Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Calabria (CZ) Sez. II n. 112 del 25 gennaio 2024
Urbanistica.Tolleranze costruttive
Le c.d. tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001 consistono in un istituto per cui non è da considerarsi violativo del titolo edilizio un fabbricato che si discosti dal progetto assentito in misura minima. Nondimeno, allorché lo scostamento sia maggiore della soglia di rilevanza fissata dal legislatore, è evidente che le superfici e le volumetrie che sarebbero state ricomprese nelle c.d. tolleranze costruttive non debbono essere scomputate, ai fini del calcolo della sanzione amministrativa alternativa alla demolizione dei cui all’art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001, dalla superficie e dalla volumetria abusivamente realizzate. Al contrario, tali superfici e volumetrie partecipano a determinare la misura dell’abuso.
Cass. Sez. III n. 8050 del 23 febbraio 2024 (UP 1 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Berardi
Rifiuti.Stoccaggio
Essendo lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti un reato avente natura permanente, la sua consumazione termina con la rimozione della situazione di fatto abusiva, ossia con la cessazione volontaria della condotta (ovvero, si aggiunge, con quella imposta dal sequestro del bene, ovvero ancora dalla sentenza di primo grado)
TAR Sicilia (PA) Sez. IIII n. 223 del 23 gennaio 2024
Urbanistica.Impugnativa dell’atto di approvazione del P.R.G.
Il carattere di piena autonomia fra gli atti di adozione e di approvazione del P.R.G. comporta la possibilità di un'impugnativa anche successiva dell'atto di approvazione, a ciò non ostando la circostanza per cui, al ricorrere di determinate condizioni, anche la delibera di adozione risulti ex se impugnabile; l'impugnazione dell'adozione del Piano Regolatore, nella misura in cui sia suscettibile di applicazione e, quindi, immediatamente lesiva, costituisce una facoltà e non un onere, con la conseguenza che non può in alcun modo ritenersi che la mancata impugnazione dell'atto di adozione del P.R.G. comporti ex se preclusione o decadenza nei confronti della successiva proposizione di un ricorso avverso la delibera di approvazione del Piano
Cass. Sez. III n. 8152 del 26 febbraio 2024 (CC 12 dic 2023)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Bonacci ed altro
Ambiente in genere.Sequestro preventivo impeditivo di un bene demaniale
E' legittimo il sequestro preventivo impeditivo di un bene demaniale, pur destinato a soddisfare i bisogni e gli interessi di una platea indeterminata di utenti, quando la sua fruizione, per effetto delle modifiche allo stesso apportate, possa aggravare il pregiudizio per l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, essendosi altresì precisato che, nelle aree vincolate, anche in presenza di opere ultimate, deve pur sempre valutarsi, l’impatto degli abusi sulle zone oggetto di particolare tutela.
Parlamento Europeo
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1044 del 1 febbraio 2024
Beni ambientali.Rapporto tra la tutela paesaggistica del bosco e vincolo idrogeologico
L’autorizzazione alla trasformazione di boschi insistenti su terreni vincolati per scopi idrogeologici costituisce un elemento dello schema normativo attraverso cui il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 articola la funzione conservativa e protettiva dei boschi, intesi nella loro naturale funzione di strumenti di difesa geologica e idrica del territorio, dispiegantesi attraverso la forza immobilizzatrice delle radici del complesso boscato e con l’azione regimante delle acque esercitata dal cotico erboso; perciò, ai fini della predetta autorizzazione, rileva la valutazione dell'interesse pubblico della difesa del suolo dal punto di vista idrico e geologico, per le conseguenze negative di danno o anche di pericolo che la trasformazione stessa può comportare per i suoli interessati. In tale ottica, i presupposti per il rilascio del nulla osta idrogeologico sono indicati dalla specifica disciplina e possono riguardare anche interventi irrilevanti paesaggisticamente ma incidenti sulla stabilità dei terreni. Pertanto, la tutela derivante dal vincolo idrogeologico si estende anche agli interventi edificatori interessanti terreni non boschivi, purché compresi nell’area vincolata per cui la trasformazione dei terreni, cui fa riferimento l'art. 7 del R.D. 616 maggio 1926, n. 1126, e i lavori di trasformazione, previsti dal successivo art. 21, consentono alla p.a. di adottare non già mere prescrizioni operative, bensì misure restrittive ed anche impeditive di ogni tipo di intervento che, per le sue caratteristiche e per i mezzi impiegati, incidano sul territorio in modo non dissimile dalle utilizzazioni per scopi agricoli
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