
TAR Friuli VG Sez. I sent. 129 dell'11 febbraio 2010
Rifiuti. Raccolta differenziata
L’art. 205, comma 4, prevede che “con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del n. 281/97, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 (cioè della raccolta differenziata) e 2 (cioè della frazione umida; voce peraltro soppressa dal D.Lg. 4/08), nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all’art. 3, comma 29, della n. 549/95, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2”. Tale decreto non è mai stato emesso, cosicchè l’ARPA, per quantificare le percentuali di raccolta differenziata, correttamente ha adottato il metodo di calcolo nazionale definito da ISPRA e dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti, all’evidente scopo di dare uniformità delle valutazioni compiute su tutto il territorio nazionale.