Cass. Sez. III n. 23028 del 29 luglio 2020 (CC 24 giu 2020)
Pres. Izzo Est. Corbetta Ric. Barzaghi
Beni Ambientali.Delitto paesaggistico

Le ipotesi delittuose alternativamente previste dall’art.181 d.lgs. 42\2004 sono tre, come si desume dall’utilizzo delle locuzioni “o, in alternativa,” e “ovvero ancora” che separano dette ipotesi. Le prime due si riferiscono alle opere preesistenti, la terza alle nuove costruzioni; il superamento volumetrico è delineato, nel primo caso, in via alternativa, ossia in percentuale superiore al 30% oppure in termini assoluti (oltre 750 mc.), mentre nel secondo caso solo in termini assoluti (oltre i 1.000 mc.). Integra perciò il delitto contemplato dall’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2006: quanto agli immobili preesistenti, la realizzazione abusiva dell’opera che abbia comportato: a) un aumento volumetrico superiore al trenta per cento rispetto alla volumetria della costruzione originaria, ovvero b) un ampliamento della volumetria superiore a settecentocinquanta metri cubi; con riferimento alle nuove opere, l’aumento di volumetria superiore ai mille metri cubi.


RITENUTO IN FATTO


1. Con l’impugnata ordinanza, la Corte d’appello di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di Marino Barzaghi, ad oggetto la dichiarazione di estinzione per prescrizione “ora per allora” del reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, oggetto della sentenza di condanna emessa, a carico del Barzaghi, dalla Corte di appello di Cagliari in data 17/11/2014, irrevocabile il 03/12/2014.
 
2. Avverso l’indicata ordinanza, Marino Barzaghi, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o la falsa interpretazione dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004. Assume il ricorrente che, per effetto della sentenza della sentenza della Corte costituzionale del 23 marzo 2016, n. 56, il fatto per il quale è intervenuta sentenza di condanna sarebbe riconducibile nella attuale previsione contravvenzionale, in quanto, come accertato dal consulente di parte, il volume dell’opera abusiva è pari a 487 mc., quindi inferiore alla soglia di 750 mc. oltrepassata la quale il fatto integra una figura delittuosa. In ogni caso, ance calcolando i volumi adiacenti al fabbricato in questione, la volumetria complessiva sarebbe comunque inferiore a 750 mc. Il giudice dell’esecuzione, invece, avrebbe calcolato il rapporto percentuale (30%), mentre, in ossequio al favor rei, avrebbe dovuto considerare l’ipotesi alternativa del parametro fisso in termini volumetrici (750 mc. oppure 1.000 mc.).
   pen., assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, che, per contro, sarebbe fondata, stente l’intervenuta dichiarazione di illegittimità della norma incriminatrice per effetto della sentenza della Corte costituzionale del 23 marzo 2016, n. 56.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o la falsa applicazione delle “norme penali” nonché la violazione degli artt. 1, 129, 666, 673, 676 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, per effetto dell’indicata sentenza della Corte costituzionale, la pena inflitta sarebbe illegale, avendo il giudice dell’esecuzione ritenuto che il terrapieno creasse volumi utili, nonostante il manufatto abbia un volume pari a 487 mc., quindi inferiore a 750 mc. Osserva poi il ricorrente che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere d’ufficio alla revoca della sentenza di condanna ex art. 673 cod. proc. pen., pena la violazione degli artt. 27, comma 2, e 24, commi 2 e 4, Cost.
 
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 30 l. n. 87 del 1953 e dell’art. 673 cod. proc. pen. Nel riprendere le argomentazioni dedotte con i motivi precedenti, secondo il ricorrente il giudice dell’esecuzione, avrebbe erroneamente rigettato l’istanza di declaratoria di prescrizione del reato, trattandosi di un mero riporto di terra avvenuto con un badile e una carriola.

3. In data 8 giungo 2020 il difensore dell’interessato ha depositato una  memoria, con cui chiede, in via preliminare, che il ricorso venga rimesso alle Sezioni Unite, essendo ravvisabile un contrasto di giurisprudenza in relazione all’interpretazione dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, con riferimento alle parole “o, in alternativa”: se cioè per la sussistenza del reato sia richiesta o meno il concomitante superamento dei limiti indicati dalla norma, in numero fisso e in termini percentuali. In ogni caso, riprendendo le argomentazioni diffusamente riportate del ricorso, si insistente per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato.

    2. In primo luogo va premessa una considerazione in punto di rito.
L’art. 666 cod. proc. pen. stabilisce, al comma 1, che “il giudice dell’esecuzione procede a richiesta dal pubblico ministero, dell’interessato o del difensore”.  Ciò significa, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente con il secondo motivo, che il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, con la conseguenza che è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato d’ufficio (da ultimo, Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016, Barcia, Rv. 266714).

3. Venendo al merito dei motivi di  ricorso, esaminabili congiuntamente stante la stretta relazione logica e giuridica tra le questioni dedotte, occorre prendere le mosse dalla ricordata sentenza della Corte costituzionale del 23 marzo 2016, n. 56, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede ": a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 ed".
Per effetto della sentenza della declaratoria di parziale incostituzionalità, L'attuale formulazione dell'art. 181 Codice dei beni culturali è dunque la seguente:  "1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c).
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi".

4. Mentre, in precedenza, la fattispecie incriminatrice apprestava una tutela maggiormente rigorosa per i beni vincolati in via provvedimentale  e, per i beni vincolati per legge, il delitto di cui al comma 1-bis veniva in rilievo soltanto in caso di opere di notevole impatto volumetrico, la sentenza della Corte costituzionale ha ricondotto all'area contravvenzionale tutti i lavori eseguiti su beni paesaggistici, sia quelli vincolati in via provvedimentale, sia quelli vincolati per legge.
L'unica ipotesi di reato ancora modellata come delitto, pertanto, concerne i lavori di qualsiasi genere eseguiti su beni paesaggistici, qualora comportino il superamento delle soglie volumetriche indicate all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, ossia quando i lavori “abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.

5. Va messo in luce che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, le ipotesi delittuose alternativamente previste dalla fattispecie in esame sono tre, come si desume dall’utilizzo delle locuzioni “o, in alternativa,” e “ovvero ancora” che separano dette ipotesi.
Le prime due si riferiscono alle opere preesistenti, la terza alle nuove costruzioni; il superamento volumetrico è delineato, nel primo caso, in via alternativa, ossia in percentuale superiore al 30% oppure in termini assoluti (oltre 750 mc.), mentre nel secondo caso solo in termini assoluti (oltre i 1.000 mc.).
Integra perciò il delitto contemplato dall’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2006: quanto agli immobili preesistenti, la realizzazione abusiva dell’opera che abbia comportato: a) un aumento volumetrico superiore al trenta per cento rispetto alla volumetria della costruzione originaria, ovvero b) un ampliamento della volumetria superiore a settecentocinquanta metri cubi; con riferimento alle nuove opere, l’aumento di volumetria superiore ai mille metri cubi.

6. Va inoltre richiamato l’indirizzo secondo cui, in tema di tutela dei beni paesaggistici, ai fini della qualificazione del fatto reato come contravvenzione, ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o come delitto, ai sensi dell'art. 181, comma 1-bis, dello stesso decreto, la nozione di "volumetria" deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio  (Sez. 3, n. 16697 del 28/11/2017 - dep. 16/04/2018, Alimonda, Rv. 272844; Sez. 3, n. 9060 del 04/10/2017 - dep. 28/02/2018, Veillon, Rv. 272450).
E ciò perché la fattispecie in esame è posta a tutela del paesaggio, quale  forma visibile dell’ambiente, di talché anche un terrapieno, come l’edificio in esame, che superi le soglie sopra indicate, indipendentemente dalla volumetria interna, rilevante ai fini urbanistici, è idoneo a compromettere il bene tutelato, nel senso ora ricordato.

7. Di conseguenza, in tema di reati paesaggistici, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016 che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, integra la contravvenzione prevista dal comma primo di detto articolo ogni intervento abusivo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, configurandosi invece il delitto previsto dal successivo comma 1-bis nella sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici ivi indicati (Sez. 3,  n. 33047 del 19/04/2016, Mozer, Rv. 268033; Sez. 3, n. 15751 del 06/04/2016, Sirigu, Rv. 266588).

8. Va altresì evidenziato che questa Corte di legittimità, con argomentazione che il Collegio condivide, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, nella formulazione risultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 26 marzo 2016, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, nella parte in cui punisce come delitto non solo le condotte non autorizzate che provochino un ampliamento della volumetria preesistente del trenta per cento, ma anche quelle che, a prescindere dal dato percentuale, comportino un aumento di cubatura superiore a settecentocinquanta metri cubi o la realizzazione di una nuova cubatura superiore ai mille metri cubi, in quanto la necessità di tutelare il paesaggio, bene costituzionalmente rilevante, non rende irragionevole una disciplina che sanzioni le sue più rilevanti trasformazioni abusive (Sez. 3, n. 40513 del 17/05/2019, Carafa D’Andria, Rv. 277163).

9. Fatte tali premesse, e rilevato che non ravvisabile alcun contrasto giurisprudenziale a proposito dell’interpretazione dell’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 – il che esclude la necessità di un intervento regolativo delle Sezioni Unite, come ventilato dal ricorrente - tra gli effetti della sentenza della Corte costituzionale, che ha comportato la degradazione a mera contravvenzione di taluni fatti in precedenza considerati come delitto, vi è la possibilità di rilevare, da parte del giudice dell’esecuzione, la prescrizione del reato, previa riqualificazione del fatto alla stregua di contravvenzione, ove il relativo termine fosse maturato prima della sentenza di condanna.
Invero, questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui, in tema di esecuzione, il giudice, adito con istanza di revoca della sentenza definitiva di condanna a seguito della sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, deve dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato oggetto della predetta sentenza, riqualificato come contravvenzione, ai sensi del comma 1 della norma citata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti (Sez. 3, n. 55015 del 18/07/2018, PG C/ Capasso, Rv. 27432; Sez. 3, n.  52438 del 11/07/2017, Scamardella,  Rv. 271879; Sez. 3, n. 38691 del 11/07/2017, Giordano, 271301).

10. Ciò comporta che, in tal caso, il giudice dell’esecuzione deve verificare se il fatto, per il quale è intervenuta sentenza definitiva di condanna, sia qualificabile come contravvenzione, con conseguente declaratoria di prescrizione del reato “ora per allora”, ovvero se sia sussumibile in una delle tre ipotesi delittuose alternativamente considerate dall’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, nel quale caso non può ovviamente trovare applicazione il termine di prescrizione più favorevole previsto per le contravvenzioni.
Per operare tale accertamento, il giudice dell’esecuzione deve valutare tutti gli elementi di fatto accertati con la sentenza definitiva di condanna, oltre a quelli eventualmente acquisiti, nel contraddittorio tra le parti, nel procedimento di esecuzione.

11. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi sin qui richiamati, avendo ravvisato la fattispecie delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto l’opera abusiva in questione aveva comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria.
Pacifico che il volume dell’edificio in questione, come emerge dall’elaborato redatto dal consulente della difesa, è pari a 487 mc., la Corte ha tuttavia rilevato che, secondo quando accertato in sede di cognizione, tale manufatto era connesso funzionalmente in modo indissolubile e strumentale al servizio del fabbricato ristrutturato e modificato nella sua destinazione d’uso; in particolare, dal progetto a suo tempo presentato dal Barzaghi e approvato dal comune di Calasetta con la concessione rilasciata il 13 aprile 2005, i volumi preesistenti alle opere abusive erano stati così indicati: 198,84 mc. per il fabbricato A, 75,23 mc. per il fabbricato B, 74,70 mc. per il fabbricato C, pari a complessivi 348,77 mc.; di conseguenza, considerando tutti i volumi coinvolti dall’intervento, l’esecuzione del manufatto in esame concretò un incremento volumetrico del 139,63%: superiore al limite del 30%.
La Corte territoriale, inoltre, ha escluso che il manufatto fosse da porre in relazione al fabbricato A, che ha una pianta assai irregolare e un volume assai superiore a quello degli altri due, anche valutati unitariamente; anche ove si ritenesse che la verifica della percentuale di ampliamente debba essere circoscritta al rapporto tra il volume del manufatto e quello di uno degli altri due fabbricati (B o C, di dimensioni pressoché identiche), in ogni caso sarebbe ampiamente superata la soglia del 30% dell’incremento volumetrico.
E in relazione a tali argomentazioni il ricorrente omette qualsivoglia confronto critico.

13. Per i motivi sin qui esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/06/2020.