il fatto è questo, statemi a sentire:
l'ASL NA 2 NORD, sostiene che l'attribuzione del codice CER dev'essere fatta dal LABORATORIO di analisi che rilascia il certificato.


ho provato in tutti i modi a "spiegare" che la norma stabilisce l'attribuzione del CER in capo al produttore/detentore del rifiuto e che il laboratorio, esaminato il campione esibito, ne attesta la natura e, se del caso, la pericolosità. Ci troviamo di fronte ad un 170605 e stiamo parlando di bonifica amianto. L'analisi del rifiuto è stata effettuata mediante tecnica MOCF e FT IR. Il campione è un frammento di canna fumaria in cemento/amianto.
La norma che ho cercato di portare a sostegno della mia teoria è l'allegato A al dlgs 152/06. Prima che passi un guaio, a qualcuno sovviene qualche idea migliore? Nel senso che: mi aiutate ad impostare il "ragionamento" in modo più efficace, magari condendo il tutto con materiale giurisprudenziale?.
