ Giurisp.Penale Cass.
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Cass. Sez. III n. 8275 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009) Pres. Grassi Est. Marmo Ric. Rizzi Rifiuti. Abbandono fuori dei contenitori per la raccolta E’ vietato l’abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori e vi è l’onere, per le imprese addette alla raccolta dei rifiuti, di controllare la corretta attività di smaltimento rivolgendosi ad altro luogo di conferimento nel caso in cui siano saturi i contenitori ai quali vengano destinati i rifiuti.
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Mercoledì 10 Marzo 2010 15:27
Rifiuti
/ Giur.Amm. T.a.r.
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 TAR Sicilia (PA) Sez. I sent. 584 del 20 gennaio 2010 Rifiuti. Abbandono e responsabilità ente gestore strade Nella peculiare ipotesi in cui l’abbandono abusivo dei rifiuti non pericolosi avvenga in prossimità dell’area stradale, è illegittimo l’ordine di rimozione intimato nei confronti dell’ente gestore quando non risulti riscontrabile un profilo soggettivo (di dolo o, quanto meno, di colpa). Ai fini dell'imposizione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti, non è sufficiente una generica « culpa in vigilando »
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