bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso area
bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso area
Vorrei sapere se qualcuno è in grado di risolvermi questo problema.
Un'area data in concessione ad un punto vendita carburanti per una trentina/quarantina d'anni con destinazione d'uso originari prevista dal PRG a strada è in fase smantellamento, in quanto il comune deve realizzare un progetto. Tale progetto sembrerebbe prevedere la realizzazione di un parco ma non è stato ancora approvato ma è in pratica certo. A questo punto è legittimato il comune chiedere la bonifica dell'area del punto vendita sino al rispetto dei limiti per uso verde/residenziale anche se tale progetto non è stato ancora approvato? Inoltre essendo il terreno di proprietà del Comune non è comunque legittimato a riavere il bene dato in concessione completamente"pulito" e quindi senza tracce di contaminanti provenienti dall'attività del distributore? Il timore è che la ditta bonifichi fino al rispetto dei limiti per aree produttive e che poi il comune se la prenda in saccoccia e debba fare il resto di bonifica sino ad uso vede. Come ci si fa ad autotutelare. Si può rivendicare il concetto di chi inquina paga e di danno ambientale? help!
Un'area data in concessione ad un punto vendita carburanti per una trentina/quarantina d'anni con destinazione d'uso originari prevista dal PRG a strada è in fase smantellamento, in quanto il comune deve realizzare un progetto. Tale progetto sembrerebbe prevedere la realizzazione di un parco ma non è stato ancora approvato ma è in pratica certo. A questo punto è legittimato il comune chiedere la bonifica dell'area del punto vendita sino al rispetto dei limiti per uso verde/residenziale anche se tale progetto non è stato ancora approvato? Inoltre essendo il terreno di proprietà del Comune non è comunque legittimato a riavere il bene dato in concessione completamente"pulito" e quindi senza tracce di contaminanti provenienti dall'attività del distributore? Il timore è che la ditta bonifichi fino al rispetto dei limiti per aree produttive e che poi il comune se la prenda in saccoccia e debba fare il resto di bonifica sino ad uso vede. Come ci si fa ad autotutelare. Si può rivendicare il concetto di chi inquina paga e di danno ambientale? help!
- Alessio S.
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Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Da quanto scritto non si riesce a capire se per l'area in questione si stia discutendo della semplice dismissione dell'impianto carburanti oppure se sia già aperta una procedura di sito potenzialmente contaminato a seguito di superamento delle CSC o, addirittura, se si sia già alla fase di discussione di un progetto di bonifica di un sito contaminato acclarato tale a seguito di caratterizzazione e valutazione di rischio sanitario ed ambientale sito specifica.
Se si parla di "bonifica" ai sensi del Titolo V della Parte Quarta chi ordina la bonifica al responsabile della contaminazione è la Provincia, non il Comune.
Se si parla di "bonifica" ai sensi del Titolo V della Parte Quarta chi ordina la bonifica al responsabile della contaminazione è la Provincia, non il Comune.
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
hai ragione...chiedo scusa per la mia approssimazione nel descrivere la situazione.
E' già stata eseguita l'indagine preliminare ambientale finalizzata alla dismissione dei serbatoi.
Le indagini sinora svolteai sensi di quanto stabilito dalla delibera della Regione Veneto DGRV 3964/04 e propedeutiche alla dismissione dell'impianto (ciò significa che pe ora i serbartoi e l'impianto sono ancora lì), hanno evidenziato superamenti della col A per idrocarburi C>12 fino a circa 15 metri di profondità anche nel suolo saturo (anche se la falda è risultata pulita...dalle loro analisi).
Il problema è proprio qui...il PRG individua tale area come "strada"...ma un PUA (Piano urbanistico attuativo), in fase di realizzazione presso tale area, la cui approvazione costituisce variante, prevede la realizzazione di un parco.
Tuttavia, allo stato attuale il progetto di tale opere non è stato ancora approvato (e c'è anche un parere della soprintendenza che vorrebbe la realizzazione di verde pubblico). Pertanto, essendo in realtà tale area del Comune, ma non ancora chiaramente definita la destinazione d'uso futura in assenza di un progetto approvato, è possibile già attivare un provcedimento ai sensi di quato dispoto dlal'art. 242...secondo me no...perchè stando alla realtà dei fatti attualmente la destinazione è a strada ma quasi sicuramente diventerà parco.
Allora, per risolvere questo inghippo, pensavo che il comune in regime di autotutela potesse già avviare delle procedure di bonifica a carico della ditta al fine di avere il bene a lei concesso completamente pulito cioè con almeno una bonifica per zona verde e residenziale...ma come fare? a cosa ci si può appellare?
Il rischio è che la ditta rimuova i serbatoi, effettui un'eventuale bonifica nel caso vengano evidenziati supermanenti delle CSC di col B fino al rispetto di tali limiti o delle rispettive CSR ma che il Comune, non appena approvato il progetto del PUA debba completare a proprie spese la bonifica per la nuova destinazione d'uso quando comunque la contaminazione è stata fatta dall'attività del distributore.
Tengo a precisare inoltre che, quando il comune ha dato in concessione l'area era già destinata a strada, tuttavia i contaminanti presenti sono riconducibili all'attività del distributore. Spero sia un po più chiaro.
E' già stata eseguita l'indagine preliminare ambientale finalizzata alla dismissione dei serbatoi.
Le indagini sinora svolteai sensi di quanto stabilito dalla delibera della Regione Veneto DGRV 3964/04 e propedeutiche alla dismissione dell'impianto (ciò significa che pe ora i serbartoi e l'impianto sono ancora lì), hanno evidenziato superamenti della col A per idrocarburi C>12 fino a circa 15 metri di profondità anche nel suolo saturo (anche se la falda è risultata pulita...dalle loro analisi).
Il problema è proprio qui...il PRG individua tale area come "strada"...ma un PUA (Piano urbanistico attuativo), in fase di realizzazione presso tale area, la cui approvazione costituisce variante, prevede la realizzazione di un parco.
Tuttavia, allo stato attuale il progetto di tale opere non è stato ancora approvato (e c'è anche un parere della soprintendenza che vorrebbe la realizzazione di verde pubblico). Pertanto, essendo in realtà tale area del Comune, ma non ancora chiaramente definita la destinazione d'uso futura in assenza di un progetto approvato, è possibile già attivare un provcedimento ai sensi di quato dispoto dlal'art. 242...secondo me no...perchè stando alla realtà dei fatti attualmente la destinazione è a strada ma quasi sicuramente diventerà parco.
Allora, per risolvere questo inghippo, pensavo che il comune in regime di autotutela potesse già avviare delle procedure di bonifica a carico della ditta al fine di avere il bene a lei concesso completamente pulito cioè con almeno una bonifica per zona verde e residenziale...ma come fare? a cosa ci si può appellare?
Il rischio è che la ditta rimuova i serbatoi, effettui un'eventuale bonifica nel caso vengano evidenziati supermanenti delle CSC di col B fino al rispetto di tali limiti o delle rispettive CSR ma che il Comune, non appena approvato il progetto del PUA debba completare a proprie spese la bonifica per la nuova destinazione d'uso quando comunque la contaminazione è stata fatta dall'attività del distributore.
Tengo a precisare inoltre che, quando il comune ha dato in concessione l'area era già destinata a strada, tuttavia i contaminanti presenti sono riconducibili all'attività del distributore. Spero sia un po più chiaro.
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Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Sforano in colonna A ma sarebbero conformi in colonna B per il suolo ed il sottosuolo? Quanti sondaggi sono stati fatti? Il monitoraggio sulla falda acquifera per quanto tempo è andato avanti? ARPAV è stata già coinvolta? Da quanto scritto sembrerebbe che l'interesse a variare lo strumento urbanistico per realizzare il parco sia tutto del comune, si sta predisponendo anche il documento di verifica di significatività degli impatti ambientali per tale variante? Quanto all'azione di danno ambientale, da denunciare al Ministero dell'ambiente tramite la prefettura. la vedo dura se non si sforano i parametri tabellari in base alla destinazione urbanistica del sito o non si dimostra un qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità da essa assicurata.giuppe23 ha scritto:hai ragione...chiedo scusa per la mia approssimazione nel descrivere la situazione.
E' già stata eseguita l'indagine preliminare ambientale finalizzata alla dismissione dei serbatoi.
Le indagini sinora svolteai sensi di quanto stabilito dalla delibera della Regione Veneto DGRV 3964/04 e propedeutiche alla dismissione dell'impianto (ciò significa che pe ora i serbartoi e l'impianto sono ancora lì), hanno evidenziato superamenti della col A per idrocarburi C>12 fino a circa 15 metri di profondità anche nel suolo saturo (anche se la falda è risultata pulita...dalle loro analisi).
Il problema è proprio qui...il PRG individua tale area come "strada"...ma un PUA (Piano urbanistico attuativo), in fase di realizzazione presso tale area, la cui approvazione costituisce variante, prevede la realizzazione di un parco.
Tuttavia, allo stato attuale il progetto di tale opere non è stato ancora approvato (e c'è anche un parere della soprintendenza che vorrebbe la realizzazione di verde pubblico). Pertanto, essendo in realtà tale area del Comune, ma non ancora chiaramente definita la destinazione d'uso futura in assenza di un progetto approvato, è possibile già attivare un provcedimento ai sensi di quato dispoto dlal'art. 242...secondo me no...perchè stando alla realtà dei fatti attualmente la destinazione è a strada ma quasi sicuramente diventerà parco.
Allora, per risolvere questo inghippo, pensavo che il comune in regime di autotutela potesse già avviare delle procedure di bonifica a carico della ditta al fine di avere il bene a lei concesso completamente pulito cioè con almeno una bonifica per zona verde e residenziale...ma come fare? a cosa ci si può appellare?
Il rischio è che la ditta rimuova i serbatoi, effettui un'eventuale bonifica nel caso vengano evidenziati supermanenti delle CSC di col B fino al rispetto di tali limiti o delle rispettive CSR ma che il Comune, non appena approvato il progetto del PUA debba completare a proprie spese la bonifica per la nuova destinazione d'uso quando comunque la contaminazione è stata fatta dall'attività del distributore.
Tengo a precisare inoltre che, quando il comune ha dato in concessione l'area era già destinata a strada, tuttavia i contaminanti presenti sono riconducibili all'attività del distributore. Spero sia un po più chiaro.
Un altro dubbio che mi viene è sul contesto urbanistico in cui operava il distributore, non essendo nell'immediato le strade inquadrabili nè in colonna A nè in colonna B.
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
La strada è inquadrata come colonna B.
Al di là della destinazione d'uso che attualmente è strada ma che a seguito di approvazione dl progetto diventerà parco,non è lecito chiedere che un bene che viene dato in concessione a qualcuno venga ridato senza contaminazione indipendentemente dalla destinazione?
Insomma, sto cercando un modo per imporgli la bonifica sino ad uso verde residenziale anche se attualmente non è verde residenziale ma lo diventerà. Le indagini svolte sono solo quelle preliminari e dovranno farne altre a seguito della rimozione dei serbatoi e sarà coinvolta anche ARPAV ma ripeto che il problema è che non posso imporgli una bonifica superiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici ma non penso sia nemmeno corretto che se uno inquina alterando le condIzioni naturali delle matrici ambientali (CHE a mio avviso sono da intendere i limiti di col A) su proprietà di un altro (in questo caso il comune), debba poi essere quest'ultimo a rimediare i danni7/inquinamento in caso di cambio di destinazione d'uso più restrittiva ma vorrei trovare un appiglio normativo e/o di procedura civile.
Al di là della destinazione d'uso che attualmente è strada ma che a seguito di approvazione dl progetto diventerà parco,non è lecito chiedere che un bene che viene dato in concessione a qualcuno venga ridato senza contaminazione indipendentemente dalla destinazione?
Insomma, sto cercando un modo per imporgli la bonifica sino ad uso verde residenziale anche se attualmente non è verde residenziale ma lo diventerà. Le indagini svolte sono solo quelle preliminari e dovranno farne altre a seguito della rimozione dei serbatoi e sarà coinvolta anche ARPAV ma ripeto che il problema è che non posso imporgli una bonifica superiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici ma non penso sia nemmeno corretto che se uno inquina alterando le condIzioni naturali delle matrici ambientali (CHE a mio avviso sono da intendere i limiti di col A) su proprietà di un altro (in questo caso il comune), debba poi essere quest'ultimo a rimediare i danni7/inquinamento in caso di cambio di destinazione d'uso più restrittiva ma vorrei trovare un appiglio normativo e/o di procedura civile.
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Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Come dicevo, sulle bonifiche le ordinanze le emette la Provincia non il Comune. Quanto alle tabelle relative alla contaminazione abbiamo solo quelle dell'Allegato 5 legate appunto alla destinazione urbanistica. L'eventuale azione di danno ambientale ai sensi della Parte Sesta Dlgs 152/2006, da effettuare tramite il ministero dell'Ambiente, dovrebbe essere ben motivata dimostrando appunto deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità da essa assicurata. L'eventuale azione del Comune in sede civile ai sensi dell'art. 2043 del C.C. potrebbe essere motivata in presenza di un danno provocato da un'attività illecita, cosa che sembrerebbe estranea alla situazione. La vedo dura.
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Ho svolto diversi progetti che hanno incluso strade: in alcuni casi la Conferenza dei Servizi ha imposto la colonna B in altri la colonna A.giuppe23 ha scritto:La strada è inquadrata come colonna B.
La trasposizione degli strumenti urbanistici e relative destinazioni d'uso in qualche caso non è sempre così automatica (e semplificata) in Colonna A o B: le strade sono appunto un esempio.
La stradina di un'area residenziale, circondata da abitazioni, può essere soggetta alla colonna A.
Il tratto della via Emilia (strada statale) che attraversa e aree cittadine di diversi centri abitati, può essere soggetta alla colonna B.
Forse la questione sulla destinazione d'uso dell'area non è il punto centrale di questo caso: anzi il principio di cautela dovrebbe prevedere che in assenza di una destinazione d'uso chiara, si applichi quella più conservativa... proprio per questa ragione anche le aree a destinazione agricola vanno sotto tabella A.
Riepilogo: una amministrazione comunale concede in locazione un'area di proprietà pubblica ad una impresa che intende svolgere una attività di movimentazione di sostanze pericolose. L'amministrazione comunale non modifica la destinazione d'uso della particella catastale assegnata in locazione che forse non è neanche accatastata.
Il locatario esercita l'attività di movimentazione di sostanze pericolose perché autorizzato dal Comune (ed altri enti) fino al giorno del termine delle sue attività imprenditoriali, quando deve rimuovere gli impianti e restituire l'area al locatario.
A me pare ovvio che il rilascio dell'area deve essere nelle condizioni ante-locazione. Se a suo tempo non furono eseguite indagini di caratterizzazione per stabilire lo stato qualitativo del sottosuolo, il problema non solo del locatore, ma anche del locatario.
Sulla base di altre informazioni: ricerca storica, contratto di locazione, informazioni presenti presso gli archivi comunali, note sugli incidenti avvenuti presso il punto vendita, nota dell'ufficio UTIF/Provincia sulle perdite di esercizio, si può presumere la buona qualità dei terreni in posto all'epoca e presumere che la datazione delle anomalie presenti oggi in sito siano "recenti" , ovvero avvenute nel corso della locazione.
Insomma non darei per scontata l'affermazione di giuppe23 sull'applicazione della colonna B ed il ruolo della Conferenza dei Servizi non è secondario.
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Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
In generale, fino a prova contraria, dobbiamo ritenere la legittimità della condotta della pubblica amministrazione. Ne consegue che quando aveva concesso l'area ad uso "area di servizio con distributore di carburante", di fatto le era stata riconosciuta una destinazione d'uso che oggi - con riferimento ad un eventuale procedimento di bonifica - inquadreremmo in colonna B.
Se poi anche la strada limitrofa è in colonna B il ragionamento è completo, visto che le aree di servizio (con i relativi manufatti per il rifornimento) sono classificate come "pertinenze di servizio delle strade" ai sensi dell'art. 24 del Codice della Strada.
A mio giudizio, quindi, per stabilire se alla fine della concessione e dopo lo smantellamento degli impianti il sito "area di servizio" è contaminato si dovrà fare riferimento ai valori della colonna B: se la CSR non è superata, il Gestore non sarà tenuto ad alcuna procedura di bonifica, quanto meno ai sensi del Titolo V della parte quarta del TUA.
Sarebbero fatte salve, ovviamente, eventuali disposizioni inserite nel contratto di concessione per quanto riguarda la "sistemazione" dell'area al termine dell'utilizzo e prima della sua restituzione
Poi il Comune decide di cambiare la destinazione d'uso dell'area e darle funzioni residenzali o di area verde? Bene, chi attuerà il relativo progetto sarà tenuto prima di tutto a riportare lo stato delle matrici ambientali alle condizioni previste dalle nuove destinazioni d'uso.
Se poi anche la strada limitrofa è in colonna B il ragionamento è completo, visto che le aree di servizio (con i relativi manufatti per il rifornimento) sono classificate come "pertinenze di servizio delle strade" ai sensi dell'art. 24 del Codice della Strada.
A mio giudizio, quindi, per stabilire se alla fine della concessione e dopo lo smantellamento degli impianti il sito "area di servizio" è contaminato si dovrà fare riferimento ai valori della colonna B: se la CSR non è superata, il Gestore non sarà tenuto ad alcuna procedura di bonifica, quanto meno ai sensi del Titolo V della parte quarta del TUA.
Sarebbero fatte salve, ovviamente, eventuali disposizioni inserite nel contratto di concessione per quanto riguarda la "sistemazione" dell'area al termine dell'utilizzo e prima della sua restituzione
Poi il Comune decide di cambiare la destinazione d'uso dell'area e darle funzioni residenzali o di area verde? Bene, chi attuerà il relativo progetto sarà tenuto prima di tutto a riportare lo stato delle matrici ambientali alle condizioni previste dalle nuove destinazioni d'uso.
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Buon giorno,
concordo con Atena.
da un punto di vista normativo secondo me non si può imporre al concessionario di portare i valori di bonifica al di sopra di quelli previsti dalla destinazione urbanistica del prg.
Il tema doveva essere trattato a livello di accordi nella concessione stipulata dall'ente a suo tempo. se il tema non è stato trattato, il nuovo progetto dovrà tenere conto degli ulteriori costi per rispettare col A.
detto ciò nulla toglie al comune di provare tutte le strade e la propria capacità di influenza per trovare un comprommesso ragionevole per entrmabi i soggetti.
ciao
concordo con Atena.
da un punto di vista normativo secondo me non si può imporre al concessionario di portare i valori di bonifica al di sopra di quelli previsti dalla destinazione urbanistica del prg.
Il tema doveva essere trattato a livello di accordi nella concessione stipulata dall'ente a suo tempo. se il tema non è stato trattato, il nuovo progetto dovrà tenere conto degli ulteriori costi per rispettare col A.
detto ciò nulla toglie al comune di provare tutte le strade e la propria capacità di influenza per trovare un comprommesso ragionevole per entrmabi i soggetti.
ciao
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
La conseguenza del rigoroso approccio esposto da Atena potrebbe condurre alla assegnazione di default della colonna B a tutti i punti vendita carburante dismessi, che appunto si trovano ai margini delle strade, anche nei centri cittadini: questo approccio in qualche caso potrebbe non essere corretto. Al margine delle strade, in luogo di un distributore di carburanti, sono possibili non poche destinazioni d'uso sulla base delle dimensioni: parcheggi o asili con giardini.
Ovviamente la CdS è il luogo deputato per i necessari approfondimenti, caso per caso, anche perché se il Comune ha sbagliato non chiarendo su uno strumento urbanistico la destinazione d'uso di un area locata al margine di una strada pubblica, perché i tecnici degli altri enti, ASL, Provincia ed ARPA devono farsi carico di tale errore oggi che sono chiamati a valutare le condizioni di rilascio di quest'area? Se non c'è destinazione urbanistica vale la scelta più prudente, altrimenti quale funzionario di Provincia firmerà l'avvenuta bonifica, senza il supporto di una chiara destinazione urbanistica "industriale/produttiva" inclusa agli atti del procedimento, per consentire al locatario (ed al locatore) di rilasciare il sito contaminato per i limiti di colonna A ?
Ovviamente la CdS è il luogo deputato per i necessari approfondimenti, caso per caso, anche perché se il Comune ha sbagliato non chiarendo su uno strumento urbanistico la destinazione d'uso di un area locata al margine di una strada pubblica, perché i tecnici degli altri enti, ASL, Provincia ed ARPA devono farsi carico di tale errore oggi che sono chiamati a valutare le condizioni di rilascio di quest'area? Se non c'è destinazione urbanistica vale la scelta più prudente, altrimenti quale funzionario di Provincia firmerà l'avvenuta bonifica, senza il supporto di una chiara destinazione urbanistica "industriale/produttiva" inclusa agli atti del procedimento, per consentire al locatario (ed al locatore) di rilasciare il sito contaminato per i limiti di colonna A ?
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Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Permettimi di replicare che questa osservazione potrebbe valere per qualsiasi altra situazione, in quanto molto spesso anche le attività produttive (specialmente quelle più vecchie ed ora in via di dismissione) sono collocate al margine delle strade in contesti cittadini che, sotto il profilo urbanistico, sono ora diventati "molto appetibili" per funzioni residenziali o simili.esco ha scritto:Al margine delle strade, in luogo di un distributore di carburanti, sono possibili non poche destinazioni d'uso sulla base delle dimensioni: parcheggi o asili con giardini.
Ma non per questo i precedenti titolari dell'attività produttiva dismessa potrebbero essere chiamati alla bonifica del sito se lo stesso, solo a seguito di una variante del PRG che ne cambia la "futura" destinazione d'uso, diventa "contaminato" se si applicano i valori-limite della colonna A.
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Esatto Atena: accede quanto hai segnalato. Il sito certificato non contaminato per la destinazione d'uso "industriale/produttivo" riceve un vincolo dalla conferenza dei servizi che deve essere tenuto in considerazione negli atti di programmazione futuri dell'amministrazione, pertanto qualora l'area in futuro sia ad esempio promossa a "residenziale" sarà necessario aggiornare la caratterizzazione o l'analisi di rischio per verificarne la compatibilità, ed eventualmente eseguire una ulteriore bonifica. Questo vale per il proprietario "pubblico" o "privato".atena60 ha scritto: Ma non per questo i precedenti titolari dell'attività produttiva dismessa potrebbero essere chiamati alla bonifica del sito se lo stesso, solo a seguito di una variante del PRG che ne cambia la "futura" destinazione d'uso, diventa "contaminato" se si applicano i valori-limite della colonna A.
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Secondo l'appendice V Applicazione dell’Analisi di Rischio ai Punti Vendita Carburante dei Metodi APAT/ISPRA dell'AdR (http://www.isprambiente.gov.it/files/te ... 100609.pdf):
Per i PV in esercizio si fa riferimento all’utilizzo effettivo, ovvero industriale/commerciale. Per i PV in dismissione si fa riferimento allo scenario futuro previsto dagli strumenti urbanistici per il sito.
Per i PV in esercizio si fa riferimento all’utilizzo effettivo, ovvero industriale/commerciale. Per i PV in dismissione si fa riferimento allo scenario futuro previsto dagli strumenti urbanistici per il sito.
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Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
In pratica, questo cosa comporta?Per i PV in esercizio si fa riferimento all’utilizzo effettivo, ovvero industriale/commerciale. Per i PV in dismissione si fa riferimento allo scenario futuro previsto dagli strumenti urbanistici per il sito.
Che qualora il PV in dismissione fosse interessato da una futura destinazione d'uso "residenziale/verde" secondo gli strumenti urbanistici vigenti, deve risultare non contaminato con riferimento alla futura destinazione d'uso e che in caso contrario il gestore "dismettente" dovrà procedere a bonifica fino al raggiungimento dei valori di colonna A?
Oppure che nella medesima situazione il sito può essere certificato non contaminato per la destinazione d'uso "industriale/commerciale" fino a quel momento avuta (ovviamente se non contaminato lo è o lo è diventato...), ma riceverà un vincolo dalla conferenza dei servizi che deve essere tenuto in considerazione negli atti relativi all'attuazione della nuova destinazione d'uso "residenziale/verde" e pertanto un'eventuale bonifica fino al raggiungimento dei valori di colonna A saranno a carico dell'attuatore del nuovo progetto "residenziale/verde"?
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Naturalmente si tratta di un'indicazione, non di un obbligo, trovandosi espressa su un manuale che non ha valore legale. Suggerisce di considerare per il presente del procedimento di un sito dismesso, fase di valutazione dell'analisi di rischio, la destinazione d'uso che si avrà in futuro e non quella attuale, quindi, in soldoni, nello stabilire gli obiettivi di bonifica l'AdR si concentra sui bersagli adulti e bambini se questa destinazione è quella residenziale ricreativa, in conclusione imponendo alla proprietà/responsabile del sito di provvedere secondo le risultanze dell'AdR e non demandando l'onere alla successione.
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Si...è come dice Callaghan. Quando un impianto, per esempio, fa una semplice sostiuzione serbatoi ma rimane in "esercizio", se dagli accertamenti ambientali c'è il superamneto di col B, dovrà essere fatta una bonifica sino al rispetto dei limiti industriali poichè il sito è "provvisoriamente "industriale". Nel momento n cui quel distributore viene dismesso, se il PRG prevede che quell'area sia verde/residenziale (basti pensareattutii i distributori che esistono nel tessuto urbano (nonchè in prossimità di giardini o parchi o aree completamento edilizio) è onere del responssbile della contaminazione fare la bonifica sino a col A (o con AdR ovviamente). Questo è preciato anche nella DGRV 3964/04 (in Veneto) a pag. 7
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyr ... legato.pdf
Nel caso specifico che ho fatto all'inizio, il distributore che risale gli anni'50(prima del PRG), è stato inserito in un'area che originariamente era verde.
Ora, l'approvazione imminente ma non ancra avvenuta) delle opere di urbanizzazione di un PUA (Piano urnbanistco), prevede per quell'area tutto parco. E siccome l'approvazione del PUA costituisce variante urbanistica la destinazione "futura" dell'area sarà verde. Il caso è un pò più complicato quindi...
http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyr ... legato.pdf
Nel caso specifico che ho fatto all'inizio, il distributore che risale gli anni'50(prima del PRG), è stato inserito in un'area che originariamente era verde.
Ora, l'approvazione imminente ma non ancra avvenuta) delle opere di urbanizzazione di un PUA (Piano urnbanistco), prevede per quell'area tutto parco. E siccome l'approvazione del PUA costituisce variante urbanistica la destinazione "futura" dell'area sarà verde. Il caso è un pò più complicato quindi...
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Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Forse è il caso di fare un piccolo passo indietro.
Allora: le colonne A e B sono relative alla concentrazione soglia di contaminazione (CSC), cioè ai livelli di contaminazione delle matrici ambientali – differenziati tra aree ad uso “verde/residenziale” ed aree ad uso “commerciale/industriale” – superati i quali il sito, che ancora non può definirsi “contaminato”, dovrà essere oggetto di caratterizzazione ed analisi di rischio.
L’analisi di rischio (a cui si riferiscono i Metodi APAT/ISPRA citati da Callaghan) è quindi una fase successiva del nostro procedimento, mentre la disciplina regionale citata da Giuppe23 è antecedente all’entrata in vigore del D.L.vo 152/06 e fa dunque riferimento ad un procedimento di bonifica molto differente da quello attuale.
Il primo problema quindi è: se mi trovo a controllare un distributore di carburante in via di dismissione, che fino a quando è rimasto in esercizio costituiva un sito con legittima destinazione d’uso “commerciale/industriale”, ma che nella futura pianificazione urbanistica avrà destinazione “verde/residenziale”, quale sarà la colonna su cui verificherò l’eventuale superamento della CSC delle matrici ambientali interessate, che darebbe inizio all’obbligo – per il responsabile dell’inquinamento - di effettuare la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio?
Allora: le colonne A e B sono relative alla concentrazione soglia di contaminazione (CSC), cioè ai livelli di contaminazione delle matrici ambientali – differenziati tra aree ad uso “verde/residenziale” ed aree ad uso “commerciale/industriale” – superati i quali il sito, che ancora non può definirsi “contaminato”, dovrà essere oggetto di caratterizzazione ed analisi di rischio.
L’analisi di rischio (a cui si riferiscono i Metodi APAT/ISPRA citati da Callaghan) è quindi una fase successiva del nostro procedimento, mentre la disciplina regionale citata da Giuppe23 è antecedente all’entrata in vigore del D.L.vo 152/06 e fa dunque riferimento ad un procedimento di bonifica molto differente da quello attuale.
Il primo problema quindi è: se mi trovo a controllare un distributore di carburante in via di dismissione, che fino a quando è rimasto in esercizio costituiva un sito con legittima destinazione d’uso “commerciale/industriale”, ma che nella futura pianificazione urbanistica avrà destinazione “verde/residenziale”, quale sarà la colonna su cui verificherò l’eventuale superamento della CSC delle matrici ambientali interessate, che darebbe inizio all’obbligo – per il responsabile dell’inquinamento - di effettuare la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio?
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Colonna A.
Se gli Enti in CdS decideranno Colonna B si "espongono".
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Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Credo che l’equivoco nasca dalla difficoltà, nel caso di interventi di riqualificazione urbanistico/edilizia di aree industriali/commerciali dismesse o di altri siti degradati o comunque “a rischio insalubrità”, di integrare i vari procedimenti:
- quello dell’accertamento di eventuali responsabilità pregresse in ordine all’inquinamento delle matrici ambientali e quindi del conseguente obbligo di bonifica, la cui inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 257 TUA [e su questo punto non credo possa essere contestato l’inquinamento di un sito solo perché, a seguito di una modifica della destinazione d’uso successiva al periodo in cui è stata legittimamente esercitata la funzione industriale/commerciale, sono diventati più restrittivi i valori-limite di contaminazione];
- quello dell’accertamento dell’eventuale stato di contaminazione del sito in funzione della sua futura riqualificazione urbanistico/edilizia e quindi del conseguente obbligo di bonifica, la cui inosservanza comporterà di fatto solo l’impossibilità di dare attuazione materiale alla nuova destinazione d’uso [in parole povere: il proprietario dell’area o il committente dei lavori di riqualificazione non possono dare inizio all’intervento urbanistico/edilizio se prima non riportano lo stato di contaminazione del sito entro i livelli previsti dalla nuova destinazione d’uso].
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Se proprio vogliamo essere pignoli... anche se sembra strano...il DM 471/99 non è mai stato abrogato...anche se ora c'è il D.lgs. 152/06. Negli allegati del DM, nella "richiesta di certificazione" è riport6ata la seguente dicitura:
SI PRECISA
nel contempo che, nel caso di un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area in oggetto previsto dal vigente P.R.G. comporti l'applicazione di valori di concentrazione limite accettabili più
restrittivi, la proprietà dovrà impegnarsi a procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 13 del citato D.Lgs.;
In Veneto viene ancora usata la DGRV 3964/04 per i serbatoi. Mentre per rispondere alla domanda di ATENA "se mi trovo a controllare un distributore di carburante in via di dismissione, che fino a quando è rimasto in esercizio costituiva un sito con legittima destinazione d’uso “commerciale/industriale”, ma che nella futura pianificazione urbanistica avrà destinazione “verde/residenziale”, quale sarà la colonna su cui verificherò l’eventuale superamento della CSC delle matrici ambientali interessate, che darebbe inizio all’obbligo – per il responsabile dell’inquinamento - di effettuare la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio?" .. Si! il limite di riferimento è col A e dovrà quindi essre fatta un'AdR con obiettivi bverde/residenziale.
SI PRECISA
nel contempo che, nel caso di un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area in oggetto previsto dal vigente P.R.G. comporti l'applicazione di valori di concentrazione limite accettabili più
restrittivi, la proprietà dovrà impegnarsi a procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 13 del citato D.Lgs.;
In Veneto viene ancora usata la DGRV 3964/04 per i serbatoi. Mentre per rispondere alla domanda di ATENA "se mi trovo a controllare un distributore di carburante in via di dismissione, che fino a quando è rimasto in esercizio costituiva un sito con legittima destinazione d’uso “commerciale/industriale”, ma che nella futura pianificazione urbanistica avrà destinazione “verde/residenziale”, quale sarà la colonna su cui verificherò l’eventuale superamento della CSC delle matrici ambientali interessate, che darebbe inizio all’obbligo – per il responsabile dell’inquinamento - di effettuare la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio?" .. Si! il limite di riferimento è col A e dovrà quindi essre fatta un'AdR con obiettivi bverde/residenziale.
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Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Purtroppo la previsione del comma 13 dell'art. 17 del D.L.vo 22/97 non è più stata riproposta nel D.L.vo 152/06, e per arrivare allo stesso risultato non dico i salti mortali che bisogna fare (soprattutto nei piccoli-medi Comuni che non hanno elaborato un regolamento edilizio e/o un regolamento d'igiene adeguato/i alle nuove realtà degli interventi di recupero o riqualificazione urbanistico-edilizia).giuppe23 ha scritto:Negli allegati del DM, nella "richiesta di certificazione" è riport6ata la seguente dicitura:
SI PRECISA
nel contempo che, nel caso di un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area in oggetto previsto dal vigente P.R.G. comporti l'applicazione di valori di concentrazione limite accettabili più
restrittivi, la proprietà dovrà impegnarsi a procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 13 del citato D.Lgs.
Per tornare al caso in esame, la mia opinione è questa:
- il gestore del distributore di carburante in via di dismissione potrebbe essere ritenuto responsabile dell’inquinamento del sito, con l’obbligo dell’avvio del procedimento di bonifica a suo carico, solo se la CSC di colonna B fosse superata, e potrebbe soddisfare tale obbligo con il raggiungimento degli obiettivi per uso produttivo (anche mediante la procedura semplificata dell'allegato 4);
- ciò non esclude che il proprietario dell’area o altro soggetto interessato, visti i valori di contaminazione delle matrici ambientali ed in funzione della futura modifica della destinazione d’uso dell’area, possano attivare un’analisi di rischio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi per uso verde/residenziale;
- in ogni caso, nel certificato di destinazione urbanistica dell’area dovrebbe essere annotato un eventuale vincolo della conferenza dei servizi, relativo allo stato di contaminazione del sito ed al livello degli obiettivi di bonifica raggiunti, che dovrà essere tenuto in considerazione negli atti relativi all'attuazione della nuova destinazione d'uso "residenziale/verde".
Re: bonifica sito con futuro cambio di destinazione d'uso ar
Questa formula qui viene ancora usata nel rilascio delle certificazioni. L art 251 già prevede che nel caso di superamento delle csr,ossia in caso di intervento di bonifica(progetto),gli strumenti urbanistici vengano adeguati. Ma nulla è previsto nel caso le csc<c<csr. Invece dovrebbe rimanerne sempre memoria soprattutto ora che anche per. Siti oggetto di bonifica può essere presentato il piano di utilizzo nelle modalità previste dal art 5 del dm 161\12