Materiale di demolizione per sottofondi stradali

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baldassarri
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Iscritto il: 8 aprile 2011, 9:06

Materiale di demolizione per sottofondi stradali

Messaggio da baldassarri »

Salve a tutti, sono una guardia ecologica volontaria.
Un comune sta costruendo una nuova strada agro-silvo-pastorale in bosco, di lunghezza circa 500m e larghezza 3,5m. Per compattare il piano rotabile è stato depositato, su tutta la lunghezza, del materiale di costruzione e demolizione, corredato da certificato che lo qualifica come materia prima secondaria, laddove nel progetto era previsto l’uso di pietrisco di cava solo nei tratti dove dovesse eccedere una matrice terrosa.
Aggiungo che tale strada attraversa una fascia di rispetto per la presenza di una captazione acquedottiva, perché si trova in una valle dove scorre un torrente. L’intervento è finanziato con fondi europei.
Il problema è che, a differenza da quanto previsto nella circolare ministeriale Ul/2005/5205 allegato C2, la pezzatura del materiale depositato, pur essendo stato macinato, non è al 100% passante al setaccio da 63mm, forse il 70 o 80%, difficile comunque da stabilire adesso che tale materiale si è impastato nel terreno per i lavori tuttora in corso. I certificati in regola sono un passaggio necessario ma non sufficiente a garantire la conformità del materiale ai termini di legge, e, se riscontriamo dimensioni non conformi, forse neanche il resto lo è, come la sua composizione e l’assenza di materie pericolose.
Temo si configuri il reato di smaltimento illecito di rifiuti. Voi che ne dite? Quali procedure adottare?
Grazie in anticipo per la collaborazione.
marcogio85
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Re: Materiale di demolizione per sottofondi stradali

Messaggio da marcogio85 »

Io non penso si tratti di smaltimento illecito... Piuttosto una difformità in progetto oltretutto in vincolo paesaggistico... Ora se l materiale (materia prima secondaria) esce da impianto di recupero che opera in regime semplificato ex art 216 dlgs 152 2006 basterebbe fare un controllo incrociato...
Nelle tue qualità di guardia ecologica volontaria hai l'obbligo di denuncia ex art 331 cpp... Quindi informa il corpo forestale dello Stato anche attraverso il numero 1515...Secondo me non sbagli

Ps il recupero effettivo si concretizza nel fare il sottofondo
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