cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
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cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
Buongiorno a tutti!
La questione che oggi devo risolvere è la seguente: a seguito di attività di demolizione è stato prodotto un rifiuto misto contenente frammenti di MCA e pertanto avente CER 170903.
L'intenzione operativa su tale cumulo, sarebbe quella di realizzare una prima cernita manuale per separare i frammenti di MCA dalla restante parte del rifiuto per poi avviare entrambi i rifiuti ottenuti allo smaltimento.
A questo punto mi chiedo, fermo restando la redazione del piano di lavoro da sottoporre all'ASL competente, di quali autorizzazioni ho bisogno per effettuare la cernita di un rifiuto pericoloso?
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
La questione che oggi devo risolvere è la seguente: a seguito di attività di demolizione è stato prodotto un rifiuto misto contenente frammenti di MCA e pertanto avente CER 170903.
L'intenzione operativa su tale cumulo, sarebbe quella di realizzare una prima cernita manuale per separare i frammenti di MCA dalla restante parte del rifiuto per poi avviare entrambi i rifiuti ottenuti allo smaltimento.
A questo punto mi chiedo, fermo restando la redazione del piano di lavoro da sottoporre all'ASL competente, di quali autorizzazioni ho bisogno per effettuare la cernita di un rifiuto pericoloso?
Grazie a chiunque possa aiutarmi.
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Re: cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
Rettifico: il CER è 170503, anche se non credo faccia molta differenza.
- lele
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Re: cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
A mio parere, parlando di "rifiuto misto" sarebbe più corretto dire che hai un rifiuto misto da demolizione (170904) che ha al suo interno un rifiuto pericoloso (170605*). A questo punto mi domando: è corretto il codice 170503* (terra contenente sostanze pericolose)? Parliamo di "sostanza pericolosa" (amianto) o di "rifiuto pericoloso" (cemento/amianto)?
C'è un'analisi che certifica il superamento dei limiti dell'amianto (0,1 % in peso) o si tratta di frammenti veri e propri di eternit frammisti al resto?
C'è un'analisi che certifica il superamento dei limiti dell'amianto (0,1 % in peso) o si tratta di frammenti veri e propri di eternit frammisti al resto?
Re: cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
[spero di non andare troppo OT] se è amianto compatto si smaltisce a costi relativamente modesti. tra lavoro e autorizzazioni varie vi conviene?
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is. (Yogi Berra)
- atena60
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Re: cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
Stai parlando di rifiuti costituiti da terre e rocce contenenti sostanze pericolose, cioè frammenti di materiali contenenti amianto, prodotti da attività di demolizione.
Hai presente le dimensioni delle fibre di amianto che - data la natura del rifiuto e le modalità della sua produzione - ben potrebbero essersi mescolate a terra e rocce? E vorresti fare una cernita manuale in grado di separare i frammenti di MCA dalla restante parte del rifiuto?
Hai presente le dimensioni delle fibre di amianto che - data la natura del rifiuto e le modalità della sua produzione - ben potrebbero essersi mescolate a terra e rocce? E vorresti fare una cernita manuale in grado di separare i frammenti di MCA dalla restante parte del rifiuto?
- lele
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Re: cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
Scusa, Atena, ma non sono del tuo parere.atena60 ha scritto:Stai parlando di rifiuti costituiti da terre e rocce contenenti sostanze pericolose, cioè frammenti di materiali contenenti amianto, prodotti da attività di demolizione.
Secondo me non si tratta di "sostanze pericolose" contenute nella terra, in quanto l'eternit (materiale da costruzione contenente amianto) è un rifiuto pericoloso a se stante, identificato da un ben preciso codice (170605*). Considerarlo come "sostanza pericolosa" esporrebbe a pericolose sottovalutazioni.
Non ultima quella di accettarne la presenza in terra o altro a patto che sia inferiore allo 0,1 % in peso.
Questo, specie nella filiera del recupero, cozzerebbe contro il divieto assoluto di produrre prodotti con amianto (come aggregati riciclati), sancito dalla legge n. 257/92.
Esempio in soldoni.
Per rientrare nello 0,1 % basta avere:
- 10 lastre di eternit da 2m x 1m (20 mq) contenenti il 5% di amianto , per un peso complessivo di circa 300 kg di cui 15 kg di amianto
- frammentarle
- mischiarle a circa 10 metri cubi di terreno (circa 17000 kg di peso)
Et voilà
Re: cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
Ciao,
riscrivo un commento che evidentemente quello di ieri è andato perso.
Come già sottolineato da alcuni, anche secondo me la descrizione fatta da Polly mal si presta all'assegnazione del CER 170503 che, se corretta, indicherebbe che quel "cumulo" deriva da operazioni di scavo di terreni che sono stati contaminati da fibre di amianto.
Se invece il cumulo è costituito da frammenti e materiali misti di demolizione tra cui "pezzi di eternit" dovrebbe più correttamente essere classificato con il CER 170903 (come avevi scritto inizialmente).
Riguardo l'eventuale "cernita" del 170903 (per il 170503 la cernita non ha proprio senso come scrive Atena).
Una prima osservazione è relativa al fatto che la rimozione dei materiali contenenti amianto dovrebbe essere PRELIMINARE alla demolizione, proprio per evitare la dispersione di fibre aerodisperse o l'eventuale contaminazione ex post delle matrici ambientali.
Ora, sulla questione della cernita:
- se la cernita avviene "a valle" del deposito temporaneo, allora è inserita in un'operazione di "gestione di rifiuti" che di fatto è già iniziata dal momento in cui si è deciso di "depositarli"; di conseguenza, è un'operazione che è finalizzata al trasporto e pertanto andrebbe eseguita da un iscritto all'albo gestori ambientali, solitamente dal trasportatore stesso;
- se invece la cernita avviene "contestualmente alla generazione del rifiuto" o, cmq, preliminarmente o contestualmente al deposito temporaneo, allora è un'operazione preliminare alla gestione (nello specifico preliminare proprio al deposito temporaneo) e, a patto che sia eseguita manualmente e senza modificare le caratteristiche dei rifiuti, può essere svolta anche perché è perfettamente in linea con il 152/06 in quanto è un'operazione che va nella direzione esattamente opposta alla miscelazione.
Aggiungo che, per come mi sembra sia stata gestita la cosa, sarebbe il caso di procedere a fare qualche analisi dei terreni per valutare la necessità e l'opportunità di rimuoverne lo strato superficiale e avviarlo a smaltimento (evitando un eventuale successivo art.242).
riscrivo un commento che evidentemente quello di ieri è andato perso.
Come già sottolineato da alcuni, anche secondo me la descrizione fatta da Polly mal si presta all'assegnazione del CER 170503 che, se corretta, indicherebbe che quel "cumulo" deriva da operazioni di scavo di terreni che sono stati contaminati da fibre di amianto.
Se invece il cumulo è costituito da frammenti e materiali misti di demolizione tra cui "pezzi di eternit" dovrebbe più correttamente essere classificato con il CER 170903 (come avevi scritto inizialmente).
Riguardo l'eventuale "cernita" del 170903 (per il 170503 la cernita non ha proprio senso come scrive Atena).
Una prima osservazione è relativa al fatto che la rimozione dei materiali contenenti amianto dovrebbe essere PRELIMINARE alla demolizione, proprio per evitare la dispersione di fibre aerodisperse o l'eventuale contaminazione ex post delle matrici ambientali.
Ora, sulla questione della cernita:
- se la cernita avviene "a valle" del deposito temporaneo, allora è inserita in un'operazione di "gestione di rifiuti" che di fatto è già iniziata dal momento in cui si è deciso di "depositarli"; di conseguenza, è un'operazione che è finalizzata al trasporto e pertanto andrebbe eseguita da un iscritto all'albo gestori ambientali, solitamente dal trasportatore stesso;
- se invece la cernita avviene "contestualmente alla generazione del rifiuto" o, cmq, preliminarmente o contestualmente al deposito temporaneo, allora è un'operazione preliminare alla gestione (nello specifico preliminare proprio al deposito temporaneo) e, a patto che sia eseguita manualmente e senza modificare le caratteristiche dei rifiuti, può essere svolta anche perché è perfettamente in linea con il 152/06 in quanto è un'operazione che va nella direzione esattamente opposta alla miscelazione.
Aggiungo che, per come mi sembra sia stata gestita la cosa, sarebbe il caso di procedere a fare qualche analisi dei terreni per valutare la necessità e l'opportunità di rimuoverne lo strato superficiale e avviarlo a smaltimento (evitando un eventuale successivo art.242).
- atena60
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Re: cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
Perfetto, su questo dovremmo essere d'accordo tutti.mathieu ha scritto:Una prima osservazione è relativa al fatto che la rimozione dei materiali contenenti amianto dovrebbe essere PRELIMINARE alla demolizione, proprio per evitare la dispersione di fibre aerodisperse o l'eventuale contaminazione ex post delle matrici ambientali.
Ma se per qualche ragione questa rimozione preliminare dei MCA non c'è stata, cosa ci ritroviamo?
E' ovvio che se questa mancata rimozione preliminare dei MCA è stata realizzata con colpa o dolo, si sarebbe di fatto configurata un'illecita miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (come osservava Lele).
Ma, a prescindere da eventuali condotte illecite, se mi trovo nell'impossibilità tecnica di procedere a posteriori alla separazione dei diversi rifiuti e quindi a dover gestire il "cumulo" nel suo complesso, come lo dovrei classificare?
Come osserva giustamente Mathieu:
- se il "cumulo" è derivato da operazioni di scavo, terra e rocce che sono stati contaminate da fibre di amianto (e qui ci sta il 17.05.03)
- oppure, se il un "cumulo" è derivato da operazioni di demolizione, rifiuti misti da demolizione contenenti anche MCA (e qui l'unico CER possibile mi pare il 17.09.03).
Poi possiamo discutere in ordine alla possibilità della cernita manuale successiva alla produzione del rifiuto "complessivo".
Non sono un tecnico, ma entrambe le questioni (possibilità di cernita e CER da attribuire al rifiuto "complessivo" se non separabile) mi interessano.
Re: cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
Mi sembra si concordi sul fatto che il CER da attribuire al cumulo sia il 170903 e come tale va gestito.
Ma attenzione, il fatto stesso di attribuire un CER al rifiuto, significa che si è già nell'ambito della gestione del rifiuto (solitamente il CER si assegna al momento del deposito temporaneo o del trasporto) e pertanto la cernita si configurerebbe come finalizzata al trasporto (e andrebbe realizzata da un iscritto all'albo).
La procedura più "corretta" sarebbe invece quella di effettuare una cernita al momento della produzione stessa del rifiuto in modo da avere un deposito temporaneo dei rifiuti selezionati per CER (nello specifico si riuscirebbe a mettere in DT il 170605*, separato da altri CER "probabilmente" non pericolosi).
Riguardo l'osservazione di Atena
"E' ovvio che se questa mancata rimozione preliminare dei MCA è stata realizzata con colpa o dolo, si sarebbe di fatto configurata un'illecita miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (come osservava Lele)."
non credo sia così dal momento che le operazioni di demolizione non rientrano in operazioni di gestione di "rifiuti" e pertanto l'eventuale demolizione di MCA contestualmente al resto non può passare assolutamente per operazione di "miscelazione".
Il problema sarebbe cmq enorme e di natura sanitario-ambientale.
Ma attenzione, il fatto stesso di attribuire un CER al rifiuto, significa che si è già nell'ambito della gestione del rifiuto (solitamente il CER si assegna al momento del deposito temporaneo o del trasporto) e pertanto la cernita si configurerebbe come finalizzata al trasporto (e andrebbe realizzata da un iscritto all'albo).
La procedura più "corretta" sarebbe invece quella di effettuare una cernita al momento della produzione stessa del rifiuto in modo da avere un deposito temporaneo dei rifiuti selezionati per CER (nello specifico si riuscirebbe a mettere in DT il 170605*, separato da altri CER "probabilmente" non pericolosi).
Riguardo l'osservazione di Atena
"E' ovvio che se questa mancata rimozione preliminare dei MCA è stata realizzata con colpa o dolo, si sarebbe di fatto configurata un'illecita miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (come osservava Lele)."
non credo sia così dal momento che le operazioni di demolizione non rientrano in operazioni di gestione di "rifiuti" e pertanto l'eventuale demolizione di MCA contestualmente al resto non può passare assolutamente per operazione di "miscelazione".
Il problema sarebbe cmq enorme e di natura sanitario-ambientale.
- atena60
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Re: cernita di un rifiuto pericoloso contenente frammenti di MCA
Su questo non sono d'accordo io.mathieu ha scritto:Riguardo l'osservazione di Atena
"E' ovvio che se questa mancata rimozione preliminare dei MCA è stata realizzata con colpa o dolo, si sarebbe di fatto configurata un'illecita miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (come osservava Lele)."
non credo sia così dal momento che le operazioni di demolizione non rientrano in operazioni di gestione di "rifiuti" e pertanto l'eventuale demolizione di MCA contestualmente al resto non può passare assolutamente per operazione di "miscelazione".
Non credo che per miscelazione illecita di rifiuti si debba intendere solo e soltanto quella operazione “da manuale”, per cui ho due o più “cumuli” di rifiuti differenti e separati, di cui almeno uno pericoloso, e deliberatamente li mescolo tra loro in violazione dei divieti di cui all'art. 187.
In alcune casi dovrebbe essere possibile una lettura più complessa della norma.
Se ad esempio ho un'attività che dev'essere eseguita secondo precise norme tecniche, le quali prevedono che la stessa debba essere suddivisa in fasi separate, ognuna delle quali produrrà una particolare categoria di rifiuti che – per la loro corretta gestione – devono rimanere separati, ed io invece ometto di rispettare queste fasi separate e produco contemporaneamente tutti i rifiuti che andranno inevitabilmente a mescolarsi tra loro, ecco che DI FATTO ho ottenuto una miscelazione di quei rifiuti.
Non è la demolizione in sé e per sé ad essere un'operazione di gestione di rifiuti. E' la conseguenza di quella demolizione “irregolare” a determinare di fatto una miscelazione di rifiuti nel deposito temporaneo che si andrà a formare (e la miscelazione È un'operazione di gestione di rifiuti), tanto più se la miscelazione è irreversibile oppure se – da quel momento in avanti – si intende comunque gestire il cumulo “complessivo” come un tutt'uno (magari con un codice CER addirittura differente rispetto a quelli che avrebbero avuto i rifiuti se prodotti separatamente).