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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2003

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi.

Gazzetta Ufficiale N. 134 del 12 Giugno 2003

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera f), punto 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che le funzioni di
rilievo nazionale quali il soccorso tecnico, la prevenzione, lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli
incendi boschivi sono mantenute allo Stato;
Visti gli indirizzi operativi del 23 maggio 2003 del Presidente del
Consiglio dei Ministri diretti a prevenire e fronteggiare il rischio
incendi boschivi;
Vista la direttiva, con la quale il capo del Dipartimento della
protezione civile ha fissato per l'11 giugno 2003 la formale apertura
della campagna estiva antincendi boschivi 2003;
Considerato che le consistenti precipitazioni piovose verificatesi
nel corso della stagione autunnale hanno determinato un significativo
accrescimento della vegetazione presente nei boschi e nelle aree ad
essi limitrofe;
Considerato che la particolare elevata consistenza di dette
biomasse, con l'approssimarsi della stagione estiva e del conseguente
aumento della temperatura determina un notevole aumento del rischio
di innesco e propagazione degli incendi boschivi sul territorio
nazionale;
Ravvisata, quindi, l'assoluta necessita' di adottare ogni
iniziativa utile per assicurare l'aumento della complessiva capacita'
operativa della flotta aerea attualmente esistente, nonche' di
implementare la disponibilita' dei velivoli da destinare alla lotta
attiva agli incendi boschivi;
Considerato che la situazione di rischio sopra descritta non e'
fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato -
Sez. IV, decisione n. 2361/2000, l'esistenza di una grave situazione
di pericolo puo' realizzare quello stato di emergenza tale da
richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;
Ravvisata la ricorrenza, nella fattispecie in esame, delle
condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992,
per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2003;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in
premessa, e' dichiarato fino al 31 ottobre 2003, lo stato di
emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli
incendi boschivi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003
Il Presidente: Berlusconi