Vogliamo parlarne un po'?
Da quanto emerge dalla legge 28 che converte il Dl 2 del 2012, la normativa sui rifiuti viene così modificata:
All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:
"5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/Ce non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'Ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo Adr per la classe 9 — M6 e M7".
Questo comporta un innalzamento della soglia dell'ecotossicità al 2,5% di fatto.
E' interessante però anche la prima frase dove sembra che anche in caso di riferimento specifico il limite da adottare sia quello generico.
Come la mettiamo con la precedente classificazione in base al parere ISS per gli idrocarburi?
E in generale?
Nuova classificazione RIFIUTI ECOTOSSICI H 14
Re: Nuova classificazione RIFIUTI ECOTOSSICI H 14
Il problema, Vento, è che si modificano gli articolati senza avere una visione d'assieme, a volte senza neanche conoscere quello di cui si scrive, il risultato è spesso quello di produrre norme incomprensibili o inapplicabili. Questo è un buon esempio. E' stato sostituito il punto 5 dell'allegato D, ma sono rimaste invariate le note 1 e 2 dell'allegato I, e queste dicono che la classificazione dei rifiuti si fa con i criteri dell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, il che è in piccola piccolissima contraddizione con l'indicazione della metodologia ADR per la caratteristica ecotossico. Naturalmente per le miscele come i rifiuti i valori limite per la loro classificazione sono prima quelli specifici, laddove presenti nel regolamento 1272_08 e s.m.i., poi quelli generici.
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
Re: Nuova classificazione RIFIUTI ECOTOSSICI H 14
Sono perfettamente d'accordo con te.
Mi chiedevo proprio da un punto di vista giuridico se la volontà espressa dal Legislatore,confusamente, ma anche chiaramente (la volontà di innalzare, o modificare i limiti per l'ecotossicità è evidente, anche a causa dei problemi che si sono avuti nell'applicazione, vedi problematica scorie di inceneritori urbani, ecc.) che orientamento dovrebbero tenere i tecnici.
Dovrebbe esprimersi il Ministero dell'Ambiente, ma a questo punto comincio a temere ogni modifica, mi sembra che continui ad aumentare la confusione anziché chiarire le cose.
L'approccio alla gestione dei rifiuti continua ad essere sbagliato, ma non credo verrà mai risolto seriamente.
Mi chiedevo proprio da un punto di vista giuridico se la volontà espressa dal Legislatore,confusamente, ma anche chiaramente (la volontà di innalzare, o modificare i limiti per l'ecotossicità è evidente, anche a causa dei problemi che si sono avuti nell'applicazione, vedi problematica scorie di inceneritori urbani, ecc.) che orientamento dovrebbero tenere i tecnici.
Dovrebbe esprimersi il Ministero dell'Ambiente, ma a questo punto comincio a temere ogni modifica, mi sembra che continui ad aumentare la confusione anziché chiarire le cose.
L'approccio alla gestione dei rifiuti continua ad essere sbagliato, ma non credo verrà mai risolto seriamente.