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TAR Abruzzo (AQ) Sez. I sent. 70 dell'11 febbraio 2010 Rifiuti.Ordine rimozione L'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 introduce una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, di recupero o di smaltimento e di ripristino a carico del responsabile del fatto di discarica o immissione abusiva (a carico, cioè, di "chiunque viola i divieti di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo"), in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. Va pertanto chiarito che rimane ex se indifferente, sull’individuazione dei soggetti passivi tenuti al ripristino ambientale, la circostanza che tali soggetti abbiano nel tempo a vario titolo perso il rapporto giuridico o materiale sul territorio inquinato; in particolare per ciò che qui interessa, risulta irrilevante che il titolare di funzioni qualificate di vigilanza e di controllo sulla sicurezza degli impianti abbia medio tempore cessato dagli incarichi societari che il medesimo ricopriva durante il periodo in cui i fatti inquinanti si sono verificati.
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