Smaltimento legname arenato su spiagge a seguito mareggiate
Smaltimento legname arenato su spiagge a seguito mareggiate
Anche in riferimento al c.d. decreto "terra dei fuochi" che introduce il reato di combustione illecita di rifiuti, qual'è il vostro parere in merito a ordinanze sindacali che autorizzano lo smaltimento del legname depositato sulle spiagge a seguito mareggiate mediante combustione in loco?
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Re: Smaltimento legname arenato su spiagge a seguito mareggi
Buonasera micche...
Art. 184 c. 2 lett d) : sono rifiuti urbani...quelli di qualsiasi natura o provenienza...giacenti su aree pubbliche o private ma soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime (omissis)
premesso ciò credo che debbano essere trattati come tali...quindi conferiti a impianto di recupero aut a recupero o smaltimento rifiuti urbani (seguendo lo stesso iter come i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini...art. 184 c. 2 lett e)
sicuramente NON smaltiti tramite combustione in loco perche' configurerebbe, a mio parere, sicuramente smaltimento illecito rifiuti urbani non pericolosi (art 256 c. 1 lett. A) o addirittura pericolosi (256 c. 1 lett B) a secolnda di cosa il mare "porta"...inoltre potrebbe concorrere l'art 674 cp e abuso atti d'ufficio per adozione di ordinanza illegittima da parte del sindaco...
Sul reato di cui all'art 256 bis non ci conterei troppo perche':
1) deve essere ancora convertito in legge...entro 60 gg dal decreto legge senò decade
2) l'abbandono è considerato operato da qualcuno e non dal mare o altro
Diverso è se il comune opera la raccolta, separazione parti estranee e combustione...ci sarebbe una gestione vera e propria...
Questo il mio parere...
Art. 184 c. 2 lett d) : sono rifiuti urbani...quelli di qualsiasi natura o provenienza...giacenti su aree pubbliche o private ma soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime (omissis)
premesso ciò credo che debbano essere trattati come tali...quindi conferiti a impianto di recupero aut a recupero o smaltimento rifiuti urbani (seguendo lo stesso iter come i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini...art. 184 c. 2 lett e)
sicuramente NON smaltiti tramite combustione in loco perche' configurerebbe, a mio parere, sicuramente smaltimento illecito rifiuti urbani non pericolosi (art 256 c. 1 lett. A) o addirittura pericolosi (256 c. 1 lett B) a secolnda di cosa il mare "porta"...inoltre potrebbe concorrere l'art 674 cp e abuso atti d'ufficio per adozione di ordinanza illegittima da parte del sindaco...
Sul reato di cui all'art 256 bis non ci conterei troppo perche':
1) deve essere ancora convertito in legge...entro 60 gg dal decreto legge senò decade
2) l'abbandono è considerato operato da qualcuno e non dal mare o altro
Diverso è se il comune opera la raccolta, separazione parti estranee e combustione...ci sarebbe una gestione vera e propria...
Questo il mio parere...
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Re: Smaltimento legname arenato su spiagge a seguito mareggi
Sono stato conciso...scusa se forse non troppo preciso...ma la giornata è stata lunga...
Re: Smaltimento legname arenato su spiagge a seguito mareggi
Sono sicuramente da considerare come rifiuti urbani ma se l'ordinanza è stata redatta e rispetta le disposizioni dell'art. 191 direi che è legittima.
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Re: Smaltimento legname arenato su spiagge a seguito mareggi
Sfido io che, anche con la procedura di cui all'articolo 191, un comune sia autorizzato a bruciare rifiuti non loco.. Fuori da impartisce preposti... Infatti è lo stesso art 191 che ricorda la tutela ambientale e la salute umana...