Mercoledì 31 Marzo 2010 06:30
Acque
/ Dottrina
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Analisi delle piogge estreme.Stima sintetica della curva di probabilità pluviometrica
di Luigi FANIZZI
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Mercoledì 31 Marzo 2010 06:15
Urbanistica
/ Giurisp.Penale Cass.
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Cass. Sez. III n. 10779 del 19 marzo 2010 (Ud. 15 dic.. 2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Todisco ed altro Urbanistica. Acquisizione al patrimonio comunale e ordine demolitorio del giudice penale
L’acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si pone in contrasto con l’ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, allorquando sia intervenuta l’acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperarvi soltanto se il Consiglio comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato, invece, il mantenimento dell’opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell’abuso. Non si comprende, dunque, perché il condannato non possa chiedere al Comune (divenuto frattanto proprietario) l’autorizzazione a procedere ad una ineludibile demolizione a proprie cura e spese. Qualora si argomentasse in senso contrario si perverrebbe all’illogica conclusione che il giudice penale non potrebbe ordinare, in caso di condanna, la demolizione delle opere abusive tutte le volte in cui l’amministrazione comunale abbia ingiunto la demolizione e questa non sia stata eseguita dal responsabile dell’abuso nel termine di 90 giorni dalla notifica, tenuto conto che l’acquisizione avviene a titolo originario ed “ope legis”, per il solo decorso del tempo, con il conseguente carattere meramente dichiarativo del successivo provvedimento amministrativo, che è atto dovuto, privo di qualsiasi contenuto discrezionale.
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Mercoledì 31 Marzo 2010 06:10
Rumore
/ Giur.Amm. T.a.r.
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 TAR Puglia (LE) Sez. I sent. 525 del 9 febbraio 2010 Rumore. Deroga orari di aperura esercizi Nonostante la previsione di una liberatoria del privato cittadino che risiede in prossimità dell’esercizio dal quale possono propagarsi rumori e, in genere, emissioni disturbanti per la pubblica quiete, la valutazione della possibilità di autorizzare una deroga agli orari di apertura degli esercizi resta pur sempre demandata alla discrezionalità della P.a.
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Mercoledì 31 Marzo 2010 06:00
Urbanistica
/ Giur.Amm. T.a.r.
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 TAR Lombardia (BS) sez. I n. 712 dell'11 febbraio 2010 Urbanistica. Volumi tecnici I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d. carico urbanistico e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Essi non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all'abitazione come le soffitte o i bagni, destinati a formare un’ unica unità abitativa e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici. La realizzazione di un locale "sottotetto" mediante vani distinti e comunicanti attraverso una scala interna col piano sottostante è indice rivelatore dell'intento di rendere abitabile il locale o i locali, non potendosi detti vani considerare volumi tecnici
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Martedì 30 Marzo 2010 06:30
Ambiente in genere
/ Dottrina
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SOPPRESSIONE AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – LEGGE 26 MARZO 2010 N. 42
di Carlo RAPICAVOLI
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Martedì 30 Marzo 2010 06:10
Elettrosmog
/ Giur.Amm. T.a.r.
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TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I sent. 59 del 19 febbraio 2010 Elettrosmog. Limiti di esposizione Nel caso di esposizione prolungata – come avviene nell’ipotesi in cui gli impianti si trovino in edifici adibiti a residenza – come si evince anche dalle “Linee Guida applicative del D.M. 381/1998”, dettate dal Ministero dell’Ambiente, devono essere rispettati i valori più cautelativi rispetto ai “limiti di esposizione” per cui il parametro da rispettare è quello di 6 V/m e non quello di 20 V/m. I limiti di esposizione non devono essere superati in ambiente libero, mentre il legislatore ha ritenuto che, stante la riconosciuta pericolosità per la salute umana dell’esposizione a campi elettromagnetici, nel caso di esposizione prolungata debbano essere rispettati valori maggiormente cautelativi.
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Martedì 30 Marzo 2010 06:00
Urbanistica
/ Giur.Amm. T.a.r.
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TAR Veneto Sez. II sent. 453 del 11 febbraio 2010 Urbanistica. Muro di contenimento In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente
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Martedì 30 Marzo 2010 05:12
Caccia e Animali
/ Giur.Amm. T.a.r.
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TAR Sicilia Sez. I n. 3481 del 23 marzo 2010
Caccia e animali. Calendario venatorio
L’art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica l'INFS come “organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, quindi, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma semmai quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può in linea di principio essere anche disatteso dalla Amministrazione regionale, la quale tuttavia è tenuta all’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che la portano –se del caso- a disattendere il parere stesso
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Lunedì 29 Marzo 2010 06:15
Beni Ambientali
/ Dottrina
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Il Piano paesaggistico non può prevalere sul piano del parco.
di Fulvio Albanese
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Lunedì 29 Marzo 2010 06:12
Rumore
/ Giur.Amm. C. Stato
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 Cons. Stato Sez. V sent. 670 del 10 febbraio 2010 Rumore. Esercizio infrastruttura autostradale La circostanza che solo con la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) il legislatore abbia puntualmente disciplinato anche il fenomeno dell’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura autostradale, collocando espressamente tra le sorgenti sonore fisse proprio le infrastrutture stradali, non costituisce alcun ragionevole prova del fatto che precedentemente non potesse essere ammessa la tutela della salute dall’inquinamento acustico derivante dall’esercizio di una infrastruttura stradale: una simile conclusione sarebbe invero irragionevole ed inammissibile, perché in stridente ed insanabile contrasto con la previsione costituzionale della tutela della salute. In realtà deve ragionevolmente sostenersi che con la nuova normativa il legislatore, prendendo atto del rilievo assunto dal fenomeno dell’inquinamento acustico e della necessità di apprestare le più opportune misure di tutela, anche di natura preventiva, abbia inteso colmare le lacune della precedente normativa, inserendo espressamente nell’ambito delle “sorgenti sonore fisse” anche le infrastrutture stradali, così, per un verso, eliminando ogni problema interpretativo per il futuro, ma contemporaneamente dando sostanzialmente atto della correttezza della interpretazione estensiva della stessa espressione, contenuta nell’articolo 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, come comprensiva anche delle infrastrutture autostradali: ciò del resto conformemente alle stesse finalità del ricordato D.P.C.M. che significativamente aveva ad oggetto “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni”.
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