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TAR Lombardia (MI) Sez. I 8 febbraio 2010 Rifiuti. Ordine di rimozione La previsione dell'obbligo di rimozione rifiuti esprime un principio di massima escludendo qualsiasi forma di imputazione oggettiva in capo al proprietario o gestore, ma, tenuto conto della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti e delle precise responsabilità che incombono sulle amministrazioni locali in materia di igiene e salute pubblica, non può escludersi a priori la possibilità, in situazioni di indifferibilità ed urgenza, che il Sindaco possa imporre specifici comportamenti anche a carico del soggetto incolpevole, senza alcun intento sanzionatorio ma al solo scopo di neutralizzare una situazione di pericolo e a prevenire ulteriori danni all’ambiente circostante e alla salute pubblica. In simili casi tale provvedimento può essere legittimamente indirizzato al soggetto che, con il sito interessato, si trovi in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione, ancorché essa sia da imputarsi ad altri. Ciò trova una giustificazione nella necessità di procedere comunque alla eliminazione della situazione di minaccia all’interesse pubblico in base allo stato di fatto, in quanto la ricerca dell’obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, potrebbe essere incompatibile con l’intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti
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