Passaggio rifiuti R13 ordinaria in R13 semplificata
Passaggio rifiuti R13 ordinaria in R13 semplificata
Un impianto autorizzato in regime ordinario ad effettuare operazioni di R13 può destinare i rifiuti ad impianti autorizzati in regime semplificato in R13?
Re: Passaggio rifiuti R13 ordinaria in R13 semplificata
L'art. 6 del DM 5/2/98 comma 8 prevede:
"Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti ."
sembrerebbe che l'obbligo valga solo per le procedure semplificate, altre specificazioni in merito io non ne conosco
io però ci starei attento.....
"Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti ."
sembrerebbe che l'obbligo valga solo per le procedure semplificate, altre specificazioni in merito io non ne conosco
io però ci starei attento.....
Re: Passaggio rifiuti R13 ordinaria in R13 semplificata
Il problema, a mio avviso, è un pò più complesso:
un impianto in ordinaria può conferire a impianti in semplificata;
il conferimento da R13 a altro R13 è formalmente impedito dalla stessa definizione dell'R13: "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12". In base alla definizione, un'operazione successiva ad una R13 deve essere sempre diversa!
Il riferimento al comma 8 dell''art. 6 del DM 5/2/98, poteva essere preso in considerazione fino a prima dell'entrata in vigore del Dlgs 205/2010 che ha assegnato al solo codice R12 le attività di cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
un impianto in ordinaria può conferire a impianti in semplificata;
il conferimento da R13 a altro R13 è formalmente impedito dalla stessa definizione dell'R13: "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12". In base alla definizione, un'operazione successiva ad una R13 deve essere sempre diversa!
Il riferimento al comma 8 dell''art. 6 del DM 5/2/98, poteva essere preso in considerazione fino a prima dell'entrata in vigore del Dlgs 205/2010 che ha assegnato al solo codice R12 le attività di cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
Age quod agis
Re: Passaggio rifiuti R13 ordinaria in R13 semplificata
Nella realtà però cosa succede che se deicidi di inviare ad altro impianto di gestione partendo da un R13, trasporti rifiuti all'altro impianto(indistintamente che sia autorizzato in ordinaria o in semplificata) e nella sostanza che fai , prima lo stocchi per forza in R13 e poi lo tratti altri R ...., a meno che come ti entra non mandi tutto subito in trattamento ..... opportunità vista molto raramente
io credo che una volta R13 da R13 si possa fare, indipendentemente dal tipo di autorizzazione, più volte diventa critico perchè condurebbe a pensare che il trattamento non avviene mai ed il rifiuto è sempre in giro in stoccaggio.
ciao
io credo che una volta R13 da R13 si possa fare, indipendentemente dal tipo di autorizzazione, più volte diventa critico perchè condurebbe a pensare che il trattamento non avviene mai ed il rifiuto è sempre in giro in stoccaggio.
ciao
Re: Passaggio rifiuti R13 ordinaria in R13 semplificata
Nel riferimento al comma 8 dell'art. 6 del DM 5/2/98, si parla di passaggio da un'attività di "sola" R13 ad un'altra ancora di "sola" R13 ed è proprio questo passaggio che, dal 25/12/2010, non è più possibile.
Rientra nella liceità assoluta il conferimento da un impianto che abbia fatto la "sola" R13, ad un'altro impianto la cui R13 sia il normale prestoccaggio ad un'operazione R1-R12 nel medesimo sito.
Rientra nella liceità assoluta il conferimento da un impianto che abbia fatto la "sola" R13, ad un'altro impianto la cui R13 sia il normale prestoccaggio ad un'operazione R1-R12 nel medesimo sito.
Age quod agis