|
Cass. Sez. III n. 9252 del 9 marzo 2010 (Ud. 21 gen. 2010) Pres. Grassi Est. Lombardi Ric. Ibello Rifiuti. Spandimento sul suolo per livellamento terreno Per quanto riguarda la definizione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti l’art. 183, primo comma lett, g), del D. Lgs n. 152/06, come sostituito dall’art. 2, comma 20, del D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, si limita a rinviare alle descrizioni contenute nell’allegato 13 della parte quarta. Tra le operazioni di smaltimento descritte nell’allegato B, il cui contenuto è rimasto immutato, alla lettera D12 è indicato il “deposito permanente” dei rifiuti. Orbene, non vi è dubbio che l’attività di spandimento sul suolo dei materiali di risulta a fini di livellamento del terreno rientra nella ipotesi di cui alla citata lettera D12 dell’allegato B, essendo evidentemente destinata a rendere permanente il deposito dei rifiuti in precedenza effettuato. E’ appena il caso di rilevare sul punto che la previsione specifica contenuta nella lettera D12 di una condotta che integra il deposito permanente ha carattere meramente esemplificativo, come indicato dallo stesso disposto.
Leggi tutto...
|