effeluenti di allevamento

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marcogio85
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effeluenti di allevamento

Messaggio da marcogio85 »

buongiorno ragazzi, nella presente discussione mi piacerebbe trattare degli effluenti di allevamento e il rapporto tra Dlgs 152/2006 (art 112), DM 7/4/2006 e disciplina regionale conseguente.

a parte le incongruenze tra effluenti (cui vengono ricomprese parti liquide e non) l'art. 112 Dlgs 152/06 fa riferimento: ferme restando le sanzioni di cui all'art 137 c. 14...

quindi secondo voi, l'inosservanza della disciplina regionale presuppone, oltre alle sanzioni regionali, anche le sanzioni penali...?
lore68
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Re: effeluenti di allevamento

Messaggio da lore68 »

per quanto riguarda la regione emilia-romagna, l'orientamento che ha preso l'erogazione delle sanzioni "regionali" (amminstrative) ovvero penali è dato dalla discriminante dell'esistenza o meno di una comunicazione di utilizzo effleunti di allevamento. Se l'azienda è in regola con la comunicazione, ma viola il regolamento di utilizzo degli effluenti di allevamento viene erogata sanzione amminstrativa come da L.R. 7/2007, diveramente la sanzione è penale, come appunto recita l'art. 112.
E' anche capitato che si adducesse una violazione dell'art. 192, quando invece di essere distribuiti per uso agronomico gli effluenti sono "sversati" intenzionalmente su terreni incolti, fossetti, sversati nel torrente, ecc. per liberarsene oppure per svuotare il pozzo nero perchè troppo pieno, e così via. In questo caso l'orientamento -sempre nella regione emilia-romagna- è di considerare questa indersiderabile prassi di agricoltori ben più che negligenti un vero e proprio "abbandono di rifiuti".
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perchim
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Re: effeluenti di allevamento

Messaggio da perchim »

l'art.137 comma 14 si applica:
a) a chiunque effettui UTILIZZAZIONE AGRONOMICA al di fuori dei casi e delle procedure ex art.112;
b) a chiunque non ottemperi al divieto e\o ordine di sospensione dell'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ex art.112;
c) a chiunque effettui UTILIZZAZIONE AGRONOMICA al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
CONCLUSIONI: l'art.137 comma 14 è riferito all'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA: se non si questo si stà commettendo qlke altro reato (più grave sanzionato da norme + severe).
le sanzioni previste dall'eventuale norma regionale devo contemplare altre materie che non sono già puntite dall'art.137 (es. inosservanza prescrizioni impartite x obblighi non previsti dalla vigente normativa, etc) ...
ma far passare violazioni ke andrebbero punite con il 137 co.14 x semplici violazioni amm.ve ... non è la strada giusta, corretta ma soprattutto leggittima.
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marcogio85
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Re: effeluenti di allevamento

Messaggio da marcogio85 »

Nella regione Piemonte esiste una normativa (dpgr 10/R/2007) che disciplina l'utilizzo degli effluenti e le acque reflue utilizzabili in agricoltura..
Le sanzioni vengono citate dalla lr 3/2009 che all'art 7 prescrive : salvo che il fatto non costituisca reato (quindi clausola di riserva... Anche se fa riferimento alle violazioni generealiste al dpgr citato?

A me quindi sembrerebbe che, nonostante il principio di specialità, si applichino tutte e due (solo nel caso di utilizzazione agronomica) e non semplicemente per le fasi precedenti alla stessa
Quindi a mio avviso si applica la normativa regionale per le fasi quali stoccaggio, deposito ecc...

Poi attendo lumi da qualcuno più esperto
marcogio85
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Re: effeluenti di allevamento

Messaggio da marcogio85 »

Scusate ma non riesco a capire quale sia la scriminante per l'applicazione dell'illecito amministrativo da quello penale

Sarò duro di comprendonio ma se leggete la normativa ditemi voi.. Booooo :-)
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perchim
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Re: effeluenti di allevamento

Messaggio da perchim »

le sanzione di cui alla norma reg. si applicano ai casi non previsti e sanzionati dall'art.137 comma 14.
se un reato è penale ... resta penale. non si applicano, nel caso di specie, 2 sanzioni x lo stesso illecito.
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Re: effeluenti di allevamento

Messaggio da atena60 »

perchim ha scritto:l'art.137 comma 14 si applica:
a) a chiunque effettui UTILIZZAZIONE AGRONOMICA al di fuori dei casi e delle procedure ex art.112;
b) a chiunque non ottemperi al divieto e\o ordine di sospensione dell'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA ex art.112;
c) a chiunque effettui UTILIZZAZIONE AGRONOMICA al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.
A me pare che, tranne che per la seconda ipotesi sanzionatoria, la prima e la terza ipotesi rappresentino una classica “norma penale in bianco”, quindi di natura sussidiaria, applicabile solo quando la condotta specifica non sia sanzionata da alcuna norma più dettagliata (nel caso, anche di natura amministrativa).
Solo che dovrebbe appunto essere una norma “più dettagliata” e necessariamente “più articolata e differenziata”, tale da adattarsi in maniera più equa alla diversa gravità dei vari illeciti possibili in materia. Cosa che non mi sembra si sia verificata con l'art. 7 della L.R. Piemonte 3/2009 citata da marcogio85...
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Re: effeluenti di allevamento

Messaggio da marcogio85 »

Atena60 hai colto in pieno il mio dubbio... Però la lr 3/2009 è sanzionatoria del reg 10/r/2007 che affronta tutte le casistiche... Cioè i vari comportamenti illeciti nel campo degli effluenti... Poi in generale viene data sanzione generica con l'art 7 lr 3 /2009... Oltre a un temperamento sanzionatorio nell'art 8 stessa legge che non si capisce cosa volesse tutelare a sto punto...
A parte il temperamento sanzionatorio (cioè "ruba" una volta ma non due)...

Quindi secondo me gli illeciti sarebbero contenuti tutti nel campo amministrativo e non penale... Poi se hai voglia guardati il dpgr 10 r 2007 così mi dici... :-) ;-)
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Re: effeluenti di allevamento

Messaggio da perchim »

io, credo, che lo spirito dell'art.137 comma 14 sia questo: ti permetto di fare un qualcosa che goda di un regime agevolato, xò se sgarri ti bastono.
io, credo, che le eventuali sanzioni di cui alle varie norme regionali, dovrebbero (non so come xò!) contemplare fattispecie ke non vengono già sanzionate dal citato art.137.
ate, xò, dice giusto qnd le let a) e c) sono "norme penali in bianco": ma allora mi chiedo se lo spirito della norma è quello da me citato ... ke senso ha creare delle sanzioni "locali".
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Re: effeluenti di allevamento

Messaggio da atena60 »

perchim ha scritto:ate, xò, dice giusto qnd le let a) e c) sono "norme penali in bianco": ma allora mi chiedo se lo spirito della norma è quello da me citato ... ke senso ha creare delle sanzioni "locali".
Se ci pensi bene, è un po' un sistema sanzionatorio costruito a scatole cinesi: l'art. 137 co. 14 prevede una sanzione penale per l'utilizzazione agronomica "al di fuori dei casi e delle procedure" previste dall'art. 112, e quindi con un'assoluta generalizzazione delle fattispecie legali cui il precetto si applica; ma l'art. 112 prevede espressamente che nell'ambito della disciplina dell'utilizzazione agronomica, di competenza delle regioni, siano contemplate in particolare anche le sanzioni amministrative pecuniarie (però "fermo restando quanto disposto dall'art. 137, comma 15", refuso che nessuno ha mai corretto...).
Avrebbero perciò dovuto essere adottate norme regionali precise e dettagliate, anche nelle sanzioni, e laddove queste non fossero state adottate si rientrava nella norma penale "in bianco" del 137.
Non so se tutte le regioni hanno legiferato in merito, né se l'hanno fatto in maniera corretta. Certo è che non avrebbero dovuto prevedere a loro volta una violazione amministrativa "in bianco", con un'unica sanzione per tutte le condotte "al di fuori dei casi e delle procedure" previste dalla disciplina regionale, e quindi con un'altra assoluta generalizzazione delle fattispecie legali cui il precetto si applica, perché in questo caso il sistema sanzionatorio avrebbe ovviamente generato l'implosione ed il caos...
marcogio85
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Re: effeluenti di allevamento

Messaggio da marcogio85 »

Infatti secondo me così facendo lasciano, a parte il caos e la non uguaglianza tra regioni e regioni (come per altre molte cose... E poi meno male che l'Italia è unita), la riserva di legge penale...

Infatti cita: salvo il fatto costituisca reato...
Inoltre anche : fermo restando il reato di cui all'articolo 137 c 15 (14 in realtà)
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