Chi ne sa qualcosa????? O dove posso trovare materiale (qualche sentenza o meglio articolo commentato su rivista specializzata) in proposito all’applicazione delle norme e relative sanzioni previste per le bonifiche in caso di contaminazione di acque superficiali………
In particolare l’art. 242 c.1 del decreto prevede” Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera ………” ;
definizione di sito all’art. 240 “a) l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”
mentre art. 257, sanzioni relative alla bonifica dei siti 1. “Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con …….” e ricompare acque superficiali ……
Mentre nell’allegato relativo sono previste limiti come CSC solo per il suolo, sottosuolo e acque sotterranee e modalità di campionamento solo per terreni ed acque sotterranee, però ad Interventi di bonifica recita : “La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, …..” e ricompare acque superficiali ……
Ovviamente in una situazione dove si verifichi la presenza di un inquinante solo a valle del sito contaminato.
grazie
Bonifiche e acque superficiali
Credo che i refusi relativi alle acque superficiali siano legati, come al solito, al copia-incolla che ha contraddistinto, purtroppo, la scrittura di quell'opera maxima (??) che va sotto il nome di testo unico. Infatti il D.M. 471/99, primo regolamento sui siti inquinati, all'Allegato 1 comma 2 conteneva proprio i criteri per la valutazione della qualità delle acque superficiali di siti contaminati che, ora, nella parte IV del D.Lgs 152 non sono più presenti. Questo non toglie che sulla applicazione letterale del reato ci sia chi insista anche negando l'evidenza. Però racconta meglio quello che è ti è successo, approfondendo si trovano altre risposte.
Bonifiche acque superficiali
Il caso: una ditta a causa di uno sversamento accidentale determina una contaminazione delle acque superficiali del un canale laterale e del suolo con cui viene a contatto. Si procede al campionamento dell'acqua a monte ed a valle e del suolo.
Le analisi confermano la contaminazione pertanto si procede a informare l'Autorità Giudiziaria per la violazione art. 242 del Decreto e la relativa sanzione prevista art. 257.
Il Magistrato ora ci chiede di chiarire l'aspetto relativo alle acque superficiali in quanto nella sanzione sono citate mentre nella violazione all'art. 242, rimandando alla definziione di "sito" non vengono considerate.
Speravo che qualcono avesse già affrontato questo aspetto.
grazie ciao
Le analisi confermano la contaminazione pertanto si procede a informare l'Autorità Giudiziaria per la violazione art. 242 del Decreto e la relativa sanzione prevista art. 257.
Il Magistrato ora ci chiede di chiarire l'aspetto relativo alle acque superficiali in quanto nella sanzione sono citate mentre nella violazione all'art. 242, rimandando alla definziione di "sito" non vengono considerate.
Speravo che qualcono avesse già affrontato questo aspetto.
grazie ciao
In effetti, come dicevo nel post precedente, le acque superficiali non sono più previste come matrice contaminabile. Non a caso le matrici interessate dal titolo V della parte V del TUA sono ben specificate nella definizione di sito di cui all'art.240. L'inquinamento delle acque superficiali dovuto ad uno sversamento accidentale può essere ricondotto alla disciplina degli scarichi, e quindi al suo sistema sanzionatorio, sempre sia stato possibile prelevare lo sversamento mentre era in atto.
Rimane il suolo attraversato dallo sversamento accidentale, qui è bene procedere con un campionamento per dimostrare la potenziale contaminazione.
Rimane il suolo attraversato dallo sversamento accidentale, qui è bene procedere con un campionamento per dimostrare la potenziale contaminazione.