Perchè ho scelto questo mestiere?
Me lo chiedo ogni volta che le norme non sono chiare e, nel settore rifiuti, abbiamo sicuramente un primato.
Definizione di R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.
Già a partire dalla definizione, ditemi voi se è possibile caprci qualcosa ... Mettiamo che io debba spiegare ad un operatore che vuole intraprendere un'attività di gestione dei rifiuti e che non vuole incorrere in sanzioni pecuniarie o penali.
Mi dite tecnicamente cosa si intende per "scambio" di rifiuti?
E non mi venite a dire che la nota aggiunta possa chiarire qualcosa, in quanto la nota non è una spiegazione dell'operazione di "scambio", ma solo che con R12 si possono includere, in mancanza di altre R più appropriate, alcune attività!!!!
Giusto per complicare ancora di più le cose.
Operazioni di Recupero R12
Re: Operazioni di Recupero R12
Ti lascio un indirizzo dove puoi scaricare un articolo abbastanza interessante.
Saluti
http://www.tuttoambiente.it/wp-content/ ... C_0100.pdf
Saluti
http://www.tuttoambiente.it/wp-content/ ... C_0100.pdf
Re: Operazioni di Recupero R12
Grazie Apollo.
Purtroppo anche gli esperti sono un po' in difficoltà!
Purtroppo anche gli esperti sono un po' in difficoltà!
Re: Operazioni di Recupero R12
Sempre su R12 (questo sconosciuto!).
Vi invito a vedere cosa scrivono nella Conferenza delle Regioni del 22 novembre 2012, in merito alle operazioni di miscelazione dei rifiuti:
Gli impianti autorizzati a sole operazioni di stoccaggio (D15, R13) o di accorpamento (D14, R12) esulano dalle considerazioni di cui sopra, in quanto tali operazioni non consentono alcun cambio di codice Cer.
Dunque, stiamo parlando di un'attività che può essere considerata poco più del semplice stoccaggio (accorpamento) che non consente alcun cambio di codice Cer!
Almeno adesso sappiamo cosa non è: non è un trattamento.
Vi invito a vedere cosa scrivono nella Conferenza delle Regioni del 22 novembre 2012, in merito alle operazioni di miscelazione dei rifiuti:
Gli impianti autorizzati a sole operazioni di stoccaggio (D15, R13) o di accorpamento (D14, R12) esulano dalle considerazioni di cui sopra, in quanto tali operazioni non consentono alcun cambio di codice Cer.
Dunque, stiamo parlando di un'attività che può essere considerata poco più del semplice stoccaggio (accorpamento) che non consente alcun cambio di codice Cer!
Almeno adesso sappiamo cosa non è: non è un trattamento.
Re: Operazioni di Recupero R12
Ho letto anch'io il parere della Conferenza Stato Regioni, e su questo aspetto mi lascia molto perplesso, anche perchè in questo modo si farebbe praticamente coincidere l'R12 con l'R13 (e il D14 con il D15).
Questo è ancora più strano se si considera che molte Province in questi anni hanno permesso (a mio avviso sbagliano), in impianti autorizzati solo come R13, vere e proprie operazioni di selezione dei rifiuti, con accorpamenti, cambi di CER e via dicendo.
Ora ero (e resto) convinto che l'operazione R12 sia "un'operazione preliminare" a quelle di recupero vero e proprio, dove però si possono accorpare (e dividere) dei rifiuti cambiando loro il CER; altrimento non capisco a cosa serva.
Ciao e Auguri
reba
Questo è ancora più strano se si considera che molte Province in questi anni hanno permesso (a mio avviso sbagliano), in impianti autorizzati solo come R13, vere e proprie operazioni di selezione dei rifiuti, con accorpamenti, cambi di CER e via dicendo.
Ora ero (e resto) convinto che l'operazione R12 sia "un'operazione preliminare" a quelle di recupero vero e proprio, dove però si possono accorpare (e dividere) dei rifiuti cambiando loro il CER; altrimento non capisco a cosa serva.
Ciao e Auguri
reba
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Re: Operazioni di Recupero R12
Ho iniziato il lavoro di consulente ambientale quando la legislazione era una semplice collinetta ben definita, poche norme... MA CHIARE, con il passare del tempo da "bravi Italiani" abbiamo creato un'enorme montagna dai contorni confusi.
Chiamiamo le cose per quelle che sono, R12) scambio di rifiuti. Lo scambio può avvenire solo tra due soggetti giuridici , essendo una attività di gestione rifiuti recuperabili il soggetto preposto alla gestione deve essere autorizzato al ritiro e può (a mio avviso) solo stoccare una specifica tipologia di rifiuto, in sintesi il rifiuto da scambiare deve avere già le caratteristiche per essere riutilizzato direttamente in attività che và dall' R1 a R11. Le operazioni di cernita, compattazione, selezione etc.. sono contemplate nell'attività R13 cos'ì recita LA SOLA E UNICA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO Il D.M. 5 febbraio 1998.
Chiamiamo le cose per quelle che sono, R12) scambio di rifiuti. Lo scambio può avvenire solo tra due soggetti giuridici , essendo una attività di gestione rifiuti recuperabili il soggetto preposto alla gestione deve essere autorizzato al ritiro e può (a mio avviso) solo stoccare una specifica tipologia di rifiuto, in sintesi il rifiuto da scambiare deve avere già le caratteristiche per essere riutilizzato direttamente in attività che và dall' R1 a R11. Le operazioni di cernita, compattazione, selezione etc.. sono contemplate nell'attività R13 cos'ì recita LA SOLA E UNICA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO Il D.M. 5 febbraio 1998.
Re: Operazioni di Recupero R12
Scusate se mi inserisco ora
ma sto cercando disperatamente in rete la risposta a questo vecchio quesito...
e non ho trovato altro
sapete se oltre al parere della conferenza Regionale è uscito per caso qualcos'altro che definisca meglio le attività da ricondurre ad R12??
l'ambiguità della definizione di R12 e la possibilità di utilizzarlo anche in impianti che producono si un rifiuto, ma che ne cambiano sostanzialmente le caratteristiche vedi nota ".....pallettizzazione, essicazione, triturazione, condizionamento, ....." crea non pochi problemi di utilizzazione
anche perché operazioni di recupero in R12 da normativa Regionale non sono soggette a VIA mentre le altre fino a R9 si!!!!
capite che ora tutte le ditte chiedono l'R12
grazie mille
ma sto cercando disperatamente in rete la risposta a questo vecchio quesito...
e non ho trovato altro
sapete se oltre al parere della conferenza Regionale è uscito per caso qualcos'altro che definisca meglio le attività da ricondurre ad R12??
l'ambiguità della definizione di R12 e la possibilità di utilizzarlo anche in impianti che producono si un rifiuto, ma che ne cambiano sostanzialmente le caratteristiche vedi nota ".....pallettizzazione, essicazione, triturazione, condizionamento, ....." crea non pochi problemi di utilizzazione
anche perché operazioni di recupero in R12 da normativa Regionale non sono soggette a VIA mentre le altre fino a R9 si!!!!
capite che ora tutte le ditte chiedono l'R12
grazie mille