Ciao a tutti,
ho bisogno di un consiglio su come inquadrare correttamente questa attività:
un comune vorrebbe realizzare, in adiacenza al centro di raccolta (CR) , un punto presidiato, alternativo al medesimo CR, dove gli utenti possono conferire oggetti usati ma funzionanti, per potere essere venduti durante di mercatini dell'usato periodici. L'obiettivo è evidentemente quello di sottrarre dal ciclo dei rifiuti oggetti che ancora mantengono una loro utilità, posto che se questo dovessero essere non utilizzabili, andrebbero comunque necessariamente conferiti al centro di riaccolta come rifiuti. Ho analizzato il problema sotto il punto di vista della "preparazione al riutilizzo", ma la strada mi pare piuttosto tortuosa, sia perché non mi è chiaro se tale attività debba essere autorizzata e, eventualmente, da chi, ma soprattutto perché la prerogativa dell'attività che ho in mente non è quella della gestione di rifiuti, ma di oggetti che ancora mantengono una loro utilità e il detentore originario li cede ad un altro detentore per l'uso diretto o per la vendita.
Mi aiutate con qualche spunto di riflessione per trovare la via corretta ed evitare spiacevoli inconvenienti?
Grazie in anticipo.
cessione di oggetti in adiacenza al centro di raccolta
- atena60
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Re: cessione di oggetti in adiacenza al centro di raccolta
Mmmm, terreno piuttosto scivoloso...
Nella fattispecie, farei prima di tutto riferimento al commercio di cose usate, tuttora disciplinato dall'art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; e poi all'obbligo della tenuta del registro delle operazioni compiute, di cui al successivo art. 128, che è escluso SOLO per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo (art. 247 R.D. 06/05/1940 n. 635)
La determinazione del “valore esiguo” è rimessa al Comune, quale autorità locale di pubblica sicurezza cui è demandato il ricevimento della dichiarazione preventiva da parte dell'impresa.
Per il commercio c.d. "su area pubblica" (cioè nei mercatini), farei riferimento alla specifica disciplina.
Nella fattispecie, farei prima di tutto riferimento al commercio di cose usate, tuttora disciplinato dall'art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; e poi all'obbligo della tenuta del registro delle operazioni compiute, di cui al successivo art. 128, che è escluso SOLO per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo (art. 247 R.D. 06/05/1940 n. 635)
La determinazione del “valore esiguo” è rimessa al Comune, quale autorità locale di pubblica sicurezza cui è demandato il ricevimento della dichiarazione preventiva da parte dell'impresa.
Per il commercio c.d. "su area pubblica" (cioè nei mercatini), farei riferimento alla specifica disciplina.
Re: cessione di oggetti in adiacenza al centro di raccolta
So che stanno nascendo esperienze simili a quelle descritte un po in tutta Italia.
Ho fatto una ricerca ed ho trovato qualcosa.
Allego delle Linee guida della Regione Abruzzo che possono essere di aiuto.
Ho fatto una ricerca ed ho trovato qualcosa.
Allego delle Linee guida della Regione Abruzzo che possono essere di aiuto.
Re: cessione di oggetti in adiacenza al centro di raccolta
Grazie,
come al solito siete una sicurezza!
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- Alessio S.
- Insostituibile
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Re: cessione di oggetti in adiacenza al centro di raccolta
Vero, stanno nascendo sempre più progetti finalizzati alla prevenzione
http://www.progettoprisca.eu/index.php? ... 91&lang=it
http://www.progettoprisca.eu/index.php? ... 91&lang=it